3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 526/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300171/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza rappresenta un giudizio di ottemperanza promosso da Valentina Alongi avverso il Ministero dell'Istruzione, al fine di garantire l'esecuzione di una precedente decisione judicial. Il ricorso è stato proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia a seguito di una sentenza del Tribunale ordinario di Monza, sezione Lavoro, che era diventata esecutiva il ventitré febbraio duemilaventidue. La controversia ha coinvolto una dipendente del Ministero dell'Istruzione in una materia di diritto del lavoro pubblico, per la quale il giudice ordinario aveva già riconosciuto diritti o obblighi in capo all'amministrazione. Il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo per ottemperanza al giudicato, esperendo il rimedio processuale proprio quando l'inadempimento alle sentenze del giudice ordinario non risultasse spontaneamente corrisposto. Il procedimento è stato sottoposto al TAR Lombardo con numero di registro 2887 del duemilaventidue.
Il quadro normativo
La competenza del TAR in materia di ottemperanza al giudicato derivante da sentenze del giudice ordinario si basa sui principi generali dell'esecuzione forzata degli atti amministrativi e del diritto della funzione pubblica. Sebbene il giudice del merito sia il Tribunale ordinario nelle controversie di diritto del lavoro pubblico e privato, qualora l'amministrazione non ottemperi spontaneamente alla sentenza esecutiva, il ricorrente può invocare la competenza del giudice amministrativo per ottenere una pronuncia di ottemperanza che ordini l'esecuzione coattiva. Il diritto del lavoro pubblico, specificamente nel Ministero dell'Istruzione, è disciplinato dal decreto legislativo numero 165 del 2001 e dalle relative normative sulla gestione del personale scolastico. La procedura di ottemperanza rappresenta uno strumento processuale volto a dare piena efficacia alle decisioni giurisdizionali, garantendo il diritto soggettivo della parte ricorrente a vedersi riconosciuto quanto stabilito dal giudice.
La questione giuridica
Il punto di diritto sotteso alla presente controversia riguarda la efficacia vincolante delle sentenze del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione pubblica e le modalità attraverso le quali tale efficacia può essere garantita dinanzi al giudice amministrativo. La questione non investiva tanto il merito della controversia originaria, bensì l'adempimento formale e sostanziale dei provvedimenti giudiziali da parte dell'Amministrazione. La ricorrente lamentava l'inerzia ministeriale nell'eseguire quanto statuito nel giudicato della sentenza n. 562/2021, richiedendo al TAR una pronuncia che vincolasse il Ministero all'osservanza della sentenza precedente, con eventuale esecuzione forzata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti costitutivi della causa e considerato lo stato della controversia al momento della trattazione, ha valutato se sussistessero ancora i presupposti per una pronuncia di condanna all'ottemperanza. La dichiarazione di estinzione del giudizio, come risulta dal dispositivo, suggerisce che il Ministero dell'Istruzione abbia provveduto ad eseguire i contenuti della sentenza precedente, rimuovendo così la causa petendi del ricorso. Tale conclusione emerge dalla carenza di una contestazione formale da parte dell'Amministrazione circa l'avvenuta esecuzione, nonché dall'assenza di controversia ancora pendente. Il collegio ha ritenuto che, una volta eliminato lo stato di inadempienza della sentenza attraverso l'adempimento spontaneo, il giudizio perdesse utilità di prosecuzione, giustificando la dichiarazione di estinzione secondo le regole generali del processo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza, stabilendo altresì la compensazione delle spese processuali tra le parti. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con l'effetto di revocare lo stato di inerzia in cui si trovava il Ministero. La pronuncia di estinzione determina la conclusione del procedimento amministrativo, tuttavia l'ordine di esecuzione rimane vincolante per l'Amministrazione, assicurando che quanto deciso sia concretamente attuato senza ulteriori indugi.
Massima
L'estinzione del giudizio di ottemperanza dichiarata dal TAR consegue automaticamente all'adempimento spontaneo della sentenza esecutiva da parte dell'amministrazione pubblica, estinguendosi la necessità di una pronuncia coattiva quando vennga meno lo stato di inadempienza che aveva originato il ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 562/2021 depositata in data 11 novembre 2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022. sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2022, proposto da Valentina Alongi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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