4L - STRANIERI - CITTADINANZA - INAMMISSIBILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301747/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato domanda di acquisizione della cittadinanza italiana il 27 novembre 2018 sulla base del matrimonio con un cittadino italiano, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992. La Prefettura UTG di Milano ha successivamente emesso un provvedimento il 3 dicembre 2021 dichiarando inammissibile tale domanda di cittadinanza. Di fronte a questo diniego, la ricorrente ha deciso di impugnarlo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo illegittimo il comportamento dell'amministrazione e chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio. Il ricorso è stato registrato al numero 534 del 2022 ed è stato esaminato dalla Sezione Quarta del TAR.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che prevede diversi titoli di acquisto della cittadinanza, tra cui il matrimonio con cittadino italiano contemplato nell'articolo 5. I procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza, sebbene gestiti da uffici amministrativi come le prefetture, pongono questioni sostanzialmente attinenti ai diritti civili e allo stato delle persone. La giurisdizione su tali materie è storicamente rimessa al giudice ordinario piuttosto che al giudice amministrativo, poiché riguardano diritti personali di rilievo costituzionale e non atti amministrativi in senso proprio. Le prefetture intervengono nella procedura solo in veste di organi amministrativi attuatori della legge, non come soggetti titolari di discrezionalità amministrativa vera e propria.
La questione giuridica
La questione centrale sottoposta al collegio riguardava l'individuazione del giudice competente a conoscere di una controversia relativa alla legittimità di un provvedimento amministrativo che nega l'ammissibilità di una domanda di cittadinanza. Il ricorrente aveva presentato il ricorso dinnanzi al TAR presupponendo che il giudice amministrativo fosse competente a annullare il provvedimento della prefettura, tuttavia il TAR doveva preliminarmente valutare se sussistesse effettivamente una giurisdizione amministrativa sulla materia. Si trattava di una questione di giurisdizione, vale a dire di individuare quale giudice fosse competente per materia a decidere della controversia, piuttosto che una questione di merito sulla fondatezza del diniego di cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che le controversie concernenti la concessione della cittadinanza, pur essendo formalmente gestite da un'amministrazione pubblica, non rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario. Il TAR ha riconosciuto che la materia della cittadinanza attiene allo status personale e ai diritti civili fondamentali, i quali tradizionalmente sono rimessi alle competenze del giudice ordinario. Anche se il provvedimento di inammissibilità proviene da un organo amministrativo come la prefettura, la natura dello stesso non è amministrativa in senso stretto, poiché riguarda l'accertamento e la determinazione di uno status personale. Per questa ragione, il TAR ha concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, riconoscendo nel contempo che il medesimo potrebbe essere proseguito davanti al giudice ordinario, il quale possiede la giurisdizione necessaria per decidere nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, identificando come giudice competente quello ordinario, dinnanzi al quale il processo potrà proseguire. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, poiché il difetto di giurisdizione non comporta condanna a carico di alcuna parte. La sentenza è stata sottoposta a esecuzione obbligatoria da parte dell'autorità amministrativa, e in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali è stato ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente negli atti pubblici della sentenza.
Massima
Le controversie relative all'ammissibilità e al rigetto delle domande di acquisizione della cittadinanza italiana, benché decise da organi amministrativi, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, che ne è conseguentemente privo di giurisdizione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno – Prefettura UTG di Milano il 3 dicembre 2021 di inammissibilità della domanda di cittadinanza n. K10/C/0519863 presentata il 27 novembre 2018 per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 Legge n. 91/1992 dalla sig.ra -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 534 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Via Roberto Lepetit, 19; U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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