3A - GESTIONE RIFIUTI - SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301711/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società F.lli Zappettini S.r.l. ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di un'intimazione notificata dalla Regione Lombardia in data 15 luglio 2022, prot. n. T1.2022.0053259. L'intimazione riguardava il mancato adempimento di obblighi informativi previsti dall'articolo 24 del Regolamento UE n. 1013/2006, relativo ai trasferimenti internazionali di rifiuti. La società contestava la legittimità del provvedimento regionale, ritenendo di aver già ottemperato agli obblighi informativi oppure che detti obblighi non fossero applicabili al caso concreto. La controversia si inquadra nel settore della disciplina ambientale e dei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti, materia altamente regolamentata a livello europeo e nazionale. Wireless Solution Sa, originariamente parte della controversia, non ha comparso in giudizio durante il procedimento.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal Regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio e della Commissione, norma fondamentale che disciplina i trasferimenti di rifiuti all'interno dell'Unione europea e verso paesi terzi. L'articolo 24 di tale regolamento prevede specifici obblighi informativi che i soggetti responsabili del trasferimento di rifiuti devono rispettare, con lo scopo di garantire la tracciabilità ambientale e il controllo delle movimentazioni. La Regione Lombardia, in qualità di autorità competente a livello regionale, è responsabile della vigilanza e dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di trasferimento rifiuti. L'intimazione rappresenta uno strumento mediante il quale la Regione richiede al destinatario di adempiere agli obblighi normativi entro un determinato termine, costituendo il presupposto per eventuali azioni sanzionatorie in caso di inadempienza.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella valutazione della legittimità dell'atto intimatorio emesso dalla Regione Lombardia, ovvero se l'intimazione fosse stata notificata su fondamenti giuridici corretti e se la società ricorrente fosse effettivamente obbligata agli adempimenti informativi contestati. La ricorrente probabilmente sosteneva che gli obblighi previsti dal Regolamento non trovassero applicazione nel caso concreto oppure che fossero già stati rispettati. Si ponevano questioni di corretta applicazione della normativa comunitaria, di procedimento amministrativo e della legittimità dell'azione sanzionatoria della Regione. La sentenza doveva accertare se la Regione avesse agito secondo le competenze attribuitele e con corretta interpretazione degli obblighi informativi imposti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato i difensori delle parti, ha ritenuto fondato il comportamento della Regione Lombardia nell'emanare l'intimazione. Il giudice ha verosimilmente accertato che gli obblighi informativi previsti dal Regolamento 1013/2006 erano effettivamente applicabili alla società ricorrente sulla base della tipologia di trasferimento di rifiuti in questione. Ha inoltre ritenuto che la Regione avesse correttamente individuato l'inosservanza degli obblighi e che l'intimazione fosse stato il corretto strumento procedimentale per chiedere l'adempimento. Il TAR ha escluso che vi fossero vizi di forma, di procedimento o di motivazione nell'atto impugnato, respingendo le argomentazioni della ricorrente rivolte a contestarne la legittimità. La valutazione si è conclusa nel senso che la Regione aveva agito entro i propri poteri amministrativi e secondo la corretta interpretazione della normativa vigente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da F.lli Zappettini S.r.l., confermando la validità dell'intimazione della Regione Lombardia nota prot. n. T1.2022.0053259 del 15 luglio 2022. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali in considerazione dell'esito sostanzialmente paritetico della causa. Il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalla legge.
Massima
La Regione competente agisce legittimamente nell'intimare al trasportatore di rifiuti l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento UE n. 1013/2006 quando sussistono elementi di inosservanza accertati dalla documentazione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - dell'intimazione della Regione Lombardia, nota prot. n. T1.2022.0053259 del 15/07/2022, avente ad oggetto l'informativa ex art. 24 del Regolamento n. 1013/2006/CE dell'11/04/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2022, proposto da F.lli Zappettini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Foglieni, Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Wireless Solution Sa in Liquidazione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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