3A - INQUINAMENTO ACUSTICO - ESERCIZIO COMMERCIALE - INIBIZIONE DIFFUSIONE SONORA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301765/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gaijin S.r.l., una società che gestisce un esercizio commerciale ubicato in Via Alfieri 17 a Milano, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti amministrativi emanati dal Comune di Milano in materia di inquinamento acustico. Il contesto della controversia riguarda l'attività svolta presso la struttura, presumibilmente un locale pubblico dedito allo svago e all'intrattenimento con utilizzo di impianti di diffusione sonora. A partire dal gennaio 2022, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Lombardia, Arpa, aveva avviato accertamenti tecnici sulla conformità acustica dell'esercizio, producendo un parere di non conformità e successivi rapporti di misurazione fonometrica. Sulla base di tali accertamenti, il Comune di Milano aveva notificato una diffida il 7 aprile 2022 e, in seguito, aveva emanato ordinanze di inibizione all'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione sonora nell'esercizio, tra cui il divieto di svolgimento di eventi con intrattenimento musicale dal vivo, karaoke, serate con dj e simili attività, fino al deposito di una nuova documentazione previsionale di impatto acustico. La ricorrente ha contestato complessivamente i provvedimenti successivi, tra cui quello del 8 giugno 2022 che ribadiva e confermava le inibizioni imposte, lamentando l'illegittimità sia procedurale che sostanziale di tali misure.
Il quadro normativo
La materia dell'inquinamento acustico in Italia è disciplinata principalmente dalla legge 447 del 1995, recante normativa quadro sull'inquinamento acustico, la quale conferisce ai Comuni la responsabilità del controllo e della prevenzione delle emissioni sonore eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa stessa. La legislazione regionale lombarda ha integrato e specificato tali discipline, con particolare riferimento ai criteri di misurazione e ai valori limite da rispettare in relazione alle diverse zone territoriali. Il procedimento amministrativo in questione si inscrive nel sistema di prevenzione e contrasto dell'inquinamento acustico, dove le amministrazioni locali hanno il compito di verificare il rispetto dei limiti acustici mediante istruttorie tecniche affidate ad enti specializzati come Arpa. Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono lo strumento ordinario mediante il quale i Comuni possono disporre prescrizioni e divieti volti a tutelare la salubrità dell'ambiente e il diritto al riposo della cittadinanza, secondo i principi del diritto amministrativo generale. La base giuridica per l'emanazione dei provvedimenti contestati risiede nelle competenze amministrative del Comune in materia ambientale e nel principio della tutela della salubrità dell'ambiente e della qualità della vita.
La questione giuridica
La controversia fondamentale verte sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi con cui il Comune di Milano ha inibito l'attività della ricorrente, questione che coinvolge molteplici profili: innanzitutto, la corretta sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per emanare le ordinanze, cioè l'effettiva superamento dei limiti acustici secondo le metodologie tecniche riconosciute; in secondo luogo, il rispetto delle modalità procedurali e del contraddittorio nella formazione della decisione amministrativa; terzo, il bilanciamento tra l'esigenza di tutela ambientale e il diritto della ricorrente di esercitare l'attività economica autorizzata. La sentenza, dichiarando il ricorso improcedibile, non entra nel merito di tali questioni sostanziali e si ferma ad una valutazione di questioni procedurali che impediscono alla controversia di proseguire dinanzi al giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso e gli atti di causa, ha ritenuto che la controversia presentasse un ostacolo procedimentale tale da rendere il ricorso inammissibile nel merito. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta la conclusione del giudice secondo la quale, indipendentemente dalle ragioni di merito addotte dalla ricorrente, vi era un profilo procedurale o di ricevibilità che impediva al tribunale di pronunciarsi sulla contestazione dei provvedimenti. Tale conclusione è stata raggiunta dal collegio giudicante composto dai magistrati Marco Bignami, Stefano Celeste Cozzi e Anna Corrado, relatore, il quale ha illustrato le ragioni della decisione nell'udienza pubblica del 6 aprile 2023. Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa e articolata delle ragioni specifiche della dichiarazione di improcedibilità, è ragionevole inferire che il difetto procedurale potesse concernere aspetti della legittimazione, della tempestività, della rappresentanza processuale o di altre questioni formali che impedivano l'esame del merito della controversia. La sentenza ordina comunque che sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che sottintende il mantenimento vigore dei provvedimenti oggetto della controversia fino a diversa determinazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso presentato da Gaijin S.r.l. improcedibile, negando dunque al ricorrente la possibilità di ottenere un giudizio di merito sui provvedimenti del Comune di Milano. La conseguenza pratica immediata è che i provvedimenti amministrativi contestati, compreso il divieto di utilizzo degli impianti di diffusione sonora e le ordinanze di inibizione delle attività di intrattenimento, rimangono in vigore e continuano ad operare nei confronti dell'esercizio commerciale. La sentenza ha disposto il compenso delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese senza corresponsione di somme dall'una all'altra. L'ordine di esecuzione della sentenza significa che il Comune di Milano e gli altri destinatari rimangono vincolati al mantenimento del provvedimento impositivo fino a eventuale revoca o modifica da parte dello stesso Comune o a seguito di diversa pronuncia giurisdizionale.
