4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301770/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ha partecipato a una procedura di gara a procedura aperta indetta da un comune in Lombardia per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale per il quinquennio 2023-2027. Con determinazione dirigenziale del 10 febbraio 2023, la ricorrente è stata esclusa dalla gara per il mancato superamento della soglia tecnica minima di sbarramento prevista dal disciplinare di gara. Successivamente, il 16 marzo 2023, il comune ha aggiudicato i servizi a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) diverso. La ricorrente ha impugnato sia il primo provvedimento di esclusione sia il successivo atto di aggiudicazione, contestando l'illegittimità della valutazione tecnica della propria offerta e della valutazione comparativa delle offerte rivali.
Il quadro normativo
La gara era disciplinata da un apposito disciplinare che prevedeva una soglia tecnica minima di sbarramento, con specifici criteri di valutazione indicati negli articoli 15, 17, 18 e 21. Il procedimento si inserisce nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e della loro affidazione, soggetta ai principi generali di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione delle offerte. Il giudizio amministrativo è stato condotto secondo le norme del codice del processo amministrativo, in particolare gli articoli 74 e 120 comma 10. La valutazione delle offerte in una procedura di gara è sottoposta al sindacato del giudice amministrativo secondo criteri di legittimità, verificando cioè l'osservanza del disciplinare di gara e l'assenza di errori manifesti nella valutazione comparativa.
La questione giuridica
Il ricorso poneva in discussione l'interpretazione e l'applicazione dei criteri di valutazione tecnica da parte della commissione di gara, segnatamente se la ricorrente avesse effettivamente mancato di raggiungere la soglia minima richiesta e se l'offerta fosse stata sottoposta a valutazione integrale secondo le previsioni del disciplinare. La ricorrente contestava inoltre l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici alle offerte concorrenti, ritenendola non coerente con i parametri fissati nel disciplinare medesimo. La questione centrale riguardava il potere di sindacato del giudice amministrativo in materia di valutazione tecnica: fino a quale punto il giudice può intervenire nel merito delle valutazioni tecniche compiute dalle commissioni di gara.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo l'esame di tutti gli atti della causa e l'audizione dei difensori delle parti all'udienza pubblica del 28 giugno 2023, ha ritenuto che il ricorso non risultasse fondato. Pur non esplicitando dettagliatamente i propri rilievi nella sentenza, il TAR ha valutato il complesso del contenzioso e non ha riscontrato illegittimità tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Il collegio giudicante ha ritenuto che la valutazione della soglia tecnica minima operata dalla commissione di gara fosse corretta e coerente con il disciplinare, e che l'aggiudicazione all'RTI concorrente fosse conseguentemente legittima. La scelta di compensare le spese processuali suggerisce una valutazione del giudice secondo cui il ricorso, pur non infondato dal punto di vista procedurale, non poteva tuttavia prevalere nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente. Ha compensato le spese del giudizio fra le parti, impedendo quindi a una parte di traslare i costi processuali sull'altra. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, assicurando l'efficacia della decisione. Infine, ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti, conformemente al decreto legislativo 196/2003 sulla privacy.
Massima
In una procedura di gara per la gestione di servizi pubblici, la valutazione della soglia tecnica minima di sbarramento compiuta dalla commissione di gara secondo i criteri del disciplinare di gara è legittima quando venga effettuata in conformità alle previsioni contrattuali e non sia affetta da errori manifesti tali da giustificare l'intervento annullativo del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale della -OMISSIS- della -OMISSIS-, raccolta generale n. 292 del 10 febbraio 2023, recante l’esclusione della ricorrente dalla gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale di -OMISSIS- (MB) - CIG -OMISSIS-, per “il mancato superamento della soglia tecnica minima di sbarramento prevista dal Disciplinare di gara”; - ove e per quanto occorra: degli artt. 15, 17, 18 e 21 del Disciplinare di gara, ove possano essere interpretati nel senso di legittimare l’atto di esclusione; del verbale prot. n. -OMISSIS-/2023 della seconda seduta riservata della Commissione di gara, tenutasi il 31 gennaio 2023, nella parte in cui non si è dato seguito alla valutazione integrale dell’offerta della ricorrente, nonché nella parte in cui è stato attribuito alla controinteressata il punteggio tecnico di 68,73; del verbale della quarta seduta di gara del 7 febbraio 2023, con cui la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente per il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto dal Disciplinare di gara; del verbale n. 4, conosciuto solo per estratto, nella parte in cui non sottopone a valutazione l’offerta economica di -OMISSIS- e nella parte in cui assegna 30 punti all’offerta economica del R.T.I. controinteressato; del verbale n. 4, conosciuto solo per estratto, nella parte in cui la Commissione ha proposto per l’aggiudicazione il R.T.I. controinteressato; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; - nonché per il risarcimento in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione, ove incominciata nelle more del giudizio; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale del Comune di -OMISSIS- n. 56 del 16 marzo 2023, comunicata il 21 marzo 2023, avente a oggetto “Servizi di igiene urbana - raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale per il quinquennio 2023-2027 con riserva dell’affidamento di servizi opzionali tra i quali la gestione della piattaforma ecologica intercomunale. Aggiudicazione alla società -OMISSIS- spa (mandataria) in RTI con -OMISSIS- ambiente srl. cig n. -OMISSIS-”; - della nota del R.U.P. del 16 marzo 2023, conosciuta solo per estremi, con cui è stata valutata la congruità dell’offerta del R.T.I. -OMISSIS-; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023 della -OMISSIS-, recante proposta di aggiudicazione. sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Donniacuo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Zoppolato e Sofia Trambusti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Dante n. 16; - la -OMISSIS-, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Petullà e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Romano e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della -OMISSIS- e di -OMISSIS-; Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte interessata. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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