4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301650/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore ha presentato il 8 agosto 2020 una istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020, il noto decreto Rilancio che prevedeva una straordinaria possibilità di regolarizzazione dei rapporti lavorativi non conformi alla legge. Questa norma rappresentava una chance eccezionale per coloro che si trovavano in situazioni di irregolarità contrattuale o di lavoro nero di accedere a una regolarizzazione con protezione giuridica. Il ricorrente ha presentato formale domanda al Ministero dell'Interno, l'amministrazione competente a pronunciarsi sulla richiesta di emersione. Tuttavia, trascorso il termine entro il quale la legge imponeva una risposta, il Ministero rimase completamente silente, senza fornire alcun provvedimento formale di accoglimento, rigetto o diniego. Dinanzi a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere non solo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, ma anche la concessione di misure cautelari a tutela dei suoi diritti.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella disciplina speciale della regolarizzazione dei rapporti di lavoro prevista dal decreto Rilancio, una norma temporanea e straordinaria dettata in un contesto di crisi economica per affrontare il fenomeno del lavoro irregolare. L'articolo 103 del decreto stabiliva un procedimento amministrativo specifico mediante il quale lavoratori e datori di lavoro potevano presentare istanze di emersione volte a sanare l'irregolarità del rapporto lavorativo, con effetti retroattivi e protezioni contro sanzioni amministrative. La Pubblica Amministrazione era obbligata a pronunciarsi entro termini tassativi su tali istanze, secondo i principi generali di efficienza amministrativa e diritto di accesso ai procedimenti. Applicabile era il codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo numero 104 del 2010, che consente il ricorso innanzi ai TAR contro il silenzio della amministrazione quando essa ometta di pronunciarsi nei termini. Rilevanti inoltre erano i principi costituzionali relativi al diritto al lavoro, tutelato dall'articolo 4 della Costituzione, e il principio della buona amministrazione.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la legittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione dinanzi a una istanza di emersione: se cioè il mancato pronunciamento entro il termine previsto dalla legge potesse essere impugnato direttamente dinnanzi al giudice amministrativo, quale rimedio fosse disponibile per il lavoratore, e quale fosse la corretta qualificazione giuridica del silenzio in questo contesto specifico. In gioco era il diritto fondamentale del lavoratore a vedere il proprio status regolarizzato e la legittimazione della amministrazione ad omettere una pronuncia formale su una istanza che rientra nei suoi specifici compiti. La questione richiede di bilanciare l'inerzia amministrativa con la protezione dei diritti del lavoratore e la necessità che la Pubblica Amministrazione si conformi ai tempi procedimentali imposti dalla legge, specialmente quando si tratta di norme transitorie e temporanee intese a proteggere posizioni giuridiche vulnerabili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto, implicitamente stabilendo che il silenzio del Ministero dell'Interno sulla istanza di emersione fosse illegittimo e lesivo. Sebbene la motivazione estesa non sia contenuta nel presente testo della sentenza, è ragionevole inferire che il giudice abbia accolto le argomentazioni della ricorrente nel senso che la Pubblica Amministrazione aveva un obbligo preciso e inderogabile di pronunciarsi, per legge, entro i termini fissati dal decreto Rilancio. Il collegio probabilmente ha ritenuto che l'inerzia amministrativa rappresentasse una violazione del diritto fondamentale alla regolarizzazione del rapporto lavorativo e un venir meno ai doveri di tempestività e efficienza che caratterizzano la buona amministrazione. Ha inoltre ordinato espressamente che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, significando chiaramente che il Ministero doveva proceder innanzi, non solo a titolo declaratorio ma con effetti coercitivi. Il profilo della grave lesione dell'interesse del ricorrente, considerato il contesto della protezione del lavoro, ha verosimilmente guidato la decisione favorevole.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla istanza di emersione presentata il 8 agosto 2020. La sentenza ordina al Ministero dell'Interno di eseguire il provvedimento e di adottare, conseguentemente, una pronuncia espressa sulla istanza. Le spese sono compensate, nel senso che ciascuna parte supporterà le proprie spese processuali. La sentenza, nella sua esecutorietà immediata, costringe formalmente la amministrazione a pronunciarsi, eliminando la protezione che l'inerzia offriva alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, la Corte ha disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente al fine di proteggere la sua dignità e privacy, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.
Massima
La Pubblica Amministrazione è obbligata a pronunciarsi tempestivamente e formalmente sulle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolare presentate secondo le norme di legge, e il suo silenzio oltre il termine prescritto costituisce comportamento amministrativo illegittimo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per ottenere, previa concessione di misure cautelari, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata l’8/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 662 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Lanotte, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla n.10; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione. Spese compensate. Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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