4N/R - ESPROPRIAZIONI/OCCUPAZIONI - ISTANZA RESTITUZIONE TERRENO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301731/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida del 28 giugno 2021, notificata al Comune di Tavazzano con Villavesco il 2 luglio 2021, a restituire nel pieno possesso e nella piena disponibilità della ricorrente il terreno identificato al foglio 6, mappale 23 N.C.T., previa rimessa in pristino stato dello stesso, e a corrisponderle il risarcimento del danno per illegittima occupazione dalla data della decretazione dell'occupazione (30 maggio 1998) o, in subordine, dall'immissione in possesso (30 giugno 1998) sino all'effettivo rilascio del bene, oltre all'ulteriore danno patito, con gli interessi legali previa rivalutazione monetaria, nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Tavazzano con Villavesco di provvedere sull'anzidetta diffida determinandosi, alternativamente, a restituire il bene immobile previo suo ripristino e corrispondere il risarcimento del danno come sopra richiesto oppure a procedere, in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, alla sua acquisizione a prezzo di mercato, previa corresponsione in favore della ricorrente degli indennizzi e dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 3 della norma richiamata, con ogni conseguente statuizione di condanna a provvedere entro un termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o nel diverso termine indicato dal Tribunale, con espressa previsione di nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'amministrazione nel caso di persistente inerzia di quest'ultima e, da ultimo, per la condanna al pagamento in favore della società ricorrente delle somme per i titoli e le causali sopra indicati. sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2022, proposto da Il Sillaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28; Comune di Tavazzano con Villavesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tavazzano con Villavesco; Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. La società Il Sillaro S.r.l. è proprietaria del terreno ubicato nel Comune di Tavazzano con Villavesco identificato al catasto terreni di detto ente, al Foglio. 6, mapp. 23, della superficie di complessivi mq. 7.260. 2. Con decreto n. 2 del 30.5.1998, il Comune ha disposto l’occupazione d’urgenza di detta area e l’immissione nel possesso per la realizzazione dei lavori pubblici denominati “Opere di urbanizzazione del Parco Sillaro”. 3. In seguito all’occupazione e alla trasformazione del terreno in questione, l’ente espropriante non ha perfezionato l’iter della procedura ablativa con l’emanazione del decreto di esproprio e non ha svolto alcuna successiva attività per la conclusione del procedimento, né ha risposto alla diffida stragiudiziale ad adempiere, con la quale la ricorrente ha sollecitato l’amministrazione a definire la questione con l’adozione di un provvedimento finale espresso. 4. Con il presente ricorso, Sillaro S.r.l. ha adito questo Giudice per chiedere l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Tavazzano con Villavesco e del conseguente obbligo della predetta amministrazione di restituire il bene immobile, previo suo ripristino, oppure, alternativamente, di procedere alla sua acquisizione a prezzo di mercato ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001, con richiesta di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima dell’area. La ricorrente ha domandato, altresì, l’assegnazione al Comune di un termine per provvedere e la contestuale nomina di un commissario ad acta nel caso di persistente inerzia dell’ente. 5. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: “Violazione dell’art. 2, comma 1, D.P.R. 327/2001 e del principio di legalità dell’espropriazione. Violazione dell’art. 13, comma 4, D.P.R. 327/2001. Violazione dell’art. 42 Cost. Violazione del dovere di provvedere a rimuovere l’illecito permanente. Violazione del principio del neminem laedere”. Parimenti, ha argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, a far data dal momento in cui essa è stata disposta fino all’acquisizione del bene al soggetto pubblico, indicandone altresì la supposta quantificazione. 6. Il Comune di Tavazzano con Villavesco si è costituito in giudizio per resistere al gravame, replicando con scritti difensivi alle censure della ricorrente e producendo documentazione. 7. La trattazione della causa è stata più volte rinviata al fine di consentire all’amministrazione di concludere con un provvedimento finale la procedura di acquisizione dell’area. 8. In vista della camera di consiglio del 28.06.2023, l’amministrazione ha depositato in giudizio la determinazione n. 196 del 13.06.2023 con cui l’ente ha provveduto, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, all’acquisizione del terreno di cui è controversia, per un valore pari a euro 201.865,29, liquidando l’intero importo con il mandato di pagamento di cui è versata quietanza in atti. 9. A fronte dell’adozione della determinazione n. 196/2023, ritiene il Collegio che la pretesa dell’esponente sia stata interamente soddisfatta e, conseguentemente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34 ultimo comma c.p.a. 10. Le spese di giudizio possono essere compensate, stante l’adesione di parte ricorrente - espressa nel corso della camera di consiglio e riportata a verbale - alla richiesta formulata in tal senso dall’amministrazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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