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Sentenza n. 202300017/2023

Sentenza n. 202300017/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DEI MOTORI DI TRAZIONE DI TIPO ASINCRONO TRIFASE PER CONVOGLI TSR E TAF - LOTTO 3 - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300017/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.A. ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia (Sezione Prima) contro Trenord S.r.l. per contestare il provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione asincroni trifase per i convogli TSR e TAF, relativo al Lotto 3 (CIG 877138470E). L'esclusione era stata disposta dal responsabile del procedimento di Trenord con atto del 19 maggio 2022. La ricorrente non solo ha impugnato il provvedimento di esclusione, ma ha anche contestato il provvedimento n. 92 del 18 maggio 2022, nel quale il responsabile del procedimento aveva esplicitato le ragioni della decisione di escludere la concorrente dalla procedura di gara. Un elemento procedurale rilevante della controversia riguardava il fatto che non tutti gli atti della gara erano stati comunicati o notificati alla ricorrente, determinando una violazione del diritto di difesa e della partecipazione consapevole alla procedura.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel contesto della disciplina degli appalti pubblici e dei principi che governano le procedure di affidamento di servizi da parte di società pubbliche o in house. Le norme rilevanti comprendono il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), il quale stabilisce i requisiti procedurali che ogni ente aggiudicatore deve rispettare nella gestione delle gare pubbliche, inclusi i diritti di partecipazione, il diritto di difesa e la trasparenza dei processi decisionali. Centrale è il principio per cui tutti gli atti della procedura di gara devono essere comunicati ai partecipanti, garantendo loro la conoscenza delle decisioni e dei criteri applicati, affinché possano esercitare i propri diritti di impugnazione e tutela. La violazione della comunicazione degli atti procedurali costituisce un vizio sostanziale che incide sulla legittimità dell'intera procedura.

La questione giuridica

Il punto controverso era se l'esclusione della ricorrente dalla gara fosse stata legittimamente disposta secondo le regole procedurali vigenti, considerando in particolare la mancata comunicazione e notificazione di atti rilevanti della procedura, fra cui i verbali di gara. La ricorrente contestava tanto le ragioni sostanziali dell'esclusione quanto i vizi procedurali nel modo in cui tale esclusione era stata comunicata e motivata. Era inoltre in discussione se la mancata trasmissione dei documenti procedurali costituisse una violazione del diritto di difesa tale da rendere illegittimo il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla correttezza materiale della valutazione dei criteri di esclusione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la controversia nel corso dell'udienza pubblica del 9 novembre 2022, ha ritenuto accoglibile il ricorso presentato dalla ricorrente. Sebbene nella sentenza non sia riportata la motivazione estesa, è ragionevole inferire che il collegio ha riconosciuto la sussistenza di vizi procedurali significativi nella condotta della procedura di esclusione, in particolare relativamente alla mancata comunicazione e deposito in giudizio degli atti procedurali rilevanti, quali i verbali di gara. Il TAR ha presumibilmente considerato che la violazione del diritto di partecipazione consapevole e del contraddittorio procedimentale rappresentasse un vizio tale da compromettere la legittimità dell'intero provvedimento di esclusione, indipendentemente dalle valutazioni sostanziali sottostanti. La decisione di accogliere il ricorso e annullare il provvedimento riflette una tutela prioritaria del diritto di difesa formale sulla procedura amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di esclusione del 19 maggio 2022, disponendo il ripristino della posizione della ricorrente nella procedura di gara. Ha inoltre annullato il provvedimento n. 92 del 18 maggio 2022 relativo alle motivazioni dell'esclusione, dato che non era stato nemmeno comunicato o notificato alla ricorrente. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente, non riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni per effetto dell'illegittimità procedimentale. Trenord S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Massima

Nella procedura di esclusione da una gara pubblica, la mancata comunicazione e notificazione degli atti procedurali costituisce violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, rendendo illegittimo il provvedimento di esclusione indipendentemente dalla correttezza materiale della valutazione dei criteri. Nota sulla sentenza La sentenza, pur nella sua brevità e nella mancanza di una motivazione estesa nel testo disponibile, rappresenta un'applicazione rigorosa dei principi di trasparenza e diritto di difesa nelle procedure di affidamento pubbliche. Il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso nonostante non sia stata sottoposta discussione meritoria circa le ragioni sostanziali dell'esclusione dimostra come la violazione di requisiti procedimentali formali possa prevalere sui fattori sostanziali quando incidono sul diritto essenziale di partecipazione consapevole alla procedura. La condanna alle spese a carico di Trenord testimonia la valutazione di una condotta proceduralmente scorretta. Tuttavia, il rigetto della domanda risarcitoria mostra un atteggiamento conservatore del giudice amministrativo rispetto al passaggio dalle conseguenze della nullità procedurale a vere e proprie pretese risarcitorie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 19.05.2022, con cui il responsabile del procedimento in fase di affidamento di Trenord srl ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara relativa al servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF-Lotto 3 CIG:877138470E;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti verbali di gara, mai comunicati.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
a) del provvedimento n.92 del 18.05.2022, mai comunicato né notificato, depositato in giudizio dalla Trenord, con cui il responsabile del procedimento in fase di affidamento del Servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione di tipo asincrono trifase per convogli TSR e TAF-Lotto 3 CIG:877138470E, ha esplicitato (rectius relazionato) sulle ragioni della disposta esclusione della ricorrente;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti verbali di gara, mai comunicati e depositati in giudizio se ed in quanto lesivi.
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Trenord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trenord S.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato. Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna Trenord s.p.a. al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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