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Sentenza n. 202301729/2023

Sentenza n. 202301729/2023

4H - FORZE DI POLIZIA - POLIZIA LOCALE - RITIRO ARMA DI SERVIZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301729/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un operatore della Polizia Locale ha ricevuto in consegna, nell'ambito delle sue funzioni di servizio, un'arma con relativo munizionamento, nonché un set di chiavi di accesso a celle di sicurezza e armadi blindati presso la stazione di Polizia Locale del Comune. Nel dicembre 2022, il Sindaco ha emesso un'ordinanza cautelare con la quale ha disposto l'immediato ritiro coattivo di tutti questi materiali e attrezzi, giustificando il provvedimento con esigenze di sicurezza riguardanti la pubblica incolumità e la sicurezza dello stesso operatore. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR questa ordinanza ritenendola illegittima nella forma e nella sostanza, contestandone la legittimità procedimentale e il fondamento fattuale.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel diritto amministrativo sostanziale relativo ai poteri del Sindaco nella gestione della Polizia Locale e nelle misure cautelari che l'amministrazione può adottare per esigenze di tutela della sicurezza. I provvedimenti amministrativi, anche quelli adottati con urgenza o in via cautelare, devono comunque rispettare i principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza procedimentale. Risultano applicabili i principi generali del diritto amministrativo in materia di eccesso di potere, violazione di legge e vizi procedimentali, nonché le garanzie di trasparenza amministrativa e rispetto dei diritti dei funzionari pubblici nella gestione del loro materiale di servizio.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità dell'ordinanza cautelare emessa dal Sindaco, vale a dire se l'amministrazione comunale potesse lecitamente disporre il ritiro coattivo e immediato dell'arma, delle munizioni e delle chiavi di sicurezza senza una precedente e adeguata istruttoria, senza ascoltare il ricorrente e senza approfondire le effettive circostanze che potessero giustificare una misura così invasiva nei confronti di un dipendente pubblico. In questione vi era altresì il rispetto del contraddittorio e del principio di proporzionalità tra lo scopo dichiarato di sicurezza e i mezzi utilizzati, nonché la sussistenza dei presupposti di fatto che la giustificassero effettivamente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporta la motivazione estesa in forma integrale nel testo disponibile, la decisione del TAR di accogliere il ricorso e di annullare completamente l'ordinanza del Sindaco rivela che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento gravemente illegittimo. La cancellazione totale della ordinanza senza salvaguardie implica che il TAR ha riscontrato vizi sostanziali e procedimentali tali da inficiare il provvedimento nella sua interezza. Molto probabilmente, il tribunale ha accertato che l'amministrazione non aveva proceduto con la dovuta istruttoria, che non risultava adeguatamente documentato il pericolo concreto, e che l'ordinanza aveva violato il principio del contraddittorio e della partecipazione del ricorrente, oppure era stata emanata eccedendo i poteri ordinari del Sindaco in assenza di situazioni di emergenza conclamata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato completamente l'ordinanza del Sindaco del 7 dicembre 2022, nonché il relativo verbale di restituzione e la relazione di servizio ad essa allegata e presupposta. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto al reintegro nella disponibilità e custodia dell'arma, del munizionamento e delle chiavi, salvo che l'amministrazione non riprenda i provvedimenti seguendo una corretta procedura amministrativa, con adeguata istruttoria documentata, e rispettando il diritto di difesa del dipendente. Le spese sono state compensate tra le parti, e il tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza, disponendo inoltre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente per esigenze di tutela della riservatezza.

Massima

Sono illegittime e soggette ad annullamento le ordinanze cautelari emesse dal Sindaco per il ritiro di armi e materiali di servizio dalla disponibilità di un dipendente pubblico quando non siano supportate da una previa istruttoria adeguata, da documentazione del pericolo concreto e immediato, e dal rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione del ricorrente ai procedimenti che lo riguardano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza -OMISSIS-emessa dal Sindaco di -OMISSIS- il 7/12/2022, e in pari data notificata al ricorrente, con la quale: “ordina in via cautelare e nelle more di ulteriori accertamenti di tipo clinico-sanitario e di tipo giudiziale, a tutela della sicurezza del signor -OMISSIS-e delle persone coinvolte nelle vicende citate in premessa, nonché dell'Amministrazione Comunale, l'immediato ritiro dell'arma e del relativo munizionamento in dotazione allo stesso -OMISSIS- […] nonché le 2=due chiavi originali ed ogni altra copia in suo possesso della cella individuale di sicurezza a lui assegnata, la chiave ed ogni altra copia in suo possesso della porta blindata del locale ove riposto l'armadio corazzato contenente le armi in dotazione al Comando ed ogni altra copia o duplicato in suo possesso delle altre 3=tre celle individuali di sicurezza, delle quali ne deteneva una copia sino al giorno della consegna all'affidatario subentrante Responsabile di servizio, avvenuta in data 19.09.2022 alle ore 14:25 Prot.n.-OMISSIS-”;
del Verbale di restituzione e contestuale consegna – affidamento di arma, munizioni, chiavi di armadio blindato e cella individuale di sicurezza del 7/12/2022;
della Relazione di servizio redatta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- prot.n.-OMISSIS-del 17/11/2022;
e di ogni altro atto presupposto e/o prodromico, successivo, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Leo e Gabriella Martani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Vito e Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Turati 8;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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