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Sentenza n. 202301769/2023

Sentenza n. 202301769/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301769/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti presentato il 6/10/2022:
del decreto n. -OMISSIS- del 20 luglio 2020, notificato in data 10 agosto 2020, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- respingeva il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 24 aprile 2020 e del precitato provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 24 aprile 2020, notificato in pari data.
sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via delle Forze Armate n. 41;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore della parte controinteressata e in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione resistente
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la parte controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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