AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301750/2023

Sentenza n. 202301750/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301750/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento di rigetto della Questura relativo all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Andrea Cainarca, ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per opporsi alle pretese del ricorrente. La Questura non si è costituita nel giudizio amministrativo. Il ricorso è stato depositato nel 2019 e la decisione è intervenuta nel luglio 2023, indicando un procedimento della durata di circa quattro anni.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Le disposizioni relative al permesso di soggiorno per attesa occupazione trovano specifica regolamentazione nelle norme che consentono ai cittadini stranieri di soggiornare sul territorio nazionale al fine di cercare un'occupazione dopo il completamento di studi scolastici o universitari. La decisione della Questura di rigettare l'istanza di rinnovo deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, oltre ai diritti fondamentali della persona come disciplinati dalla normativa nazionale e dalle direttive europee in materia di immigrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione e se sussistessero i presupposti legali affinché la Questura potesse disporre il rigetto. In particolare, era necessario valutare se la motivazione fornita dalla Questura fosse adeguata, se fossero stati rispettati i termini procedurali e se il provvedimento rispettasse i principi generali del diritto amministrativo. La controversia si inserisce nel contesto delle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione in materia di immigrazione, dove occorre bilanciare l'interesse dello Stato con i diritti fondamentali dello straniero.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composte dai consiglieri Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e dal referendario Martina Arrivi, ha esaminato gli atti depositati dalle parti e ha valutato la conformità del provvedimento di rigetto ai criteri di legittimità amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo sulla base della normativa applicabile e delle circostanze concrete del caso, respingendo quindi le eccezioni sollevate dal ricorrente. Il giudice ha considerato che la Questura aveva correttamente applicato la disciplina vigente in materia di permessi di soggiorno per attesa occupazione, senza ledere i diritti del ricorrente. La decisione riflette una valutazione complessiva della sussistenza dei presupposti normativi per il rinnovo del titolo di soggiorno.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della Questura. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola generale in materia di contenzioso amministrativo quando il ricorso sia stato respinto. La sentenza è stata pronunciata nella seduta della camera di consiglio del 5 luglio 2023 e comporta la conferma del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente impossibilità per lo straniero di proseguire la ricerca occupazionale sul territorio italiano sulla base di questo titolo amministrativo. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione competente può legittimamente rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e tale decisione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo ove sia fondata su un'adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n.-OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Cainarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Bartolomeo D’Alviano n.55;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1173 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →