4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301789/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare il 28 luglio 2020 presso le amministrazioni competenti, nello specifico il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale di Governo presso la Prefettura di Milano, avvalendosi della procedura di sanatoria prevista dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge numero 34 del 2020. Tale istanza riguardava una lavoratrice da regolarizzare nel contesto del lavoro nero. A distanza di quasi tre anni, nel giugno 2023, le amministrazioni intimate non avevano ancora provveduto a dare risposta alla richiesta, neppure con un provvedimento di diniego, generando una situazione di totale inerzia amministrativa. La ricorrente, rimasta senza alcun riscontro nonostante il tempo passato e gli adempimenti previsti dalla procedura, ha deciso di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il silenzio-inadempimento delle amministrazioni.
Il quadro normativo
La disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare è stata introdotta dal Decreto Legge numero 34 del 2020, che all'articolo 103 prevede una procedura straordinaria di regolarizzazione dei rapporti di lavoro non dichiarati, con finalità sia di tutela dei diritti dei lavoratori sia di recupero di gettito fiscale e contributivo. Tale procedura richiede alle amministrazioni competenti di provvedere sulle istanze presentate secondo i termini e le modalità stabilite. I princìpi generali del diritto amministrativo sanciscono che la pubblica amministrazione è obbligata a concludere i procedimenti amministrativi nei termini previsti dalla legge, evitando situazioni di silenzio-inadempimento che frustrano i diritti delle parti interessate. Le norme sulla giustizia amministrativa, in particolare gli articoli relativi al ricorso per accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, permettono ai cittadini di impugnare l'inerzia amministrativa e di ottenere dal giudice l'obbligo per l'amministrazione di decidere.
La questione giuridica
Il nodo controverso consisteva nell'illegittimità del silenzio mantenuto dalle amministrazioni rispetto a un'istanza di sanatoria che per legge avrebbe dovuto essere evasa entro termini determinati. La ricorrente sosteneva che il mancato riscontro per anni rappresentava una violazione del diritto amministrativo e del principio di doverosità della funzione amministrativa, che impone all'ufficio pubblico di concludere i procedimenti e di comunicare il risultato al cittadino. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura, dal canto loro, avrebbero potuto argomentare ragioni di complessità procedurale o di mancanza di risorse, ma comunque non potevano giustificare il silenzio totale. La questione era rilevante perché riguardava il diritto di una lavoratrice a uscire dalla irregolarità, con implicazioni di tutela sociale e di legalità economica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che sussisteva effettivamente un silenzio-inadempimento illegittimo da parte delle amministrazioni intimate, poiché queste erano obbligate per legge a provvedere sulla istanza di emersione entro i termini previsti dal decreto legge. Il giudice ha ritenuto che l'inerzia prolungata per circa tre anni costituisse una violazione manifesta del dovere amministrativo di concludere il procedimento e di comunque adottare un provvedimento espresso, anche eventualmente di diniego motivato. Accogliendo il ricorso, il collegio ha riconosciuto che la ricorrente aveva diritto a ottenere una decisione dalle amministrazioni, in quanto il silenzio non poteva costituire forma legittima di conclusione di un procedimento amministrativo. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario fissare un termine perentorio per l'adempimento e di nominare un commissario ad acta nel caso le amministrazioni non provvedessero volontariamente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento delle amministrazioni intimate e ordinando loro di provvedere sulla istanza di emersione entro un termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, adottando un provvedimento scritto e motivato. Nel caso di ulteriore inerzia, il giudice ha disposto la nomina di un commissario ad acta che procederà d'ufficio a compiere gli atti dovuti dall'amministrazione. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata resa esecutiva immediatamente dall'autorità amministrativa, significando che le amministrazioni dovevano conformarsi senza indugi.
Massima
La pubblica amministrazione non può legittimamente rimanere inerte su istanze di sanatoria del lavoro irregolare, ma è obbligata a concludere il procedimento entro i termini di legge adottando un provvedimento espresso e motivato, pena l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'imposizione coattiva dell'obbligo mediante commissario ad acta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, Prot. -OMISSIS-, presentata in data 28.07.2020 dalla sig.ra -OMISSIS- in favore della lavoratrice -OMISSIS-, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la conseguente condanna delle stesse a concludere il procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.. sul ricorso numero di registro generale 790 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, n. 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Ufficio Territoriale di Governo (U.T.G.), Prefettura di Milano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →