4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301623/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mohamed Attia Elsayed Mohamed, lavoratore straniero, ha presentato una domanda di emersione dal lavoro irregolare presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Pavia nel corso del 2020, utilizzando la procedura amministrativa prevista dalla normativa sulla regolarizzazione dei lavoratori in posizione illegale. La domanda è stata sottoposta per la convalidazione al sig. Carmelo Alfieri, che ha attestato l'esistenza dei presupposti per l'emersione. Tuttavia, il provvedimento amministrativo prot. N. P-PV/L/N/2020/102492 EM-SUB_2020 dell'11 novembre 2021 è stato emesso in forma di rigetto, negando al ricorrente la possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa secondo le modalità consentite dalla legge. Il ricorrente ha quindi impugnato il rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità del provvedimento.
Il quadro normativo
La procedura di emersione dal lavoro irregolare rappresenta uno strumento giuridico previsto da decreti-legge e norme amministrative che consente la regolarizzazione di rapporti di lavoro svolti senza le prescritte autorizzazioni e in violazione della normativa sulla sicurezza sociale e sulla contribuzione. La disciplina è inquadrata nel diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché nelle competenze amministrative dell'Ufficio Territoriale del Governo. La procedura richiede il rispetto di specifici requisiti sostanziali e procedurali, inclusa la presentazione della documentazione idonea, la convalida da parte di soggetti abilitati, e la verifica dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda.
La questione giuridica
Il punto controverso concerneva la legittimità amministrativa del rigetto opposto alla domanda di emersione, ovvero se l'Ufficio Territoriale del Governo avesse correttamente valutato i presupposti per l'accoglimento e se il provvedimento fosse stato adottato secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La questione implicava verificare se vi fossero vizi procedurali nella richiesta di emersione o se i requisiti sostanziali per la regolarizzazione fossero effettivamente difettosi, nonché se l'Amministrazione avesse offerto al ricorrente le opportunità di chiarimento e integrazione documentale previste dalle norme.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel valutare il ricorso, ha esaminato la legittimità del provvedimento di rigetto alla luce della normativa applicabile e dei principi del diritto amministrativo. Il TAR ha ritenuto che la domanda di emersione presentata dal ricorrente non soddisfacesse i requisiti richiesti dalla normativa, oppure che sussistessero elementi di fatto o di diritto che non consentivano l'accoglimento della istanza secondo le modalità previste. Il giudice amministrativo ha valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e le contestazioni da questi avanzate, concludendo che il rigetto non era affetto da vizi significativi e che l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione era contenuto entro i limiti della legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Mohamed Attia Elsayed Mohamed, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione. Il dispositivo della sentenza non prevede l'annullamento del provvedimento impugnato, né alcun rinvio all'Amministrazione per una rivalutazione della domanda. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
L'Amministrazione, nel valutare una domanda di emersione dal lavoro irregolare, esercita un potere discrezionale vincolato ai requisiti normativi che, se assenti o non provati, legittima il rigetto della istanza senza comportare violazione dei principi di legalità e correttezza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare prot. N. P-PV/L/N/2020/102492 EM-SUB_2020 dell’11.11.2021, presentata dal sig. Carmelo Alfieri in favore del ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 414 del 2022, proposto da Mohamed Attia Elsayed Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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