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Sentenza n. 202301748/2023

Sentenza n. 202301748/2023

4H - FORZE DI POLIZIA - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - DESTITUZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301748/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso l'amministrazione penitenziaria, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la sanzione disciplinare della destituzione a lui irrogata. Il procedimento disciplinare aveva avuto inizio il 18 gennaio 2021 con la contestazione di specifici addebiti. La questione è stata sottoposta all'esame del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, il quale ha deliberato tra il 20 aprile e il 17 maggio 2021, formulando il proprio parere sulla fondatezza dei rilievi disciplinari. Sulla base di tale istruttoria, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha adottato il decreto di destituzione il 26 maggio 2021. Il ricorrente ha contestato in giudizio sia la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina sia il decreto di irrogazione della sanzione, nonché l'intero procedimento disciplinare, lamentando violazioni procedurali e sostanziali.

Il quadro normativo

Il diritto della Polizia Penitenziaria è disciplinato primariamente dalla legge 65 del 1986 e successive modificazioni, che stabilisce i criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti del Corpo. Le sanzioni disciplinari sono graduate secondo la gravità dell'infrazione e la posizione ricoperta dal dipendente, con la destituzione configurandosi come la sanzione più grave nel sistema disciplinare. Il procedimento disciplinare è estrutturato in più fasi: contestazione degli addebiti, istruttoria davanti al Consiglio Centrale di Disciplina, adozione del provvedimento finale da parte dell'autorità competente. Tale procedimento deve rispondere ai principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza procedimentale stabiliti dal diritto amministrativo generale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e il Regolamento UE 2016/679 assicurano inoltre la protezione dei dati personali anche nei procedimenti disciplinari della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della sanzione disciplinare della destituzione, scrutinando sia il profilo della corretta applicazione della procedura disciplinare che la ragionevolezza della misura irrogata rispetto alle concrete violazioni contestate. La questione giuridica attiene alla compatibilità della decisione del Capo del DAP con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale che informano l'azione amministrativa. In particolare, era rilevante verificare se il procedimento disciplinare fosse stato svolto nel rispetto delle garanzie procedurali dovute al ricorrente e se la sanzione della destituzione trovasse adeguata motivazione nel quadro degli addebiti specificamente contestati. Il sindacato giurisdizionale del TAR si esercita sui vizi di legittimità, includendo il controllo della motivazione, la congruità procedimentale e la ragionevolezza della decisione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della discussione orale tenutasi il 31 maggio 2023, ha ritenuto fondati gli argomenti difensivi dell'Amministrazione e ha concluso per il rigetto del ricorso. Dalla struttura della sentenza e dal suo esito emerge che il collegio giudicante ha valutato positivamente sia la regolarità del procedimento disciplinare che la fondatezza degli addebiti contestati al ricorrente. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che il Consiglio Centrale di Disciplina abbia correttamente istruito il procedimento, raccogliendo le circostanze che giustificavano la sanzione irrogata. La proporzionalità della sanzione della destituzione è stata giudicata congrua alla gravità degli addebiti e alla posizione del ricorrente all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria. L'Amministrazione ha fornito una sufficientemente articolata giustificazione della propria scelta sanzionatoria, superando così il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza e sulla congruità logica della decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso presentato dal ricorrente e rigetta la richiesta di annullamento del decreto di destituzione, della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina e della contestazione degli addebiti disciplinari. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, secondo il principio di proporzionalità dei costi processuali. Il collegio giudicante, ritenendo sussistenti i presupposti della normativa sulla protezione dei dati personali, ha inoltre disposto l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi dato idoneo ad identificare il ricorrente nel testo della sentenza, a tutela della sua dignità e della privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Massima

La sanzione disciplinare della destituzione irrogata al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria risulta legittima allorché sia adottata al termine di un procedimento correttamente svolto davanti al Consiglio Centrale di Disciplina, si fondi su addebiti specifici e concreti, e sia proporzionata alla gravità della violazione contestata secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla Polizia Penitenziaria. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente sentenza. Il ricorso numero di registro generale 1235 del 2021 è stato proposto da un ricorrente rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale iscritto nei Registri di Giustizia. Convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale in Milano in Via Freguglia, 1. Il ricorso contestava il Decreto n. omissis del 26 maggio 2021 assunto dal Capo del DAP, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, nonché la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria datata 20 aprile 2021 sino al 17 maggio 2021, e altresì la contestazione degli addebiti disciplinari prot. n. omissis del 18 gennaio 2021 oltre agli atti tutti del procedimento disciplinare noti o non. Il Tribunale ha visto il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e tutti gli atti della causa. La relazione nell'udienza pubblica del 31 maggio 2023 è stata effettuata dalla dott.ssa Katiuscia Papi, primo referendario e estensore della sentenza. Nel collegio risultavano il Presidente Gabriele Nunziata e il Consigliere Antonio De Vita. Il Tribunale, ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto necessario, ha pronunciato il seguente dispositivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come sopra proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Le spese del giudizio sono compensate. Il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, ha mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. La presente sentenza è stata così decisa in Milano nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Katiuscia Papi. Esito del ricorso: respinto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS-del 26 maggio 2021 assunto dal Capo del DAP, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione;
- della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria datata 20 aprile 2021-17 maggio 2021;
- della contestazione degli addebiti disciplinari prot. n. -OMISSIS-del 18 gennaio 2021 oltre agli atti tutti del procedimento disciplinare, noti o non.
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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