3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE-STANZA ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301644/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere Fabrizio Fornataro, Consigliere per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi il 10.03.2023 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Milano in data 8.02.2023 ed avente ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento avviato con istanza di emersione (Identificativo domanda: MI4707029768) presentata in suo favore – ex art. 103, comma 1, D.Lgs. 34/2020 - dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- in data 20.07.2020 sul ricorso numero di registro generale 563 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione l’esibizione degli atti come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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