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Sentenza n. 202301751/2023

Sentenza n. 202301751/2023

3C - VIABILITÀ - PIATTAFORME INFORMATICHE DI CAR POOLING - AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301751/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Raffaele Parlato ha presentato domanda di adesione all'Avviso pubblico emesso dal Comune di Milano il 11 gennaio 2019, una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di soggetti che avrebbero dovuto gestire, in via sperimentale per tre anni, piattaforme informatiche destinate a favorire l'attività di car pooling sul territorio milanese. Tale servizio prevedeva la possibilità per i veicoli regolarmente registrati presso le piattaforme selezionate di usufruire gratuitamente di posti auto presso alcuni parcheggi di interscambio strategici della città. Il Direttore dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità del Comune ha rigettato la domanda di Parlato in data 20 giugno 2019 con provvedimento pG 0275782/2019, notificato tramite PEC il 24 giugno 2019, senza accogliere la richiesta di partecipazione al bando. In risposta a tale rifiuto, Parlato ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel settembre 2019, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione e di tutti gli atti ad esso connessi. Tuttavia, il corso della lite si è prolungato considerevolmente e solamente il 3 luglio 2023, a distanza di quasi quattro anni dalla notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse, sostenendo che il tempo trascorso aveva reso priva di significato pratico la prosecuzione del giudizio.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel diritto amministrativo generale relativo alle procedure di selezione e affidamento di servizi pubblici innovativi, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, nonché dall'articolo 87, comma 4-bis, che regolano rispettivamente le condizioni di procedibilità dei ricorsi, le spese di giudizio e le ipotesi di improcedibilità sopravvenuta. La fattispecie rientra inoltre nel novero dei servizi di mobilità sostenibile e di innovazione urbana, per i quali l'Amministrazione comunale dispone di ampi margini di discrezionalità nel definire caratteristiche, criteri di selezione e modalità operative, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento tra i partecipanti. L'Avviso pubblico in questione rappresentava un'iniziativa sperimentale di innovazione dei servizi di trasporto condiviso, inquadrabile nell'ambito delle politiche di sostenibilità e razionalizzazione della viabilità urbana, rispetto alla quale il Comune di Milano disponeva di discrezionalità tecnica e organizzativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sulla legittimità del rifiuto opposto dal Comune di Milano rispetto alla domanda di partecipazione presentata da Parlato, ossia se il provvedimento fosse giustificato da adequata motivazione e se il ricorrente fosse stato correttamente escluso in base ai criteri e alle modalità stabilite dall'Avviso. Una questione preliminare, tuttavia, riguardava la corretta qualificazione della proposta aziendale del ricorrente: il Comune sosteneva di aver bandito un servizio di car pooling, mentre il ricorrente faceva valere che la propria offerta riguardava il ride sharing, una categoria di servizio sostanzialmente diversa per caratteristiche tecniche, modello operativo e funzionalità. Tale discrepanza nella definizione del servizio rappresentava un elemento cruciale sia per valutare la coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione sia per comprendere se l'esclusione fosse fondata o arbitraria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nel pronunciarsi sulla causa in camera di consiglio il 5 luglio 2023, ha anzitutto preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente, ritenendo che il lasso di tempo considerevole trascorso dal rigetto della domanda (quasi quattro anni) avesse effettivamente privato il ricorso di utilità pratica e concreta. Tale circostanza ha determinato l'improcedibilità della causa, secondo quanto previsto dalla normativa del Codice del Processo Amministrativo, atteso che, quando viene meno l'interesse concreto alla decisione, il giudice non può e non deve pronunciarsi nel merito della controversia. Il Collegio ha tuttavia operato alcune valutazioni sulla fondatezza della pretesa anche con riferimento alle argomentazioni già esaminate nella fase cautelare, ricordando che il provvedimento di esclusione era sorretto da "ampia e articolata motivazione" e che l'Avviso del Comune aveva inteso deliberatamente regolamentare un servizio di car pooling in via sperimentale, non di ride sharing come sostenuto dal ricorrente. Il TAR ha quindi confermato implicitamente l'orientamento già espresso in sede cautelare, secondo il quale la pretesa del ricorrente risultava manifestamente infondata già nella sua struttura originaria, indipendentemente dalla sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, di conseguenza evitando di entrare nel merito della controversia. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio limitatamente alla fase del merito, accogliendo in tal senso l'accordo raggiunto tra le parti, mentre ha mantenuto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative alla fase cautelare, come già stabilito dall'ordinanza cautelare n. 1170/2019 del 16 settembre 2019. Infine, il Tribunale ha revocato il decreto n. 149/2019 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato, che aveva ammesso provvisoriamente il ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito, ritenendo manifestamente infondata la pretesa dello stesso e respingendo conseguentemente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massima

