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Sentenza n. 202301760/2023

Sentenza n. 202301760/2023

3A - AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CRITICITÀ DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO FUSIONE VETRO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301760/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Vetropack Italia S.r.l., società operante nel settore della lavorazione del vetro, ha impugnato una diffida emessa dal Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano in data 10 maggio 2019 con protocollo n. 110445. La diffida contestava supposte difformità relative a un impianto soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ubicato nel territorio di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, imponendo alla società ricorrente il compimento di specifici adempimenti per la regolarizzazione della posizione. A monte della diffida era stata effettuata una verifica ispettiva da parte di ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, in data 13 febbraio 2019, seguita da una relazione finale dell'11 aprile 2019 che aveva evidenziato le irregolarità contestate. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il 23 settembre 2019. Durante il corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse datata 24 maggio 2023, attraverso la quale ha rappresentato di aver perso interesse alla prosecuzione della causa a causa di circostanze sopravvenute.

Il quadro normativo

La sentenza si muove nel quadro normativo del Codice del Processo Amministrativo, in particolare degli articoli 35 comma 1 lettera c, 85 comma 9 e 87 comma 4-bis, che disciplinano le condizioni di ammissibilità dei ricorsi amministrativi e specificamente la questione della carenza di interesse. L'istituto della carenza di interesse rappresenta un elemento fondamentale della ricorribilità amministrativa e può manifestarsi sia in fase iniziale, quando il ricorso viene proposto, sia in fase successiva durante lo svolgimento del giudizio, nel qual caso si parla di carenza sopravvenuta. La normativa richiede che il ricorso sia proposto quando l'interessato abbia uno specifico interesse giuridico o un interesse legittimo alla pronuncia del giudice amministrativo, e tale interesse deve mantenersi durante tutto lo sviluppo del processo. Nel caso di specie rilevano anche le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, strumento di controllo ambientale affidato alle amministrazioni competenti per verificare il rispetto dei limiti emissivi e della conformità normativa degli impianti inquinanti.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale della controversia concerne la permanenza dell'interesse della ricorrente a proseguire il giudizio alla luce di circostanze sopravvenute successivamente alla presentazione del ricorso. Nello specifico, Vetropack contestava l'operato della Città Metropolitana e di ARPA Lombardia in relazione alle difformità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ma durante il giudizio è emerso che ulteriori provvedimenti amministrativi avevano già disposto la proroga delle deroghe ai limiti emissivi dello stesso impianto e che la società stava pianificando il trasferimento delle attività produttive in altra sede. La questione giuridica rilevante diviene quindi se la ricorrente conservi ancora un interesse concreto e attuale alla pronuncia del giudice amministrativo sulla legittimità della diffida impugnata, oppure se tale interesse sia venuto meno a causa delle circostanze successivamente intervenute. Si tratta di una questione di notevole rilievo processuale, poiché tocca i presupposti stessi della giurisdizione amministrativa e la razionalità dell'attività giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie pienamente l'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse prospettata dalla ricorrente medesima. Il collegio giudicante rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono intervenuti due elementi di rilievo fondamentale: in primo luogo, la determina dirigenziale n. 2569/2021 della Città Metropolitana ha prorogato le deroghe ai limiti emissivi dell'impianto in questione, fornendo quindi una soluzione alternativa rispetto alla controversia originaria; in secondo luogo, la ricorrente ha rappresentato il progetto di trasferimento delle attività produttive presso lo stabilimento di Boffalora Sopra Ticino, il quale comporterebbe di fatto l'abbandono dell'impianto che era al centro della controversia. Alla luce di questi elementi, il TAR ritiene correttamente che la pronuncia del giudice amministrativo sulla legittimità della diffida del 10 maggio 2019 non avrebbe più alcun effetto utile e pratico per la ricorrente, in quanto l'interesse concreto che aveva animato il ricorso si era trasformato e aveva perduto la propria concretezza. L'amministrazione, la Città Metropolitana di Milano, ha aderito a questa valutazione depositando una dichiarazione di adesione alla compensazione delle spese, riconoscendo implicitamente la fondatezza della tesi della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione quarta, dichiara il ricorso proposto da Vetropack Italia S.r.l. improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi della normativa processuale amministrativa. Questa decisione comporta l'estinzione del giudizio senza una pronuncia nel merito della controversia, poiché tale pronuncia sarebbe priva di utilità pratica. Il TAR ordina inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ricorrente e convenuta, accogliendo l'accordo raggiunto tra le medesime, per cui ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali senza obbligo di rimborso nei confronti della controparte. La sentenza è ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla legge.

