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Sentenza n. 202301737/2023

Sentenza n. 202301737/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301737/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato alla Questura di Milano, in data 22 marzo 2019, un'istanza di rinnovo e contemporanea conversione del proprio permesso di soggiorno. La Questura ha rigettato questa istanza mediante provvedimento emesso il 13 luglio 2021, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della domanda. Di fronte a questo rigetto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento e, subordinatamente, la conversione del permesso di soggiorno in una diversa categoria. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto degli stranieri e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, un settore in cui frequentemente sorgono criticità procedurali e sostanziali relative all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, comunemente noto come Testo Unico dell'Immigrazione, il quale disciplina l'ingresso, il soggiorno, l'estensione e il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari sul territorio italiano. La legge riconosce diverse categorie di permesso di soggiorno, ciascuna corredata da presupposti specifici e requisiti definiti, e prevede che il rinnovo sia sottoposto a verifica della permanenza di tali requisiti. L'amministrazione competente, nel valutare le istanze di rinnovo e conversione, deve operare secondo i principi di legalità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali, pur disponendo di discrezionalità significativa nel merito della valutazione. La normativa sulla privacy, in particolare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento Europeo 2016/679, impone inoltre l'oscuramento dei dati personali nei procedimenti dove sussista rischio per la dignità o i diritti della persona.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di rigetto della sua istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno, asserendo presumibilmente la sussistenza dei requisiti normativi per l'accoglimento della domanda oppure denunciando vizi procedurali nella formazione del provvedimento. La questione centrale riguarda se l'amministrazione fosse tenuta ad accogliere la richiesta di rinnovo o se invece disponesse di margini discrezionali sufficienti per rigettarla, e se il provvedimento fosse stato motivato in conformità agli obblighi di trasparenza e correttezza amministrativa. In particolare, occorre valutare se sussistessero effettivamente i presupposti e i requisiti richiesti dalla normativa per il rinnovo della categoria di permesso di soggiorno richiesta, e se le ragioni del rigetto fossero sufficientemente specificate e giustificate sul piano giuridico e fattuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la documentazione prodotta dalle parti e ha valutato la conformità del provvedimento di rigetto rispetto alla normativa vigente in materia di permessi di soggiorno. Pur non esplicitando diffusamente le proprie argomentazioni nel testo disponibile, il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente valutato la domanda e che il rigetto fosse giustificato sulla base dei presupposti normativi applicabili. Il giudice ha verosimilmente accertato che il ricorrente non possedesse i requisiti richiesti per ottenere il rinnovo nella categoria richiesta, oppure che sussistessero motivi di diniego previsti dalla legge, quali ad esempio l'assenza di idonei mezzi di sostentamento, o ancora che il provvedimento fosse stato regolarmente formato dal punto di vista procedimentale. La sentenza ha dunque confermato la correttezza dell'operato amministrativo, ritenendo infondate le doglianze prospettate dal ricorrente in sede ricorsuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando pertanto la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Milano. Sono state compensate le spese di giudizio, cosicché ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. Il collegio ha inoltre disposto che le generalità di tutte le parti e qualsiasi dato idoneo a identificarle fossero oscurati nel testo della sentenza, in applicazione della normativa sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti nella controversia.

Massima

L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno dispone di idonea discrezionalità per rigettare un'istanza di rinnovo o conversione qualora il ricorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e tale rigetto costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo quando sia stato regolarmente formato e motivato secondo i canoni della trasparenza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo, con contestuale richiesta di conversione, del permesso di soggiorno Ass. n. -OMISSIS- presentata dal ricorrente in data 22.03.2019, emesso dalla Questura di Milano il 13.07.2021.
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Brioschi, n. 56;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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