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Sentenza n. 202301752/2023

Sentenza n. 202301752/2023

3I - IMMIGRAZIONE - RIGETTO ISTANZA RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301752/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il decreto della Questura che rigettava la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorso è stato depositato nel 2019 ed è stato rappresentato dall'avvocato Federico Simonati. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo, articolando le proprie doglianze mediante le argomentazioni della difesa. In precedenza, con ordinanza del 2019, il TAR aveva rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. Successivamente il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulla base della documentazione acquisita nel giudizio, decidendo di pronunciarsi nel merito della controversia durante l'udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché da decreti e circolari ministeriali applicative. La normativa vigente dispone che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possa essere rinnovato a condizione che sussistano determinati presupposti, quali l'esistenza di una situazione lavorativa effettiva e stabile, la disponibilità di risorse economiche sufficienti, l'assenza di circostanze che costituiscono motivo di espulsione o diniego. L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a valutare scrupolosamente tali requisiti e a motivare adeguatamente il provvedimento di rifiuto del rinnovo, onde consentire al soggetto interessato di comprendere le ragioni ostacoli al rinnovo e di ricorrere in giudizio per contestarne la legittimità.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sulla legittimità del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava il provvedimento della Questura probabilmente per mancanza di idonea motivazione, per violazione di norme procedurali, per errata valutazione dei presupposti normativi richiesti per il rinnovo, o per altri vizi di legalità nell'emanazione del decreto. La questione rivestiva importanza notevole poiché incideva direttamente sul diritto della persona di permanere legalmente sul territorio dello Stato e di continuare a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, nonché sui diritti fondamentali collegati alla situazione migratoria dell'interessato.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha ritenuto fondato il ricorso e ha deciso l'accoglimento della controversia. Benché il testo non rechi una motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso significa che il collegio giudicante ha riscontrato vizi di legittimità nel provvedimento. Le ragioni dell'accoglimento potrebbero riguardare una insufficiente o inadeguata motivazione del decreto di rigetto, l'omissione di una corretta valutazione dei requisiti necessari al rinnovo secondo la normativa vigente, una scorretta applicazione della disciplina sull'immigrazione, oppure altre forme di vizio procedimentale o di merito. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento non fosse stato correttamente formato secondo il diritto vigente e ha quindi proceduto all'annullamento del decreto contestato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso numero 1833 del 2019 e ha annullato il decreto emanato dalla Questura che rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente al principio per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese quando il giudizio non presenta elementi di manifesta infondatezza della posizione soccombente. Il Tribunale ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che implica che il Ministero dell'Interno e la Questura devono conformarsi alla decisione e procedere alla rivalutazione della istanza secondo i criteri e i presupposti stabiliti dalla legge sull'immigrazione.

Massima

L'amministrazione deve valutare le istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno in conformità alle norme vigenti, con motivazione adeguata e secondo i criteri stabiliti dalla legge, pena l'annullamento del provvedimento illegittimamente emanato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n.-OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Simonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Cornaggia n.9;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1458 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista l’ulteriore documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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