3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301639/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza di Milano, da un soggetto che aveva presentato istanza di emersione per lavoro irregolare secondo la procedura amministrativa prevista per la regolarizzazione di lavoratori stranieri. La Pubblica Amministrazione competente non ha provveduto entro i termini normativamente fissati, mantenendo un silenzio sulla richiesta che si è protratto ingiustificatamente nel tempo. Il ricorrente, conseguentemente, ha proposto ricorso per impugnare tale inerzia amministrativa, lamentando la violazione del proprio diritto a ottenere una decisione sulla propria istanza entro il termine di legge.
Il quadro normativo
Il procedimento di emersione del lavoro irregolare è disciplinato da norme che prevedono termini perentori entro i quali la Pubblica Amministrazione competente deve pronunciarsi sulle istanze presentate dai datori di lavoro. Tali termini sono finalizzati a proteggere i diritti procedurali dei ricorrenti e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa secondo i principi generali del diritto amministrativo. La legge sul silenzio assenso e sulla segnalazione di inerzia amministrativa conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere al giudice amministrativo quando la P.A. ometta di pronunciarsi nei termini stabiliti, facendo scattare meccanismi di tutela giurisdizionale.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale consiste nel verificare se il silenzio della Pubblica Amministrazione rispetto all'istanza di emersione integri un'illegittimità amministrativa idonea a essere censurata davanti al giudice amministrativo. Era altresì necessario accertare se ricorressero i presupposti procedurali e formali per l'ammissibilità del ricorso e se la P.A. avesse violato i termini di legge nel provvedere sulla domanda. La questione riguardava fondamentalmente il diritto di accesso al procedimento amministrativo e l'obbligo della P.A. di pronunciarsi tempestivamente sulle richieste dei cittadini.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto manifestamente illegittimo il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione, accogliendo le censure del ricorrente sulla violazione dei termini procedurali. Ha dato rilievo al fatto che il mancato pronunciamento entro il termine fissato dalla norma costituisce violazione diretta della legge e compromette il diritto del cittadino di ottenere una decisione definitiva sulla propria istanza. Il giudice ha respinto le eccezioni eventualmente opposte dall'amministrazione, affermando che l'inerzia amministrativa non è tollerabile e che il ricorso è il rimedio giurisdizionale appropriato per farvi fronte. Ha inoltre considerato che la natura dell'istanza di emersione la rende particolarmente rilevante sul piano dei diritti dei lavoratori, rafforzando la necessità di protezione giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio della Pubblica Amministrazione sull'istanza di emersione del lavoro irregolare, ordinando al competente ufficio amministrativo di pronunciarsi nel merito entro un termine perentorio. La sentenza produce l'effetto di reintegrare il ricorrente nel suo diritto di ottenere una decisione motivata sulla propria richiesta e di farsi carico della Pubblica Amministrazione di adempiere ai propri obblighi procedurali.
Massima
Il silenzio della Pubblica Amministrazione su un'istanza di emersione del lavoro irregolare, mantenuto oltre il termine di legge, integra un'illegittimità amministrativa idonea a essere censurata mediante ricorso al giudice amministrativo, il quale è chiamato a ordinare all'ufficio competente di pronunciarsi tempestivamente nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere ricorso avverso il silenzio della prefettura di milano sportello unico immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata ex art. 103, comma 1 d.l. 34/2020 sul ricorso numero di registro generale 613 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione di provvedere come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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