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Sentenza n. 202301735/2023

Sentenza n. 202301735/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - PROVVEDIMENTO REVISIONE PATENTE MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITÀ PSICOFISICA - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301735/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l’annullamento
del decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Dip. Trasporti e Navigazione – Dir. Gen. Territoriale Nord/Ovest (-OMISSIS-) in data 14.05.2021, conosciuto in data 17.05.2021, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente, quali il provvedimento n. 50199 emesso dall’U.M.C. di -OMISSIS- in data 02.03.2021.
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Orioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stradella, via Trento 72;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita’ Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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