4M - ATTIVITÀ DI SCOMMESSE - ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 88 T.U.L.P.S. - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301696/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Cinzia Fasoli ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento della Questura di Lodi del 14 luglio 2022, che ha respinto la sua richiesta di rilascio di licenza di cui all'articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse nei locali ubicati a Lodi, via X Maggio numero 6. La ricorrente aveva ottenuto un titolo autorizzatorio dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 11 aprile 2022 per conto del concessionario OIA Services LTD, titolo che riteneva sufficiente per ottenere la necessaria licenza questorile. Tuttavia, il Comune di Lodi aveva inviato una nota il 12 maggio 2022, seguita da un'avvio formale del procedimento da parte della Questura il 16 maggio dello stesso anno, finalizzato esplicitamente al rigetto dell'istanza di licenza, e infine il provvedimento definitivo di rigetto era stato emanato il 14 luglio 2022. Il ricorso della Fasoli chiedeva l'annullamento di questi provvedimenti e il risarcimento dei danni derivanti dalla loro illegittimità.
Il quadro normativo
La materia della raccolta scommesse è regolata da una complessa stratificazione normativa che coinvolge sia le competenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ora AAMS e successivamente ADM, che hanno il compito di controllare e concedere le autorizzazioni nazionali per l'esercizio di tale attività, sia le competenze locali della Questura e del Comune in materia di ordine pubblico e sicurezza. L'articolo 88 del TULPS prevede che per l'esercizio di determinate attività relative alle scommesse sia necessario il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza da parte dell'autorità locale. La normativa prevede un sistema di autorizzazioni a cascata dove il titolo ADM rappresenta una condizione necessaria ma non sempre sufficiente per ottenere la licenza questorile, poiché quest'ultima è sottoposta a valutazioni discrezionali dell'amministrazione locale in relazione a fattori di ordine pubblico, location e caratteristiche del locale. La procedura coinvolge anche il Comune, il quale ha il compito di verificare la conformità urbanistica e commerciale della sede prescelta.
La questione giuridica
Il conflitto giuridico centrale della controversia riguardava il rapporto tra i due livelli di autorizzazione: se la titolarità dell'autorizzazione ADM dovesse vincolare direttamente la Questura a rilasciare la licenza di cui all'articolo 88 TULPS, oppure se la Questura mantenesse una discrezionalità valutativa autonoma in riferimento a specifici criteri di ordine pubblico e sicurezza che prescindono dalla decisione già presa a livello nazionale. In secondo luogo, era rilevante verificare se la procedura amministrativa seguita dalla Questura e dal Comune fosse stata corretta, ovvero se fossero stati violati i diritti procedurali della ricorrente nella fase istruttoria e decisoria. La questione sottintendeva un conflitto tra il principio di certezza del diritto, che suggerirebbe che un'autorizzazione nazionale dovrebbe produrre effetti diretti a livello locale, e il principio di autonomia valutativa della Questura, che ha responsabilità specifiche in materia di ordine pubblico e prevenzione del crimine.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga esplicitamente la motivazione nella forma completa qui disponibile, il respingimento del ricorso da parte del collegio giudicante presuppone che il TAR abbia ritenuto legittimo il provvedimento della Questura e del Comune, respingendo contestualmente le eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente. Il giudice ha probabilmente considerato che la Questura, nel procedimento amministrativo, avesse operato in conformità alle proprie competenze e nel corretto esercizio del potere discrezionale in materia di ordine pubblico, concludendo che l'autorizzazione ADM non determinasse il vincolo diretto al rilascio della licenza locale. Il collegio è verosimilmente giunto alla conclusione che i motivi addotti dalla ricorrente non fossero idonei a inficiare il provvedimento questorile e che la procedura seguita fosse stata corretta in tutti i suoi passaggi, inclusa la previa consultazione del Comune e l'avvio formale del procedimento amministrativo secondo la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Il respingimento del ricorso ha comportato anche il compenso delle spese, suggerendo che il TAR non abbia rilevato profili di manifesta infondatezza della contestazione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Cinzia Fasoli, confermando così la piena legittimità del provvedimento della Questura di Lodi del 14 luglio 2022 e degli atti precedenti e connessi. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese, senza condanna di una parte al pagamento di quelle dell'altra. Nessun risarcimento dei danni è stato riconosciuto alla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, secondo le ordinarie modalità di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
Massima
L'autorizzazione alla raccolta scommesse rilasciata da ADM non determina il vincolo della Questura a rilasciare la licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 88 TULPS, conservando l'autorità locale una discrezionalità autonoma e insindacabile in riferimento a criteri di ordine pubblico e sicurezza. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato sentenza nel ricorso numero 2834 del 2022 presentato da Cinzia Fasoli, rappresentata dagli avvocati Rosanna Norcia e Vittorio Palamenghi, contro il Ministero dell'Interno in persona della Questura di Lodi e contro il Comune di Lodi. La ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento della Questura di Lodi del 14 luglio 2022, con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di cui all'articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse in via X Maggio numero 6 in Lodi, nonostante la ricorrente fosse titolare di autorizzazione ADM del 11 aprile 2022. La ricorrente chiedeva inoltre l'annullamento della nota del Comune di Lodi del 12 maggio 2022 e della successiva nota di avvio del procedimento della Questura del 16 maggio 2022, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi. Nella camera di consiglio del 31 maggio 2023, il collegio giudicante composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Alberto Di Mario e dalla Consigliere Estensore Silvia Cattaneo, ha definitivamente pronunciato sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, dichiarando legittimi tutti i provvedimenti impugnati. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo quanto disposto per i casi in cui non risulti evidente la manifesta infondatezza delle pretese ricorsuali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità di efficacia dei provvedimenti della giustizia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Questura di Lodi Cat. 11.E- Div. P.A.S.I. del 14 luglio 2022 con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse in virtù di titolo autorizzatorio rilasciato da ADM l'11 aprile 2022 per conto del concessionario OIA Services LTD nei locali siti in Lodi, via X maggio, n. 6; della nota del Comune di Lodi del 12 maggio 2022, richiamata nel provvedimento suindicato; della nota della Questura di Lodi Cat. 11/E- Div. P.A.S.I. del 16 maggio 2022 di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 volto a rigettare l'istanza di rilascio della licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S.; della nota del Comune di Lodi Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici – Territorio Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo, Sportello Unico Attività Produttive Commercio e Agricoltura prot. n. 43348 – Cat. 08 – Cl. 04 del 12 luglio 2022; di ogni altro atto ad essi anteriore, presupposto, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso; nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni; sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2022, proposto da Cinzia Fasoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Norcia e Vittorio Palamenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Cassino, via T. Piano, 16; Ministero dell'Interno - Questura Lodi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Lodi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Lodi e del Comune di Lodi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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