4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301664/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig. Curaj Mirjan sul ricorso numero di registro generale 736 del 2023, proposto da Mirjan Curaj, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che come eccepito alle parti, nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm. il ricorso è inammissibile; per costante giurisprudenza, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754); nel caso di specie si verte in materia di diritti soggettivi poiché ricorso attiene al silenzio serbato su un’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari; per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; l'esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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