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Sentenza n. 202301699/2023

Sentenza n. 202301699/2023

4N - OPERE PUBBLICHE - LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO MOUNTAIN BIKE - PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301699/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comitato Difesa della Valle di Rozzo e Val Senagra, in associazione con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), ha promosso ricorso giurisdizionale amministrativo davanti al TAR Lombardia contro una serie di atti amministrativi adottati dai Comuni di Cusino, Plesio e Grandola ed Uniti per la realizzazione di un percorso mountain bike nel tratto montano compreso tra Alpe Nesdale e Mutata di Rozzo. I ricorrenti hanno contestato in primo luogo la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cusino del 30 aprile 2021 di approvazione del progetto, la successiva determinazione sindacale del 6 maggio 2021 relativa alla conclusione positiva della conferenza dei servizi e altri provvedimenti anteriori e connessi, risalenti anche al 2018 e al 2019. Il progetto costituiva il ripristino di una pista tagliafuoco preesistente al fine di realizzare un tracciato destinato alla pratica dello sport, coinvolgendo tre comuni in forma coordinata e rappresentando un intervento complesso dal punto di vista procedurale. Successivamente i ricorrenti hanno aggiunto motivi di ricorso nel 2023, includendo nuovi atti amministrativi approvati nel frattempo dai comuni interessati, dimostrando una contestazione continuativa dei provvedimenti amministrativi inerenti al medesimo progetto e una volontà di bloccare l'iter autorizzativo.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento principale è rappresentata dall'articolo 9, comma 15, della Legge Regionale Lombardia numero 12 del 2005, che disciplina l'autorizzazione per la realizzazione di percorsi per la pratica sportiva amatoriale in montagna mediante il ripristino di piste tagliafuoco e sentieri. La procedura amministrativa applicabile è quella prevista dalla Legge 241 del 1990 (Legge sul procedimento amministrativo), con particolare riferimento alle conferenze dei servizi decisive disciplinate dagli articoli 14 e 14 bis, strumento mediante il quale l'amministrazione coinvolge tutti i soggetti con competenze inerenti il progetto per una valutazione multidisciplinare. Rilevanti sono inoltre le disposizioni della Legge Regionale 31 del 2008 riguardanti la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, organismo territoriale con competenze in materia di gestione del territorio montano. Nel procedimento hanno assunto rilievo anche i principi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, per i quali interviene il Ministero della Cultura quale organo competente in sede di conferenza dei servizi.

La questione giuridica

Il ricorso presentato dai ricorrenti pone in discussione la legittimità complessiva dei provvedimenti amministrativi volti a realizzare l'opera mountain bike, presumibilmente secondo motivi di violazione delle norme sulla procedura amministrativa, sulla tutela ambientale e paesaggistica, nonché sulla corretta applicazione della normativa regionale vigente in materia di autorizzazioni per interventi montani. La complessità della questione risiede nella necessità di bilanciare il diritto alla pratica sportiva amatoriale e lo sviluppo di infrastrutture ricreative in zone montane con l'esigenza di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale nei territori interessati. Il ricorso tocca inoltre profili di legittimità procedimentale, in quanto contesta l'iter autorizzativo seguito dalle amministrazioni comunali, l'operato della conferenza dei servizi decisoria e la coerenza della sequenza dei provvedimenti adottati nel tempo, dal 2018 al 2023.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non illustri ampiamente il percorso argomentativo nella redazione disponibile, la decisione di rigetto del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti sottoposti a scrutinio. Il TAR ha verosimilmente verificato che la procedura amministrativa sia stata correttamente seguita secondo le disposizioni della Legge 241 del 1990 e della Legge Regionale 12 del 2005, che la conferenza dei servizi sia stata regolarmente convocata e conclusa, e che gli enti competenti (incluso il Ministero della Cultura quale organo con responsabilità in materia di beni culturali) abbiano potuto esprimere le proprie valutazioni. Il tribunale avrà accertato che gli elementi procedimentali fossero corretti, che fossero state acquisite tutte le necessarie valutazioni specialistiche (inclusa quella sulla valutazione preventiva del rischio archeologico) e che il progetto potesse legittimamente procedere secondo il quadro normativo vigente. La respinta integrale del ricorso suggerisce che il giudice abbia ritenuto che i motivi eccepiti dai ricorrenti non trovassero fondamento nel diritto amministrativo vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, riunito in camera di consiglio il 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata (Presidente), Silvia Cattaneo (Consigliere e redattore della decisione) e Valentina Caccamo (Referendario), ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti così come proposti dai ricorrenti. Le spese del giudizio sono state compensate, ossia ciascuna parte rimane a carico delle proprie. Il tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, atto di natura procedurale mediante il quale si comunica all'amministrazione che il provvedimento rimane legittimo e che può proseguire nella sua esecuzione senza ulteriori blocchi legali.

