1I - SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301733/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorre innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento di ammonimento emanato dal Questore della provincia di Como il 30 luglio 2021 e notificato il 3 agosto 2021. Il provvedimento era stato adottato dal Questore sulla base dell'articolo 8 della legge n. 38 del 2009, che disciplina le misure di sicurezza pubblica e conferisce al Questore il potere di emettere ammonimenti nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistono specifiche ragioni di ordine pubblico. Il ricorrente contestava il provvedimento, sostenendo che non sussistessero i presupposti legittimi per l'emanazione dell'ammonimento e che il Questore avesse agito in eccesso di potere o violando diritti procedurali. La controversia si iscriveva nel quadro del sistema amministrativo di sicurezza pubblica e nei meccanismi di controllo giurisdizionale su tali provvedimenti.
Il quadro normativo
La legge n. 38 del 2009, nel suo articolo 8, disciplina il potere dei Questori di emanare provvedimenti di ammonimento come strumento di prevenzione e ordine pubblico, conferendo all'amministrazione discrezionalità nel valutare le circostanze che giustifichino il provvedimento stesso. Tali provvedimenti rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi vincolati alle procedure e ai presupposti legali stabiliti dalla legge, ed è pertanto possibile ricorrere al giudice amministrativo per contestarne la legittimità. Il sistema di impugnazione prevede termini perentori per la proposizione dei ricorsi e specifici requisiti procedurali che devono essere rigorosamente osservati affinché il ricorso sia ricevibile. La giurisdizione amministrativa è stata riconosciuta dal legislatore come competente a controllare la conformità alla legge dei provvedimenti amministrativi di sicurezza pubblica, operando un controllo giurisdizionale compatibile con le esigenze di discrezionalità amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso che il TAR ha dovuto affrontare concerneva la ricevibilità formale del ricorso proposto avverso il provvedimento di ammonimento, piuttosto che il merito della questione sostanziale riguardante la legittimità del provvedimento stesso. La dichiarazione di inammissibilità evidenzia che il ricorso presentato dal ricorrente conteneva difetti procedurali che ne compromettevano la ricevibilità secondo le norme processuali amministrative. Tale questione ha natura prevalentemente processuale ed è destinata a precludere l'esame nel merito della controversia, impedendo al giudice di pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell'ammonimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato fosse caratterizzato da uno o più vizi procedurali tali da renderlo inammissibile secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. Sebbene il testo della sentenza non illustri in dettaglio quali specifici vizi fossero stati riscontrati, la dichiarazione di inammissibilità indica che il ricorrente non aveva adeguatamente rispettato i requisiti formali e sostanziali richiesti per la proposizione di un ricorso amministrativo ricevibile. Il TAR, pur avendo esaminato gli atti di causa e udito le difese delle parti, ha ritenuto di dovere decidere sulla questione procedimentale prima di addentrarsi nel merito, applicando i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in ordine ai criteri di ricevibilità dei ricorsi. Tale approccio è coerente con la funzione nomofilattica della giurisdizione amministrativa, che presuppone il rigoroso rispetto delle regole processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore di Como. Parallelamente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro tremila, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento per le spese sostenute dall'amministrazione per la difesa in giudizio. Il provvedimento ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di altre persone menzionate nel provvedimento impugnato, in attuazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
La ricevibilità dei ricorsi amministrativi presuppone il rigoroso osservanza dei termini procedurali e dei requisiti formali prescritti dal codice del processo amministrativo, e il mancato rispetto di tali condizioni determina l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito della questione sostanziale dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 38 del 23/04/2009 del Questore della provincia di Como n. 12/2021 amm., del 30/07/2021, notificato in data 03/08/2021; sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cerri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Como; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone cui si riferisce il provvedimento impugnato e menzionate in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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