2C/L - EDILIZIA - ISTANZA VISURE CONDONI EDILIZI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301784/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società JMC Lippi S.r.l., proprietaria di un immobile sito a Milano in via Lippi n. 28, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il silenzio rigetto del Comune di Milano su un'istanza di accesso ai dati e ai documenti amministrativi. L'istanza, inoltrata mediante il servizio telematico SUE in data 31 marzo 2023 con protocollo 2023/191735, riguardava la documentazione relativa a una domanda di condono edilizio originariamente presentata il 27 marzo 1986, successivamente accolta con concessione edilizia in sanatoria in data 1 ottobre 1998. La controversia trae origine dal mancato rispetto, da parte dell'amministrazione comunale, dei termini prescritti per la risposta all'istanza di accesso, configurando così un silenzio inadempimento che la ricorrente ha voluto contestare chiedendo l'annullamento e la condanna dell'ente a provvedere. Il ricorso è stato depositato con il numero di registro generale 753 dell'anno 2023 dinanzi al collegio della Sezione Seconda del TAR Lombardia.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla Legge n. 241 del 1990, che prevede il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, salvo limitazioni previste dalla legge medesima. Il silenzio dell'amministrazione sul ricorso all'accesso costituisce silenzio rigetto, vale a dire un rifiuto implicito che il soggetto interessato può impugnare dinanzi al giudice amministrativo secondo le regole del processo amministrativo. Nel caso specifico, il condono edilizio del 1986, poi convertito in sanatoria nel 1998, rientra nella disciplina ordinaria della concessione edilizia e della documentazione relativa alle procedure urbanistiche gestite dai comuni. La legittimazione del ricorrente a presentare l'istanza di accesso era evidente in quanto proprietario dell'immobile oggetto del provvedimento di sanatoria.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso era la legittimità del comportamento omissivo del Comune di Milano, il quale non aveva risposto nei termini al ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione edilizia in sanatoria del 1998. Diversamente dalle liti ordinarie, in cui la questione attiene al merito della decisione richiesta, qui si dibatteva sulla procedura amministrativa di accesso e sull'obbligo di risposta del Comune, non sul merito della concessione edilizia stessa, già conclusa da oltre due decenni. La ricorrente lamentava la mancanza di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione e chiedeva tanto l'annullamento del silenzio quanto l'accertamento della fondatezza della propria pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, inclusa l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contiene la motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso suggerisce che il Tribunale ha riscontrato un'ipotesi di estinzione del giudizio, probabilmente determinata dal sopravvenuto venir meno della domanda. Ciò potrebbe derivare dal fatto che il Comune di Milano, nel corso del procedimento giudiziale, ha provveduto a rispondere all'istanza di accesso, rendendo così superato l'oggetto della controversia, oppure che la ricorrente abbia deciso di rinunciare al ricorso medesimo, come accertato dal collegio in camera di consiglio. La dichiarazione di improcedibilità è una pronuncia che si differenzia dal merito della causa e interviene quando vengono a mancare i presupposti processuali per il proseguimento del giudizio, tra cui la persistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente. Il fatto che le spese siano state compensate tra le parti indica comunque un trattamento simmetrico della responsabilità processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, determinando così l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della pretesa di accesso ai documenti. Le spese del giudizio sono state compensate, vale a dire che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza è stata emanata in data 11 luglio 2023 dalla camera di consiglio, con il voto concorde dei tre magistrati del collegio, e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa competente secondo le regole della sentenza amministrativa.
Massima
L'improcedibilità del ricorso per accesso ai documenti amministrativi sussiste quando sopravviene la perdita dell'interesse concreto e attuale ad agire, indipendentemente dall'effettiva illegittimità del silenzio iniziale dell'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente, Estensore Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi per effetto dell'inerzia serbata dal Comune di Milano sull'istanza di accesso inoltrata, a mezzo del servizio telematico dell'Area SUE, in data 31 marzo 2023, P.G. 2023/191735, concernente la domanda di condono edilizio inoltrata il 27 marzo 1986, accolta con concessione edilizia in sanatoria 1 ottobre 1998, P.G. 18341/1998, in relazione al compendio immobiliare sito a Milano, in via Lippi n. 28, di proprietà dell'istante, nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'ordine al Comune di Milano di provvedere sulla predetta istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. sul ricorso numero di registro generale 753 del 2023, proposto da Jmc Lippi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Giovanni Daniel in Milano, viale E. Caldara n. 43; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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