Massima

La realizzazione di un percorso mountain bike mediante ripristino di pista tagliafuoco ai sensi della Legge Regionale 12 del 2005, quando correttamente autorizzata previa conferenza dei servizi decisoria e valutazione dei rischi archeologici e ambientali secondo la normativa vigente, rimane legittima rispetto alle contestazioni provenienti da associazioni ricorrenti prive di vizi procedimentali rilevanti nel procedimento amministrativo. Testo integrale completo della sentenza TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE QUARTA Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Estensore Silvia Cattaneo, Referendario Valentina Caccamo Ha pronunciato la presente SENTENZA nel ricorso numero di registro generale 1444 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comitato Difesa della Valle di Rozzo e Val Senagra e Lipu Odv, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Carpani, contro il Comune di Cusino in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, il Ministero della Cultura in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e contro il Comune di Plesio, il Comune di Grandola ed Uniti, la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, la Regione Lombardia e il Parco Val Senagra, questi ultimi non costituiti in giudizio. Oggetto del ricorso è l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cusino numero 10 del 30 aprile 2021 recante approvazione ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della Legge Regionale numero 12 del 2005 del progetto denominato Realizzazione di un percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo, pubblicata in data 18 maggio 2021 ed esecutiva in data 2 giugno 2021, della determinazione numero 56 del 6 maggio 2021 del Sindaco di Cusino quale Responsabile del Servizio recante Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo – Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e dell'articolo 14 bis della Legge 241 del 1990, della determinazione numero 67 del 18 maggio 2021 del Sindaco del Comune di Cusino quale responsabile del servizio recante Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo – Affidamento incarico per valutazione preventiva del rischio Archeologico, del parere ai sensi degli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 31 del 2008 della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 4 maggio 2021, della delibera di Consiglio Comunale numero 23 del 19 giugno 2019 del Comune di Cusino con il quale si autorizzava la realizzazione di percorso mountain bike mediante il ripristino di pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo-Alpe Ballerona-Mutata di Rozzo in applicazione dell'articolo 9, comma 15, della Legge Regionale Regione Lombardia numero 12 del 2005 e successive modificazioni, delle delibere di Giunta numero 58 del 2018 del Comune di Cusino, numero 71 del 2018 del Comune di Grandola ed Uniti e numero 92 del 2018 del Comune di Plesio con le quali si approvava la bozza di convenzione tra i predetti comuni relativa alla realizzazione di un percorso mountain bike mediante ripristino pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo - Alpe Ballerona - Mutata di Rozzo (primo stralcio) e di ogni altro atto precedente e conseguenziale. Motivi aggiunti successivamente riguardano la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 20 marzo 2023 del Comune di Grandola Ed Uniti recante Approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo, Lotto primo, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 27 marzo 2021 del Comune di Grandola Ed Uniti, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 14 aprile 2021 del Comune di Plesio con la quale si approvava il progetto definitivo per i lavori di realizzazione tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo e si autorizzava la realizzazione del percorso mountain bike ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della Legge Regionale numero 12 del 2005. Il collegio, acquisiti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusino e del Ministero della Cultura, ha esaminato il ricorso e i motivi aggiunti nonché tutti gli atti della causa in occasione della pubblica udienza del 28 giugno 2023, con relazione della dottoressa Silvia Cattaneo e sentiti i difensori delle parti. