AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301708/2023

Sentenza n. 202301708/2023

1C - ARERA - UFFICIO D'AMBITO DI COMO - PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE ANNI 2012-2019 - PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO TARIFFARIO MTI3 ANNI 2020-2023

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301708/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como n. 4/2021 del 19/01/2021 avente ad oggetto “Predisposizioni tariffarie anni 2012-2019 del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 585/2012/R/idr, n. 347/2012/R/idr, n. 643/2013/R/idr, n. 664/2015/R/idr n. 917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/idr – approvazione proposta”;
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como n. 5/2021 del 19/01/2021 avente ad oggetto “Predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del Gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr - approvazione proposta”;
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como n. 6/2021 del 19/01/2021 avente ad oggetto “Articolazione tariffaria del servizio acquedotto del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R/idr – approvazione proposta”;
- della nota a mezzo pec prot. n. 2021/361 del 22/01/2021 con cui è stata comunicata a Lereti S.p.A. l’adozione delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 4/2021, n. 5/2021 e n. 6/2021;
- della Deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Como n. 9 del 9/03/2021, pubblicata all’Albo Pretorio in data 12/03/2021, “Predisposizioni tariffarie anni 2012-2019 del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi delle deliberazioni ARERA n.585/2012/R/idr, n. 347/2012/R/idr, n. 643/2013/R/idr, n. 664/2015/R/idr n. 917/2017/R/idr e n. 918/2017/R/idr – approvazione”;
- della Deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Como n. 10 del 9/03/2021, pubblicata all’Albo Pretorio in data 12/03/2021, “Predisposizione dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 - 2023 del Gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr – approvazione”;
- della Deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Como n. 11 del 9/03/2021, pubblicata all’Albo Pretorio in data 12/03/2021, “Articolazione tariffaria del servizio acquedotto del gestore salvaguardato Lereti Spa, ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R/idr – approvazione proposta”;
- della comunicazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como prot. n. 1480 dell’11/03/2021 avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento Partite pregresse - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito, ivi comprese, le Deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como – non comunicate e di estremi non noti – di espressione dei pareri obbligatori e vincolanti, ex art. 48 c. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i., per l’approvazione della proposta delle predisposizioni tariffarie anni 2012-2019 e dello schema regolatorio tariffario MTI3 anni 2020 – 2023 del gestore salvaguardato Lereti Spa,
nonché dell’articolazione tariffaria del servizio acquedotto del medesimo gestore.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lereti S.p.A. il 1/3/2022:
dei seguenti atti e provvedimenti, nella parte in cui, a) è stato negato il riconoscimento della copertura integrale dei costi di investimento, sia come ammortamento dei cespiti sia quale costo finanziario del capitale investito, sostenuti da Lereti S.p.A. nel periodo 2001-2009; b) è stato negato il riconoscimento degli oneri finanziari correlati al differenziale dei costi riconosciuti per gli anni 2010-2011; c) è stato negato, per entrambi i suddetti periodi (2001-2009 e 2010-2011), l’adeguamento all’inflazione, così come formato da una prima componente che quantifica l’inflazione (da ISTAT) da applicarsi dall’anno di generazione del differenziale all’anno di approvazione, a cui va aggiunta una seconda componente che adegua l’inflazione dall’atto di approvazione al momento dell’effettivo incasso;
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como n. 52 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del Settore, per il Gestore salvaguardato Lereti S.p.A., ai sensi dell’art. 31 della deliberazione ARERA 643/2013/R/IDR –provvedimenti conseguenti”;
- della comunicazione a mezzo pec prot. n. 2021/6206 del 28/12/2021, con la quale è stato comunicato l’esito dell’istruttoria concernente l’istanza di riconoscimento delle partite pregresse presentata in data 25/11/2020 da Lereti S.p.A. e l’adozione della deliberazione n. 52/2021;
- del verbale della Conferenza dei servizi del 23/11/2021 avente ad oggetto “Conferenza di Servizi istruttoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/1990 e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri/nulla osta in merito all’istruttoria operata dall’Ufficio d’Ambito sull’istanza di riconoscimento delle partite pregresse presentata dalla società Lereti spa”, trasmesso con nota prot. n. 2021/6098 del 22/12/2021 (doc. 30);
- della Relazione tecnica predisposta dall’Ufficio d’Ambito per la Conferenza dei Servizi del 23/11/2021 (doc. 31), parimenti trasmessa con nota del 22/12/2021;
- per quanto occorrer possa, del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi del 3/12/2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito, ivi compresi, sempre in parte qua, i pareri legali del 29/12/2020, del 9/03/2021 (allo stato non conosciuto), del 13/07/2021 e del 21/12/2021 (allo stato non conosciuto) ed il parere tecnico-contabile del 21/07/2021, nella misura in cui la Deliberazione n. 52/2021 vi ha fatto espresso rinvio quali atti endo-procedimentali integrativi della relativa motivazione.
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lereti S.p.A. il 24/8/2022:
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como n. 49 del 5/07/2022 avente ad oggetto “Modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di Partite pregresse per gli anni 2010-2011 con deliberazione di CdA n. 52/2021. Linee guida e impatto sull’utenza per la sostenibilità sociale – approvazione” e dei relativi allegati, nella parte in cui non sono stati riconosciuti, con riferimento alle partite pregresse ammesse per il periodo 2010-2011: (i) né gli oneri finanziari maturati sino all’approvazione delle medesime partite pregresse, né l’adeguamento all’inflazione (da ISTAT quale rivalutazione monetaria) della somma riconosciuta da applicarsi dall’anno di generazione del differenziale (2010) alla data di approvazione della deliberazione del CdA n. 52/2021 (dicembre 2021); (ii) né gli oneri finanziari correlati al ritardato pagamento degli importi riconosciuti, determinato discrezionalmente dall’Ufficio d’Ambito attraverso una rateizzazione in 5 (cinque) anni (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026); (iii) né l’adeguamento all’inflazione (quale rivalutazione monetaria della somma riconosciuta) da applicarsi sino al momento dell’effettivo incasso, pur in presenza di una rateizzazione quinquennale (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026);
- della comunicazione a mezzo pec, prot. n. 2022/2969 del 12/07/2022 (doc. 51), avente ad oggetto “Partite tariffarie pregresse di Lereti Spa per gli anni 2010 – 2011: Modalità di ripartizione e fatturazione agli utenti. Comunicazione deliberazione”, con la quale è stata comunicata l’adozione della delibera del CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 49/2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lereti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria 9;
Ufficio D’Ambito di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como – Ufficio D’Ambito di Como, non costituito in giudizio;
Immobiliare Gerbetto S.r.l., Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Uo Attuazione Piani Post Emergenza Risorse Idriche, Regione Lombardia, Comune di Brunate, Comune di Cernobbio, Comune di Como, non costituiti in giudizio;
Como Acqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio D’Ambito di Como e di Provincia di Como e di Como Acqua S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso principale nella parte relativa all’impugnazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
2) respinge nel resto il ricorso principale;
3) accoglie in parte il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di quanto esposto in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 11 gennaio 2023, 8 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →