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Sentenza n. 202301675/2023

Sentenza n. 202301675/2023

1IN - SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301675/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi in data 28 aprile 2021, richiedendo di consultare tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo a un ricorso gerarchico che lo stesso aveva precedentemente proposto avverso un provvedimento di ammonimento emanato dal Questore. La Prefettura, con nota protocollata il 21 ottobre 2021, ha rifiutato l'accesso ai documenti richiesti, negando al cittadino la possibilità di consultare i fascicoli amministrativi che lo riguardavano. Il ricorrente, ritenendo ingiustificato tale rifiuto, ha impugnato il provvedimento restrittivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, lamentando la violazione del suo diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione e chiedendo non solo l'annullamento del diniego ma anche l'accertamento del diritto di accesso e la conseguente condanna della Prefettura all'ostensione dei documenti.

Il quadro normativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, articoli 22 e seguenti, che istituisce il diritto generale di accesso ai documenti, nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati. L'amministrazione pubblica può subordinare l'accesso ai documenti a limitazioni motivate da interessi pubblici rilevanti, dalla riservatezza dei dati personali di terzi, o da specifiche situazioni previste dalla legge. Tuttavia, il rifiuto deve essere sempre motivato in concreto e deve risultare proporzionato rispetto agli interessi da tutelare, non potendo costituire un divieto assoluto e generalizzato di accesso.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Prefettura all'istanza di accesso, cioè se gli eventuali motivi invocati dall'amministrazione per negare l'accesso fossero effettivamente rilevanti e tutelabili, oppure se il diritto del cittadino di accedere ai documenti che lo riguardavano dovesse prevalere su tali motivi. In particolare, era in discussione se la Prefettura avesse correttamente motivato il rifiuto indicando concreti interessi degni di protezione, ovvero se avesse genericamente negato l'accesso senza fornire ragioni sufficienti. La questione tocca il delicato equilibrio tra trasparenza amministrativa e protezione di altri interessi legittimi, nonché il diritto al controllo dei cittadini sulle decisioni che li riguardano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il rifiuto della Prefettura fosse viziato da illegittimità e non risultasse adeguatamente fondato sulle ragioni astrattamente idonee a limitare l'accesso. Il collegio ha considerato che il ricorrente, quale interessato diretto alla documentazione relativa al proprio ricorso gerarchico, possedeva una legittimazione particolarmente intensa a richiedere l'accesso ai documenti del fascicolo amministrativo. Il giudice ha valutato che gli interessi invocati dall'amministrazione per giustificare il rifiuto non apparivano sufficienti a prevalere sul diritto del cittadino di conoscere i contenuti dei fascicoli amministrativi riguardanti se stesso e le decisioni che lo riguardavano. Il TAR ha inoltre considerato che una trasparenza limitata nei confronti dell'interessato principale finisce per compromettere anche il controllo sul corretto esercizio della funzione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto completamente il ricorso, annullando il provvedimento di rifiuto dell'accesso emesso dalla Prefettura. Ha inoltre accertato il diritto del ricorrente di accedere all'intera documentazione contenuta nel fascicolo relativo al ricorso gerarchico, inclusa la nota protocollata il 9 settembre 2021. La sentenza condanna l'amministrazione all'ostensione immediata di tutti i documenti richiesti, con compensazione delle spese di giudizio. La pronuncia è stata eseguita dall'autorità amministrativa, la quale è stata obbligata a mettere a disposizione del ricorrente i fascicoli interessati entro i termini fissati.

Massima

L'amministrazione non può rifiutare il diritto di accesso ai documenti amministrativi che direttamente interessano il cittadino senza una motivazione specifica e concreta che dimostri il prevalere di interessi pubblici o privati tutelabili, e tale diritto è tanto più rafforzato quanto più il documento riguarda il ricorrente stesso e le decisioni che lo concernono.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021, conosciuta in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rifiutato l’accesso agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al ricorso gerarchico, proposto avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di -OMISSIS-, richiesti con istanza del 28 aprile 2021;
nonché per l'accertamento
del diritto di accesso agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al ricorso gerarchico, proposto avverso il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di -OMISSIS-, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS-del 9 settembre 2021 e per la conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione degli stessi.
sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Puddu e Federico Zuccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO-U.T.G. Prefettura di -OMISSIS--Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre parti citate in sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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