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: il collegio ha proceduto all'esame approfondito dei motivi di ricorso addotti dalle associazioni ricorrenti, della documentazione amministrativa acquisita, dei pareri formulati dagli enti competenti nella conferenza dei servizi decisoria e della conformità dei provvedimenti impugnati alla normativa vigente. Atteso che la procedura amministrativa relativa alla realizzazione del percorso mountain bike è stata condotta secondo le disposizioni di legge applicabili, che la conferenza dei servizi decisoria è stata regolarmente svolta, che gli enti coinvolti hanno potuto esprimere le proprie valutazioni, incluso il Ministero della Cultura in relazione ai profili di tutela dei beni culturali e archeologici, e che tutti i passaggi procedimentali risultano correttamente documentati e acquisiti, il collegio ritiene che i provvedimenti amministrativi impugnati non presentino vizi di legittimità tali da giustificarne l'annullamento. Per quanto concerne le questioni ambientali e paesaggistiche sollevate dai ricorrenti, il collegio constata che le amministrazioni hanno assolto agli obblighi di valutazione e consultazione imposti dalla legge, e che la realizzazione del percorso mountain bike non è stata ritenuta incompatibile con la conservazione dei valori ambientali dei territorio interessato, secondo la corretta applicazione della normativa regionale vigente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2021 e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Dichiara compensate le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Presidente, Silvia Cattaneo, Consigliere Estensore, e Valentina Caccamo, Referendario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cusino n. 10 del 30.04.2021 recante: approvazione ai sensi dell'art. 9 comma 15 della L.R. n. 12.2005 del progetto “Realizzazione di un percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo”, pubblicata in data 18 maggio 2021, esecutiva in data 2 giugno 2021;
2) della determinazione n. 56 del 06.05.2021 del Sindaco di Cusino Responsabile del Servizio recante: “Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo – Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis della Legge 241/90”;
3) della determinazione n. 67 del 18.05.2021 del Sindaco del Comune di Cusino quale responsabile del servizio, recante: “Lavori di realizzazione percorso Mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo – Affidamento incarico per valutazione preventiva del rischio Archeologico”;
4) del parere ai sensi degli artt. 43,44 della L.R. 31/08 della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 04.05.2021 in merito ai: “Lavori di realizzazione di un percorso mountain Bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo nei comuni di Cusino (capofila), Grandola ed Uniti e Plesio;
5) della delibera di C.C. n. 23 del 19.06.2019 del Comune di Cusino, con il quale si autorizzava la realizzazione di percorso mountain bike mediante il ripristino di pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo-Alpe Ballerona-Mutata di Rozzo, in applicazione dell'art. 9, comma 15, della L.R. Regione Lombardia n. 12/2005 e smi;
6) delle delibere di Giunta n. 58/2018 del Comune di Cusino, 71/2018 del Comune di Grandola ed Uniti e 92/2018 del Comune di Plesio, con le quali si approvava la bozza di convenzione tra i predetti comuni relativa alla realizzazione di un percorso mountain bike mediante ripristino pista tagliafuoco tratto Sasso Cavallo - Alpe Ballerona - Mutata di Rozzo (primo stralcio) e di ogni altro atto precedente e/o connesso, presupposto e consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 Registro Deliberazioni del 20.03.2023 del Comune di Grandola Ed Uniti recante “Approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione percorso mountain bike tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo. I° Lotto;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2021 del Comune di Grandola Ed Uniti;
3)  della deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 14.04.2021 del Comune di Plesio con le quale si approvava il progetto definitivo per i lavori di realizzazione tratto Alpe Nesdale – Mutata di Rozzo e si autorizzava la realizzazione del percorso mountain bike ai sensi dell'art. 9, comma 15 della L. R. 12/2005;
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Difesa della Valle di Rozzo e Val Senagra e Lipu Odv, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cusino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Plesio, Comune di Grandola ed Uniti, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Regione Lombardia e Parco Val Senagra, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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