1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DETENZIONE ARMI MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI - LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301603/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorrente aveva ottenuto dalla Questura competente una licenza di porto di fucile ad uso caccia, provvedimento amministrativo che consente il trasporto e la detenzione legale di un'arma in tale contesto. Successivamente, l'Amministrazione Pubblica, mediante un provvedimento di revoca, ha estinto questa licenza, probabilmente sulla base di una valutazione modificata delle condizioni di idoneità o dei presupposti soggettivi e oggettivi che avevano originariamente giustificato il rilascio. Il ricorrente, ritenendo illegittima la revoca e lesivi i propri diritti, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento della revoca e il ripristino della sua situazione giuridica precedente. La controversia tocca il delicato equilibrio tra il diritto di esercitare attività lecite come la caccia e i doveri di controllo e sicurezza dell'Amministrazione nella materia delle armi.
Il quadro normativo
La disciplina della detenzione e del porto di armi in Italia è contenuta principalmente nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e nel Regolamento di Esecuzione, che fissano i requisiti di idoneità, le procedure amministrative e i presupposti per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze. La licenza di porto di fucile per uso caccia rappresenta una forma di autorizzazione condizionata a specifiche valutazioni di affidabilità del richiedente, stabilità psico-fisica, assenza di carichi penali o amministrativi rilevanti e possesso dei necessari requisiti di legittimazione. L'Amministrazione Pubblica, per ragioni di ordine e sicurezza, mantiene il potere discrezionale di revoca quando vengono meno i presupposti autorizzatori o quando emergono circostanze che compromettono l'idoneità del detentore. I presupposti della revoca devono tuttavia risultare da una valutazione fondata su dati concreti e non arbitraria.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia risiede nella legittimità del provvedimento di revoca della licenza: se cioè l'Amministrazione abbia operato sulla base di motivi intrinsecamente validi, sufficientemente motivati e conformi alla legge, o se invece abbia agito in modo arbitrario, privo di fondamento fattuale o manifestamente irragionevole. In secondo luogo, la questione riguardava il diritto alla partecipazione procedimentale del ricorrente, ovvero se l'Amministrazione aveva concesso al titolare della licenza di essere ascoltato e di presentare controdeduzioni prima di adottare il provvedimento ablativo. Inoltre, rilevante è stata la valutazione dell'eccesso di potere, sia in termini di difetto assoluto di istruttoria sia di un'errata ponderazione dei dati disponibili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha proceduto a verificare la sussistenza in capo all'Amministrazione di idonei presupposti fattuali e normativi per la revoca della licenza, esaminando la documentazione amministrativa sottoposta e i dati acquisiti nel corso del procedimento. Il collegio ha accolto le ragioni dell'Amministrazione ritenendo che la revoca fosse stata adottata in conformità alle disposizioni normative applicabili e sulla base di valutazioni circa le condizioni di idoneità del ricorrente sufficientemente documentate e argomentate. Il TAR ha riconosciuto il corretto esercizio del potere amministrativo discretivo, concludendo che i motivi della revoca risultavano fondati e proporzionati rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. La sentenza ha implicitamente rigettato la prospettazione dell'istante secondo cui la revoca sarebbe stata ingiustificata, immotivata o frutto di valutazione manifesta irragionevole.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, dichiarando legittima la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia adottata dalla Questura. Ne consegue il mantenimento della situazione creata dal provvedimento amministrativo impugnato, con la permanente perdita dei diritti legati al porto e alla detenzione dell'arma da fuoco in questione. Il ricorrente rimane tenuto al pagamento delle spese di lite.
Massima
L'Amministrazione Pubblica esercita correttamente il proprio potere discrezionale di revoca di una licenza di porto di armi quando la decisione risulti idonea, motivata su presupposti concreti e diretta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento - del Decreto prot. n. -OMISSIS- in data 8.2.2021 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-; - del Decreto prot. n. -OMISSIS- in data 1.3.2021 del Questore di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 767 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Confortola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Piazzi 88; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribuna le Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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