Massima

La carenza d'interesse sopravvenuta durante il giudizio amministrativo, derivante da circostanze posteriori alla proposizione del ricorso che eliminano l'utilità concreta della pronuncia giudiziale, determina l'improcedibilità del ricorso stesso secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo. --- Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente SENTENZA. Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento della diffida prot. n. 110445 del 10.05.2019, raccolta generale n.3275 del 10.05.2019 fasc. n.9.9/2009/105 del Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano, con cui sarebbero state riscontrate alcune supposte difformità nei riguardi della società ricorrente e imposti alla stessa alcuni adempimenti in relazione alla installazione soggetta ad AIA sita in Trezzano sul naviglio MI nonché per quanto occorrer possa del verbale di verifica ispettiva n. 5 Vetropack s.r.l./2019 del 13.02.2019 di ARPA LOMBARDIA e della relazione finale dell'11.04.2019 relativa alla citata verifica ispettiva di ARPA LOMBARDIA e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2019, proposto da Vetropack Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bonati e Annalisa Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Mattia Sozzi in Milano, via Manara, 5; Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Nadia Marina Gabigliani in Milano, via Vivaio, 1; ARPA Lombardia Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, non costituiti in giudizio; Comune di Trezzano Sul Naviglio, ATS Milano-Città Metropolitana di Milano, ATO-Città Metropolitana di Milano, Amiacque S.r.l., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano. Vista la nota del 24 maggio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso. Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm. Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Rilevato che la ricorrente, in data 24.5.2023, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse in quanto successivamente al provvedimento qui gravato, con determina dirigenziale n. 2569/2021 sono state prorogate le deroghe ai limiti emissivi dell'impianto di cui si discute, anche in vista del trasferimento delle attività produttive presso lo stabilimento di Boffalora Sopra Ticino MI. Il nuovo provvedimento, così come il trasferimento altrove dell'attività, fanno venir meno l'interesse alla decisione del ricorso. Considerato che l'interessata, quindi, conclude che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, facendo istanza altresì per la compensazione delle spese del giudizio. Rilevato che la Città metropolitana di Milano, in data 8 giugno 2023, ha depositato dichiarazione di adesione alla compensazione delle spese. Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l'accordo in tal senso intervenuto tra le stesse. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente; Oscar Marongiu, Consigliere Estensore; Rocco Vampa, Primo Referendario. Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: 5 luglio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
della diffida prot. n. 110445 del 10.05.2019, raccolta generale n.3275 del 10.05.2019 - fasc. n.9.9/2009/105 - del Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano, con cui sarebbero state riscontrate alcune supposte difformità nei riguardi della società ricorrente e imposti alla stessa alcuni adempimenti in relazione alla installazione soggetta ad AIA sita in Trezzano sul naviglio (MI) nonché, “per quanto occorrer possa”, del verbale di verifica ispettiva n. 5 Vetropack s.r.l./2019 del 13.02.2019 di ARPA LOMBARDIA e della relazione finale dell'11.04.2019 relativa alla citata verifica ispettiva di ARPA LOMBARDIA e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2019, proposto da
Vetropack Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bonati e Annalisa Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Mattia Sozzi in Milano, via Manara, 5;
Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Nadia Marina Gabigliani in Milano, via Vivaio, 1;
ARPA Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
Comune di Trezzano Sul Naviglio, ATS Milano-Città Metropolitana di Milano, ATO-Città Metropolitana di Milano, Amiacque S.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Vista la nota del 24 maggio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, in data 24.5.2023, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse in quanto:
“- successivamente al provvedimento qui gravato, con determina dirigenziale n. 2569/2021 sono state prorogate le deroghe ai limiti emissivi dell’impianto di cui si discute, anche in vista del trasferimento delle attività produttive presso lo stabilimento di Boffalora Sopra Ticino (MI);
- il nuovo provvedimento, così come il trasferimento altrove dell’attività, fanno venir meno l’interesse alla decisione del ricorso”;
Considerato che l’interessata, quindi, conclude che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, facendo istanza altresì per la compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato che la Città metropolitana di Milano, in data 8 giugno 2023, ha depositato dichiarazione di adesione alla compensazione delle spese;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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