2C/L - EDILIZIA - ISTANZA P.G. 2023/191590 ACCESSO PRATICHE EDILIZIE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301783/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
JMC Lippi S.r.l., società proprietaria di un immobile ubicato a Milano in via Lippi n. 28, ha inoltrato istanza di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Milano in data 31 marzo 2023 attraverso il servizio telematico dell'Area SUE, chiedendo di conoscere gli atti riguardanti le modifiche edilizie effettuate sul proprio immobile nel decennio 1964-1974, in particolare i fascicoli identificati come P.G. 1278/1964, W.F. 1495/1964, P.G. 1447/1965, W.F. 42434/1964 e la pratica relativa ai cementi armati dell'anno 1983. L'amministrazione municipale non ha risposto entro i termini previsti dalla legge, determinando la formazione di un silenzio-rifiuto, cioè una forma di rigetto implicito conseguente all'inerzia dell'ente pubblico. Di fronte a questo comportamento omissivo, la società ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di tale silenzio e l'ordine al Comune di provvedere concretamente sulla richiesta di accesso.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel complesso regime di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge numero 241 del 1990, modificata dal decreto legislativo numero 33 del 2013, che stabilisce i diritti dei cittadini e delle imprese di accedere alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, con le relative tempistiche e modalità di risposta. Il silenzio prolungato dell'amministrazione, quando eccede i termini ordinari, si converte in rifiuto implicito impugnabile davanti al giudice amministrativo secondo le procedure del decreto legislativo numero 104 del 2010. Le modifiche edilizie e i relativi atti costruttivi sono generalmente documenti della cui conoscenza ha interesse una pluralità di soggetti, dall'acquirente dell'immobile agli organi di controllo, essendo rilevanti ai fini della verifica della regolarità delle opere e della loro conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento dell'esecuzione.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguarda la legittimità del rifiuto implicito formatosi per l'inerzia amministrativa e il diritto della ricorrente di ottenere l'accesso ai documenti richiesti in relazione al proprio immobile di proprietà. Sottesa alla controversia vi era pure la questione della corretta procedura di accesso attraverso il servizio telematico dell'Area SUE e della efficacia di una richiesta inoltrata mediante questo canale digitale. Il giudice doveva valutare se sussistessero i presupposti procedurali corretti per l'ammissibilità del ricorso e se la richiesta di accesso fosse stata validamente proposta secondo le modalità oggi previste dalla normativa amministrativa.
La motivazione del giudice
Pur non essendo esplicitate nella motivazione le ragioni della decisione, la natura dell'improcedibilità dichiarata consente di ritenere che il Tribunale abbia riscontrato un vizio procedurale nel ricorso medesimo, potendo derivare da un difetto di legittimazione della società ricorrente, da una carenza di interesse attuale alla decisione nel momento in cui la causa è giunta al giudice, oppure dal fatto che nel frattempo il Comune di Milano potrebbe aver provveduto a evasione della richiesta di accesso, determinando una sopravvenuta irrilevanza della controversia. È altresì possibile che il Tribunale abbia ritenuto difettosa l'utilizzazione del servizio telematico dell'Area SUE quale mezzo per presentare l'istanza di accesso, individuando un vizio nella forma della richiesta che precludeva il proseguimento del giudizio nel merito. L'improcedibilità rappresenta una forma di archiviazione della causa per ragioni di ammissibilità e non comporta alcun giudizio sulla fondatezza della pretesa sostanziale della società.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, cessando ogni prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito della contestazione sulla violazione del diritto di accesso. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, distributive in modo paritario. Sebbene il ricorso sia stato rigettato, non è stata disposta una sentenza favorevole all'amministrazione sul piano sostanziale, bensì una pronuncia di inammissibilità procedurale che non pregiudica la possibilità di una nuova istanza di accesso o di un successivo ricorso se le condizioni procedurali dovessero mutare o se sopravvenissero circostanze diverse.
Massima
L'improcedibilità di un ricorso per accesso ai documenti amministrativi costituisce un ostacolo processuale che determina l'archiviazione della causa senza cognizione del merito della pretesa di accesso, essendo necessario il rispetto rigoroso dei presupposti procedurali e formali stabiliti dalla normativa sul ricorso amministrativo affinché il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente, Estensore Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi per effetto dell'inerzia serbata dal Comune di Milano sull'istanza di accesso inoltrata, a mezzo del servizio telematico dell'Area SUE, in data 31 marzo 2023, P.G. 2023/191590, concernente le modifiche edilizie intercorse nel decennio 1964-1974, e in ispecie quelli di cui agli atti P.G. 1278/1964, W.F. 1495/1964 e P.G. 1447/1965, W.F. 42434/1964, nonché la pratica cementi armati nell'anno 1983, in relazione al compendio immobiliare sito a Milano, in via Lippi n. 28, di proprietà dell'istante, nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'ordine al Comune di Milano di provvedere sulla predetta istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. sul ricorso numero di registro generale 757 del 2023, proposto da Jmc Lippi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Giovanni Daniel in Milano, viale E. Caldara n. 43; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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