Quando il ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per il tempo eccessivamente trascorso dalla commissione dell'atto impugnato, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile senza entrare nel merito della controversia, a prescindere dalla fondatezza intrinseca della pretesa dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del provvedimento n. PG 0275782/2019 emesso in data 20.6.2019 dal Direttore dell’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità del Comune di Milano-Unità Mobilità Sostenibile, notificato al ricorrente via pec in data 24.6.2019, di non accoglimento della domanda di adesione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione, in via sperimentale, per una durata di 3 anni, di soggetti che gestiranno piattaforme informatiche atte a favorire l’attività di car pooling, con possibilità per i veicoli in car pooling, regolarmente registrati presso le piattaforme medesime, di sostare gratuitamente presso alcuni parcheggi di interscambio, allegato alla Determina Dirigenziale n. 3/2019 del 11.1.2019;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2019, proposto da
Raffaele Parlato, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via della Commenda 35;
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Fraschini, Antonello Mandarano, Paola Maria Ceccoli e Paolo Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la nota del 3 luglio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20.6.2019 meglio indicato in epigrafe, con cui il Direttore dell’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità del Comune di Milano - Unità Mobilità Sostenibile, ha rigettato la domanda di adesione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione, in via sperimentale, per una durata di 3 anni, di soggetti che gestiranno piattaforme informatiche atte a favorire l’attività di car pooling, con possibilità per i veicoli in car pooling, regolarmente registrati presso le piattaforme medesime, di sostare gratuitamente presso alcuni parcheggi di interscambio;
Dato atto che in esito alla camera di consiglio del giorno 12 settembre 2019 il Collegio aveva respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 1170/2019 del 16.9.2019, con condanna del ricorrente alle spese della fase;
Rilevato:
- che il ricorrente, in data 3.7.2023, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, evidenziando che “dato il tempo trascorso è venuto meno l’interesse della parte alla decisione” e chiedendo contestualmente la compensazione delle spese della fase del merito;
- che il Comune, con nota del 3.7.2023, “dichiara di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio della fase di merito, ferma restando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della fase cautelare”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio limitatamente alla fase del merito, stante l’accordo in tal senso intercorso tra le parti;
Considerato altresì:
- che il ricorrente era stato precedentemente ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 149/2019 della competente Commissione;
- che con nota depositata il 3 luglio 2023 il legale di parte ricorrente chiede la liquidazione degli onorari;
Ritenuto di dover revocare il citato decreto n. 149/2019 e, conseguentemente, di rigettare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere, per le ragioni già esposte nella fase cautelare, che qui integralmente si richiamano, ossia perché, da un lato, il provvedimento di esclusione è sostenuto da ampia e articolata motivazione e, dall’altro, l’avviso del Comune di Milano ha inteso regolamentare, in via sperimentale, un servizio innovativo di car pooling, e non, come assume controparte (cfr. pag. 6 del ricorso), di ride sharing, oggetto della manifestazione di interesse dell’impresa del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- compensa le spese di lite limitatamente alla fase del merito;
- revoca il decreto n. 149/2019 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e respinge l’istanza di ammissione allo stesso del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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