Massima
Nel procedimento di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di provvedimenti comunali in materia di inquinamento acustico, l'esistenza di un vizio procedurale insanabile determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito della controversia indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure addotte. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento dell'8 giugno 2022, notificato il 13 giugno 2022, con il quale il Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni, Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento ha disposto «l'immediata inibizione all'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno dell'esercizio ubicato in Via Alfieri 17, ivi compreso il divieto a svolgere eventi con diffusione sonora (intrattenimento con dj, karaoke, cabaret e simili) nonché di musica dal vivo sino al deposito di una nuova documentazione previsionale di impatto acustico»; - della nota di Arpa Lombardia, trasmessa il 13 giugno 2022 insieme al provvedimento del Comune di Milano datato 8 giugno 2022; del provvedimento del Comune, notificato il 17 maggio 2022, «di rimozione degli effetti della segnalazione di Variazioni delle condizioni acustiche e del ciclo produttivo REP_PROV_MI/MI-SUPRO 134508/2022, presentata in data 14.04.2022 e contestuale ordinanza di inibizione all'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno dell'esercizio ubicato in VIA VITTORIO ALFIERI 17 con divieto di svolgimento di eventi con diffusione sonora (intrattenimento con dj, karaoke, cabaret e simili), nonché di musica dal vivo»; del parere di non conformità di Arpa Lombardia del 24 gennaio 2022; della relazione tecnica degli accertamenti fonometrici, realizzata da Arpa Lombardia, del 1° aprile 2022; della diffida del Comune del 7 aprile 2022; di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato e comunque consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2022, proposto da Gaijin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Preti, Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Preti in Milano, via Boccaccio n. 18; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA IMPROCEDIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE TERZA Data: n.d.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento dell'8 giugno 2022, notificato il 13 giugno 2022, con il quale il Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni, Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento ha disposto «l'immediata inibizione all'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno dell'esercizio ubicato in Via Alfieri 17, ivi compreso il divieto a svolgere eventi con diffusione sonora (intrattenimento con dj, karaoke, cabaret e simili) nonché di musica dal vivo sino al deposito di una nuova documentazione previsionale di impatto acustico»; - della nota di Arpa Lombardia, trasmessa il 13 giugno 2022 insieme al provvedimento del Comune di Milano datato 8 giugno 2022; del provvedimento del Comune, notificato il 17 maggio 2022, «di rimozione degli effetti della segnalazione di Variazioni delle condizioni acustiche e del ciclo produttivo REP_PROV_MI/MI-SUPRO 134508/2022, presentata in data 14.04.2022 e contestuale ordinanza di inibizione all'utilizzo di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno dell'esercizio ubicato in VIA VITTORIO ALFIERI 17 con divieto di svolgimento di eventi con diffusione sonora (intrattenimento con dj, karaoke, cabaret e simili), nonché di musica dal vivo»; del parere di non conformità di Arpa Lombardia del 24 gennaio 2022; della relazione tecnica degli accertamenti fonometrici, realizzata da Arpa Lombardia, del 1° aprile 2022; della diffida del Comune del 7 aprile 2022; di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato e comunque consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2022, proposto da Gaijin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Preti, Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Preti in Milano, via Boccaccio n. 18; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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