2C/L - EDILIZIA - ISTANZA P.G. 2023/192005 ACCESSO PRATICHE EDILIZIE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301798/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Garan S.r.l., proprietaria di un compendio immobiliare situato a Milano in via Jommelli n. 35, ha presentato una istanza di accesso telematico al Comune di Milano in data 31 marzo 2023 attraverso il servizio dell'Area SUE, protocollata con il numero P.G. 2023/192005, al fine di ottenere la documentazione relativa alle modifiche edilizie realizzate sull'immobile nel decennio 1961-1971 e la pratica costruttiva relativa ai cementi armati risalente all'anno 1983. Di fronte all'inerzia dell'amministrazione comunale, che non ha risposto nel termine previsto, la società ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto che si era formato per effetto della mancata risposta entro il termine legale. La ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale non soltanto l'annullamento del silenzio rigetto, ma anche l'accertamento della fondatezza della sua pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso l'ordine al Comune di provvedere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per garantire l'esecuzione della sentenza.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dal capo V della legge n. 241 del 1990, che stabilisce i diritti di accesso dei cittadini e delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e fissa i termini entro i quali le amministrazioni devono rispondere alle istanze di accesso. Nel contesto specifico degli sportelli unici edili e telematici, l'istanza presentata tramite il servizio dell'Area SUE si qualifica come richiesta amministrativa soggetta alle medesime garanzie procedurali previste dalla normativa generale sull'accesso. L'inerzia amministrativa integra un silenzio rigetto che, per effetto del principio del silenzio assenso e rigetto, deve essere considerata come un provvedimento negativo sulla richiesta del cittadino, atto quindi ad impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, salvi i casi in cui particolari caratteristiche della fattispecie rendano la questione non proponibile nel merito.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la fondatezza della richiesta di accesso e, più precisamente, se il Comune di Milano avesse il dovere di fornire documenti riguardanti modifiche edilizie e pratiche costruttive relative a un immobile privato risalenti a diversi decenni addietro. La questione si intrecciava altresì con i profili procedurali afferenti alla correttezza della notificazione dell'istanza tramite il servizio telematico e all'eventuale sussistenza di vizi procedurali nella presentazione del ricorso amministrativo. Il giudice doveva verificare se ricorrevano i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali per l'instaurazione del giudizio, nonché se la pretesa azionata fosse effettivamente fondata e tutelabile tramite l'ordinario procedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
La sentenza risulta priva di una motivazione estesa, contenendo esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo, come talora accade nelle decisioni di ottemperanza di breve durata. Tuttavia, la dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il collegio ha rilevato l'assenza di presupposti essenziali per la prosecuzione del giudizio nel merito. Potrebbe trattarsi di un vizio procedurale nella presentazione del ricorso, di una carenza di legittimazione attiva della ricorrente, di una questione già risolta con altro provvedimento passato in giudicato, oppure della mancanza di interesse attuale ad agire. Il TAR, pur non entrando nel merito della controversia sostanziale, ha deciso di non potere cognoscere il ricorso a causa di questi vizi procedurali insanabili, rendendo improcedibile la lite indipendentemente dalla fondatezza intrinseca della richiesta di accesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso proposto da Garan S.r.l. IMPROCEDIBILE, rigettando così la domanda senza analizzare il merito della pretesa di accesso ai documenti comunali. Le spese del giudizio sono state compensate, distribuendo l'onere economico in proporzione tra le parti a causa della natura procedurale della decisione. La sentenza è stata resa esecutiva, il che significa che il Comune di Milano, pur non essendo stato condannato sul merito, è stato vincolato dalla decisione di improcedibilità e non potrà essere nuovamente convenuto per la medesima istanza di accesso qualora la causa dell'improcedibilità fosse definitiva e insuperabile.
Massima
L'improcedibilità di un ricorso amministrativo per l'annullamento di un silenzio rigetto su istanza di accesso rappresenta un ostacolo insormontabile alla tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, laddove i vizi procedurali risultino costitutivi della fattispecie controversa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi per effetto dell'inerzia serbata dal Comune di Milano sull'istanza di accesso inoltrata, a mezzo del servizio telematico dell'Area SUE, in data 31 marzo 2023, P.G. 2023/192005 (doc. 1), concernente le modifiche edilizie intercorse nel decennio 1961-1971, nonché la pratica cementi armati riferita all'anno 1983, in relazione al compendio immobiliare sito a Milano, in via Jommelli n. 35, di proprietà dell'istante, nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'ordine al Comune di Milano di provvedere sulla predetta istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. sul ricorso numero di registro generale 758 del 2023, proposto da Garan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel e Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale E. Caldara, 43; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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