1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - DINIEGO ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST E INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301734/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS-, emesso il 21.04.2021 prot. -OMISSIS- e comunicato in pari data prot. -OMISSIS-, con il quale viene disposto il diniego d’iscrizione nella white list della -OMISSIS- e la sua interdizione ex artt. 84.4 e 91.6 D. Lgs 159/2011; - nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 858 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara estinto il giudizio; 2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le altre persone o società cui si riferisce il provvedimento impugnato e indicate in sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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