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Sentenza n. 202301774/2023

Sentenza n. 202301774/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 637/2021/R/GAS

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301774/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il CODACONS, coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR) impugnando una serie di deliberazioni e determinazioni dell'ARERA relative alla determinazione delle tariffe del gas naturale nel servizio di tutela. Il ricorso originario del 2022 è stato integrato con motivi aggiunti presentati successivamente, affrontando il tema della modifica della metodologia di calcolo delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i consumatori in regime di tutela. La controversia investiva direttamente i consumatori finali, in quanto le deliberazioni impugnate introducevano modalità trimestrali di determinazione delle tariffe e prevedevano quote di rateizzazione a carico dei consumatori, modificando così il sistema precedente di calcolo su base annuale. Alla causa hanno preso parte anche Acquirente Unico e Eni Plenitude quali gestori del mercato, nonché un numeroso gruppo di cittadini intervenuti ad adiuvandum a supporto delle istanze della ricorrente.

Il quadro normativo

La materia è regolata dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, che attribuisce all'ARERA il potere di regolazione delle tariffe per energia, reti e ambiente, con specifiche competenze in materia di determinazione delle condizioni economiche della fornitura. La direttiva comunitaria 2009/73/CE stabilisce principi fondamentali in materia di trasmissione e distribuzione di gas naturale, prevedendo specifici obblighi in relazione alla protezione dei clienti vulnerabili e alla trasparenza delle condizioni economiche. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della regolazione amministrativa dell'energia, settore in cui l'ARERA esercita poteri normativi delegati e poteri di imposizione di obblighi ai gestori e ai fornitori. Le deliberazioni impugnate erano state adottate in un periodo di forte volatilità dei prezzi dell'energia, in cui l'ARERA aveva deciso di modificare la periodicità di aggiornamento dei prezzi da annuale a trimestrale, al fine di riflettere più prontamente i cambiamenti dei costi di approvvigionamento.

La questione giuridica

Il tema centrale della controversia concerneva la legittimità della scelta dell'ARERA di modificare il metodo di determinazione delle tariffe, passando da un calcolo basato sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti a una logica di costo medio trimestrale, nonché la legittimità delle disposizioni sulle rateizzazioni con previsione di anticipi da versarsi immediatamente dai consumatori. Il ricorrente deduce violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza della regolazione amministrativa, contestando altresì che l'ARERA avesse adeguatamente esercitato i propri poteri di determinazione tariffaria secondo le modalità previste dalla legge n. 481/1995 e dalla direttiva 2009/73/CE. Particolare rilievo veniva dato alla presunta asimmetria delle misure di rateizzazione, che imponevano ai consumatori il versamento di quote significative a titolo di anticipazione, senza che fossero accordate compensazioni adequate in caso di revisioni successive dei prezzi. La questione risultava particolarmente complessa in ragione della necessità di contemperare l'esigenza di una regolazione tariffaria coerente con i costi effettivi di approvvigionamento e la tutela dei consumatori domestici esposti a improvvisi incrementi tariffari.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, il dispositivo consente di ricostruire il ragionamento sottostante. Il tribunale ha anzitutto dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum, applicando stricto sensu la disciplina processuale sui presupposti dell'intervento volontario. Con riferimento ai motivi aggiunti presentati il 23 febbraio 2022, il collegio ha dichiarato l'inammissibilità, presumibilmente per difetti procedurali legati al momento di presentazione o alle modalità di integrazione del ricorso. Per quanto concerne il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 10 ottobre 2022, il tribunale ha ritenuto di respingere le censure mosse dal ricorrente, accogliendo le tesi difensive dell'ARERA e riconoscendo il corretto esercizio dei poteri tariffari all'interno del margine di discrezionalità amministrativa attribuito all'Autorità. La decisione lascia intendere che il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti le scelte metodologiche dell'ARERA, valutando le modifiche apportate come coerenti con gli obiettivi di efficienza e adeguatezza della regolazione dei servizi di pubblica utilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal CODACONS, dichiarando inoltre l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum e dei motivi aggiunti presentati il 23 febbraio 2022. La compensazione delle spese di lite tra le parti costituisce implicita riconoscenza della fondatezza delle posizioni dell'ARERA, sebbene non determini una chiara vittoria processuale della convenuta in ordine alle spese, distribuendone il carico tra i contendenti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, consentendo all'ARERA di mantenere piena vigenza alle proprie deliberazioni oggetto di ricorso.

Massima

L'ARERA esercita legittimamente i propri poteri discrezionali di determinazione delle tariffe energetiche modificando la periodicità di aggiornamento da annuale a trimestrale e introducendo modalità di rateizzazione con anticipi a carico dei consumatori, ove tali scelte risultino funzionali alla regolazione efficiente dei servizi di pubblica utilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 637/2021/R/gas, di aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2022, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, e di modifiche al TIVG;
- della deliberazione ARERA, di estremi e contenuto ignoti, recante il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell’adozione di una logica di costo medio trimestrale;
- della determinazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 636/2021/R/com, nella parte in cui, con riferimento alle rateizzazioni, prevede a carico del consumatore una quota pari al 50%, da versare immediatamente, senza particolari, effettive ed ulteriori agevolazioni;
- di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenti, ancorché di estremi ignoti, ivi inclusi gli atti di accertamento compiuti dall’ARERA nell’ambito dell’attività istruttoria di definizione delle tariffe, relativi ai prezzi di acquisto e di rivendita dell’energia elettrica;
e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal CODACONS il 23 febbraio 2022:
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche per violazione degli articoli 40, lettere g) ed h), e 41, comma 1, lettere a) ed i), e comma 6, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal CODACONS il 10 ottobre 2022:
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- della deliberazione ARERA del 29 luglio 2022, n. 374/2022/R/gas, recante <<Modifiche urgenti al TIVG: nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dall’1 ottobre 2022>>;
- della deliberazione ARERA del 20 settembre 2022, n. 436/2022/R/gas, recante <<Affinamento della disciplina funzionale alla nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dall’1 ottobre 2022, modifiche al TIVG, alla deliberazione dell’Autorità 374/2022/R/gas e interventi alla periodicità di fatturazione>>;
- della deliberazione ARERA del 29 settembre 2022, n. 464/2022/R/gas, recante << Modifiche alle deliberazioni dell’Autorità 436/2022/R/gas e 374/2022/R/gas>>.
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui i uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti in giudizio;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giannì in Milano, corso Monforte n. 21;
Eni Plenitude s.p.a Società Benefit, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Orsola Torrani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta n. 63;
Eni Gas e Luce s.p.a. ed Enel Energia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
ad adiuvandum:
Marco Archetti, Alessandro Betto, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Arturo Ceroli, Adolfo Covelli, Domenico Emanuele Cutrone, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Davide Ferrero, Michele Frabotta, Achille Girelli, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Andrea Secchi, Ada Anna Semeraro, Maria Luisa Spezia, Giuseppe Stanzione, Sabrina Trentin, Fabio Vandelli, Gianluca Vendema e Cristopher Volpes, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, della Acquirente Unico s.p.a. e della Eni Plenitude s.p.a. Società Benefit;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Marco Archetti, Alessandro Betto, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Arturo Ceroli, Adolfo Covelli, Domenico Emanuele Cutrone, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Davide Ferrero, Michele Frabotta, Achille Girelli, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Andrea Secchi, Ada Anna Semeraro, Maria Luisa Spezia, Giuseppe Stanzione, Sabrina Trentin, Fabio Vandelli, Gianluca Vendema e Cristopher Volpes;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum;
- respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti del 10 ottobre 2022;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2022;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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