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Sentenza n. 202301709/2023

Sentenza n. 202301709/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RINNOVO PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301709/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Paolo Pasinetti ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del decreto emesso dal Prefetto della provincia di Pavia in data 18 luglio 2022, con il quale veniva negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento prefettizio, ritenendo che il diniego fosse stato adottato in assenza di idonea motivazione ovvero in contrasto con i principi che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni al porto d'armi. La controversia si situa dunque nell'ambito della disciplina amministrativa delle armi da fuoco, materia caratterizzata da una rilevante discrezionalità dell'amministrazione pubblica, specificamente dell'autorità di pubblica sicurezza, nel valutare la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio e il rinnovo dei titoli abilitativi.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale attribuisce al Prefetto il potere di rilasciare e rinnovare le licenze di porto d'armi sulla base della valutazione dei requisiti morali, civili e psichici del richiedente. In particolare, l'amministrazione della pubblica sicurezza dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare se sussistono condizioni di pericolosità sociale o altri elementi che possono giustificare il diniego dell'autorizzazione. Tale discrezionalità amministrativa è tuttavia soggetta a controllo giurisdizionale, nel senso che il diniego deve essere comunque fondato su motivi legittimi e deve essere adeguatamente motivato dal punto di vista amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dal Prefetto in relazione al rinnovo della licenza di porto d'armi. In particolare, il ricorrente contendeva che il provvedimento fosse viziato da difetto di motivazione ovvero che l'amministrazione avesse esercitato la propria discrezionalità in modo irrazionale o sproporzionato. La questione investiva pertanto il corretto equilibrio tra il diritto dell'individuo a ottenere il riconoscimento dei titoli abilitativi e il potere discrezionale dell'amministrazione di negare l'autorizzazione laddove riscontri elementi di rischio per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che il Prefetto aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità nel negare il rinnovo della licenza. Sebbene la sentenza non espliciti nel testo depositato la dettagliata argomentazione, il TAR ha evidentemente valutato che il diniego fosse stato emesso in base a motivazioni legittime e in conformità alle disposizioni normative applicabili alla materia. L'amministrazione prefettizia deve avere fornito una documentazione e una valutazione dei presupposti del diniego, ritenute dal collegio giudicante adeguate sotto il profilo della legalità e della motivazione. Il comportamento dell'amministrazione è stato ritenuto conforme ai principi di correttezza e di rispetto dei margini di apprezzamento che la legge attribuisce al Prefetto nella valutazione dei requisiti per il porto d'armi.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Paolo Pasinetti, confermando la legittimità del decreto prefettizio di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. La sentenza ha inoltre disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, secondo la regola generale applicabile quando il ricorso viene respinto in assenza di circostanze particolari che giustifichino un'applicazione diversa. Pertanto, il ricorrente rimane privo del titolo autorizzativo richiesto e non potrà utilmente eccepire l'illegittimità del diniego nelle sue successive interazioni con l'amministrazione prefettizia.

Massima

Il Prefetto dispone del potere discrezionale di negare il rinnovo della licenza di porto d'armi qualora valuti che non sussistono le condizioni di idoneità morale, civile e psichica del richiedente, e tale valutazione è sottratta al sindacato giurisdizionale ove adeguatamente motivata e fondata su elementi concreti di fatto rilevanti per la pubblica sicurezza. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, composto da Antonio Vinciguerra, Presidente; Fabrizio Fornataro, Consigliere Estensore; Mauro Gatti, Consigliere, ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso numero di registro generale 2930 del 2022 proposto da Paolo Pasinetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari con domicilio digitale come da PEC ai Registri di Giustizia, ricorrente, nei confronti del Ministero dell'Interno, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio presso gli uffici di Milano, via Freguglia, 1 e domicilio digitale come da PEC ai Registri di Giustizia, convenuto. In relazione al ricorso avente ad oggetto l'annullamento del decreto emesso dal Prefetto della provincia di Pavia in data 18 luglio 2022, protocollo numero 43388 diviso A1 diviso UPA, con il quale è stato negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché l'annullamento di ogni altro atto antecedente, presupposto e collegato, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, all'esito dell'udienza pubblica svoltasi il 10 maggio 2023, nella quale è stato Relatore il dottor Fabrizio Fornataro e sono stati ascoltati i difensori delle parti secondo quanto documentato nel verbale d'udienza, definitivamente pronunciando nel merito della controversia: respinge il ricorso proposto da Paolo Pasinetti e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023. La sentenza è stata depositata in cancelleria ed è ritenuta depositata alla data odierna.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto della provincia di Pavia di diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale emesso in data 18-07-2022, prot. N. 43388 / A1 / UPA;
- degli altri atti a questo antecedenti, presupposti e/o collegati.
sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2022, proposto da
Paolo Pasinetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno U.T.G. - Prefettura di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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