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Sentenza n. 202301781/2023

Sentenza n. 202301781/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNNO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301781/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, le cui generalità sono state omesse da provvedimento del giudice a tutela della dignità della parte interessata, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 30 luglio 2019, identificato con il numero 9651/2019. Il ricorso è stato depositato presso il TAR con numero di registro 1985 del 2019 e si rivolgeva contro il Questore medesimo, il quale non si è costituito in giudizio, mentre il Ministero dell'Interno è intervenuto nel processo difendendo il provvedimento impugnato. La ricorrente era assistita dall'avvocato Nunzio Scaletta, mentre il Ministero dell'Interno è stato rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano. Il ricorso è stato sottoposto al giudizio del collegio nella seduta del 5 luglio 2023, dove il caso è stato esaminato secondo le procedure di smaltimento previste dal codice del processo amministrativo.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, competente a conoscere dei ricorsi avverso provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione, inclusi gli atti emessi dagli organi di polizia come il Questore. La sentenza applica le disposizioni del codice del processo amministrativo, in particolare l'articolo 87 e le norme di attuazione in esso previste, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle udienze, inclusa la possibilità di celebrare le udienze mediante videoconferenza. Il provvedimento impugnato, essendo emanato dal Questore, rientra nella categoria degli atti amministrativi costituenti esercizio di poteri di pubblica sicurezza o, eventualmente, di funzioni amministrative connesse alle materie di competenza del Ministero dell'Interno. La sentenza contiene inoltre il riferimento al Decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, evidenziando che la giurisprudenza amministrativa attribuisce rilievo costituzionale alla tutela della dignità e dei diritti della persona nelle controversie che la coinvolgono.

La questione giuridica

La questione giuridica non emerge in dettaglio dal testo della sentenza, il quale presenta una struttura sintetica tipica di atti giurisdizionali concernenti questioni procedurali preliminari. Il fatto che il ricorso sia stato dichiarato improcedibile, anziché rigettato nel merito, suggerisce che il TAR ha riscontrato l'esistenza di un vizio procedimentale o processuale che impedisce l'esame della causa nel merito. Questo potrebbe riguardare l'assenza dei presupposti processuali per l'azione, come la carenza di interesse ad agire della ricorrente, l'estinzione del rapporto giuridico dedotto in causa, il mancato rispetto dei termini processuali, oppure altre cause di improcedibilità previste dalla legge. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta un esito che non comporta una valutazione nel merito della legittimità dell'atto amministrativo impugnato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Referendario Martina Arrivi in qualità di estensore, ha valutato gli atti depositati dalle parti e le risultanze dell'udienza del 5 luglio 2023 svoltasi in videoconferenza. L'assenza di una motivazione estesa nel provvedimento denota che il collegio ha riscontrato un difetto processuale manifesto che ha determinato l'impossibilità di procedere all'esame del merito della controversia. Sebbene il testo della sentenza non espliciti i motivi specifici dell'improcedibilità, la decisione del TAR implica che la ricorrente non possedesse i presupposti per agire in giudizio ovvero che la controversia fosse priva dei caratteri processuali necessari per conoscenza da parte del giudice amministrativo. La brevità del provvedimento è coerente con la natura della questione preliminare riscontrata dal giudice, che non ha ritenuto necessario sviluppare articolate argomentazioni per dichiarare l'estinzione della causa per motivi di procedibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento del Questore qui impugnato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi di giudizio. Il tribunale ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente dai registri depositati presso la segreteria del TAR, allo scopo di dare piena tutela ai diritti e alla dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio in data 5 luglio 2023 mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Massima

Il ricorso improcedibile non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, diversamente dalla sentenza di rigetto che, pur negando la pretesa ricorrente, offre una valutazione nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 9651/2019 imm. id. 80032 notificato il 30 luglio 2019 e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Scaletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via P. Lomazzo n. 27;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Questore di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex artt. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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