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Sentenza n. 202301678/2023

Sentenza n. 202301678/2023

2B - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301678/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Azienda Agricola Pasqualini Massimiliano ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento numero 079 2021 000 63313 70 000, emessa da Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione) in data 21 settembre 2021 sulla base di un ruolo sottoposto da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), relativo a prelievi su latte. Il ricorso contestava non solo la cartella stessa, bensì anche l'atto di iscrizione a ruolo e il ruolo medesimo, nella misura in cui risultavano iscritte somme che l'azienda agricola ricorrente riteneva indebite. La controversia si inquadra nel settore dei prelievi per la regolamentazione dei mercati agricoli, materia complessa caratterizzata dal concorso di competenze di due enti pubblici distinti ed è sorta dal rifiuto della ricorrente di pagare una somma di cui contestava la legittimità e la corretta quantificazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della riscossione tributaria e delle ingiunzioni di pagamento emesse per provvedimenti amministrativi afferenti alla gestione dei pagamenti dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Risultano applicabili le disposizioni che regolano l'attività di riscossione di Ader, nonché la normativa sulla procedura e sui presupposti per l'iscrizione a ruolo. La cartella di pagamento costituisce un atto vincolato che deve essere emesso in conformità a requisiti di legittimità procedimentale e sostanziale, rispettando i diritti di difesa dei destinatari e garantendo la corretta comunicazione dell'atto. Il principio fondamentale che sottende la materia è quello della correttezza amministrativa e della necessaria motivazione degli atti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo agli atti che comportano l'imposizione di obblighi di pagamento nei confronti dei privati.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo doveva valutare se la cartella di pagamento, e gli atti che l'hanno preceduta, fossero stati legittimamente emessi dalle amministrazioni competenti, ovvero se sussistessero vizi procedimentali o sostanziali che ne impedissero la legale operatività. In particolare, era necessario verificare se l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta nel rispetto dei presupposti di legge e se l'ammontare delle somme rivendicate fosse correttamente determinato secondo le disposizioni vigenti. La questione assumeva rilievo cruciale poiché l'azienda agricola contestava la stessa fondatezza del debito, non limitandosi a sollevare eccezioni meramente procedurali, rendendo necessaria un'indagine approfondita sulla legittimità delle decisioni amministrative.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminate le documentazioni prodotte dalle parti e valutati gli argomenti degli avvocati nel corso dell'udienza pubblica del 20 giugno 2023, ha ritenuto fondati i vizi prospettati dal ricorrente rispetto alla cartella di pagamento e agli atti a essa collegati. Il Tribunale ha accertato l'esistenza di irregolarità nella procedura di emissione della cartella o negli atti di iscrizione a ruolo, tali da inficiare la legittimità dell'intero procedimento. Le amministrazioni ricorrenti, pur rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non hanno fornito argomentazioni sufficienti a superare le obiezioni rivolte all'operato di Ader e Agea. Il giudice ha dunque accolto le ragioni dell'azienda agricola ricorrente, riconoscendo che le irregolarità riscontrate erano idonee a determinare l'annullamento delle disposizioni amministrative impugnate, in coerenza con i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di tutela dei ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Azienda Agricola Pasqualini Massimiliano e in conseguenza ha annullato la cartella di pagamento 079 2021 000 63313 70 000 emessa da Ader, il ruolo sottoposto da Agea, l'atto di iscrizione a ruolo nella parte in cui risultavano iscritte le somme rivendicate dalle agenzie amministrative, nonché tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenti. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato dovuto secondo la normativa del DPR numero 115 del 2002, il quale rimane a carico della parte soccombente. La sentenza, ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, produce l'effetto di liberare il ricorrente dall'obbligo di pagamento della somma richiesta e costituisce titolo per l'eventuale restituzione di quanto eventualmente già versato.

Massima

L'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di prelievi agricoli non è legittima quando sia viziata procedimentalmente o sostanzialmente dalle amministrazioni preposte alla riscossione, e in tal caso la cartella di pagamento conseguentemente emessa deve essere annullata anche su ricorso del privato che ne contesti la fondatezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
della cartella di pagamento 079 2021 000 63313 70 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Pasqualini Massimiliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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