1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI - CONNESSO AL RIC. 1126/2020?
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301600/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato due ricorsi amministrativi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro altrettanti provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità di pubblica sicurezza. Il primo atto, emanato dal Questore il 10 marzo 2020 e notificato il 29 aprile 2020, ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo. Il secondo provvedimento, adottato dal Prefetto il 7 ottobre 2020 e notificato il 20 ottobre 2020, ha disposto il divieto assoluto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, rappresentando dunque una misura ancora più restrittiva rispetto al semplice rigetto di rinnovo. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Roberta Ligotti e Riccardo Maria Zanchetta, ha impugnato entrambi gli atti contestandone la legittimità amministrativa.
Il quadro normativo
La materia del porto d'armi in Italia è disciplinata dalla Legge n. 895 del 1967 sulla produzione e il commercio delle armi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1995 che contiene il regolamento di esecuzione, e dalla Legge n. 110 del 1975 concernente la detenzione di armi. Secondo queste disposizioni, il Questore esercita un potere discrezionale nel rilasciare e rinnovare le licenze di porto d'armi, dovendo valutare la sussistenza di motivi legittimi di sicurezza e di pubblico ordine. Il Prefetto dispone analogamente di competenze riguardanti i divieti di detenzione quando sussistono ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. L'esercizio di tali poteri amministrativi è soggetto al controllo del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della motivazione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità costituzionale e amministrativa dei due provvedimenti in sequenza temporale, lamentando che il rigetto del rinnovo del porto d'armi da parte del Questore e il successivo divieto di detenenza disposto dal Prefetto fossero stati adottati senza una motivazione specifica e proporzionata, e che violassero i principi di ragionevolezza e di rispetto dei diritti soggettivi. La controversia si incentrava sulla verificazione circa l'esistenza effettiva di ragioni di sicurezza e ordine pubblico tali da giustificare misure così restrittive della libertà del ricorrente di esercitare attività sportive legittime e di detenere beni in forma legale. Il ricorrente sosteneva che gli atti fossero viziati da difetto di motivazione e da esercizio arbitrario del potere discrezionale amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sui ricorsi riuniti, ha valutato che tanto il provvedimento del Questore quanto quello del Prefetto fossero fondati su ragioni legittime attinenti al pubblico ordine e alla sicurezza, e che gli atti medesimi rispettassero i parametri di razionalità e proporzionalità richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata. Il collegio giudicante ha ritenuto che la discrezionalità amministrativa esercitata dalle autorità competenti fosse stata esercitata legittimamente e senza manifeste irragionevolezze. Benché la sentenza non espliciti estesamente i motivi specifici alla base dei provvedimenti impugnati, il TAR ha evidentemente accertato che gli elementi sottesi a detti provvedimenti fossero idonei a giustificare le restrizioni imposte. La conclusione raggiunta è stata dunque quella della legittimità complessiva dell'operato amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato completamente entrambi i ricorsi, confermando la legittimità sia del provvedimento del Questore di rigetto della domanda di rinnovo del porto d'armi sia del provvedimento del Prefetto di divieto di detenzione di armi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per un ammontare complessivo di tremila euro a favore del Ministero dell'Interno, oltre ai relativi oneri fiscali, previdenziali e alle spese generali di legge. La sentenza è stata sottoposta al regime previsto dal Codice della privacy, con oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, al fine di tutelare la sua dignità personale e i suoi diritti fondamentali.
Massima
Le autorità amministrative competenti dispongono del potere legittimo di rifiutare il rinnovo della licenza di porto d'armi e di disporre divieti di detenzione di armi quando sussistono ragioni concrete attinenti al pubblico ordine e alla sicurezza, e tale esercizio della discrezionalità amministrativa rimane sindacabile dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta irragionevolezza o difetto assoluto di motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 1126 del 2020: del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 10 marzo 2020, notificato in data 29 aprile 2020, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto di fucile uso sportivo; nonchè di ogni atto conseguente e presupposto. quanto al ricorso n. 40 del 2021: del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- del 7 ottobre 2020, notificato il 20 ottobre 2020, con cui è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; nonché di ogni atto conseguente e presupposto. sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Ligotti e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Francesco De Sanctis, n. 33; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Ligotti e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Francesco De Sanctis, n. 33 Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; UTG - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero dell’Interno delle spese dei giudizi, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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