1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300016/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento 1. quanto al ricorso introduttivo: dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del 4 gennaio 2022 prot. -OMISSIS- del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria -OMISSIS-, revocato con nota prot. -OMISSIS- del 2 febbraio 2022 del medesimo Nucleo, limitatamente agli effetti permanenti dello stesso oggi identificabili nella decurtazione stipendiale, di anzianità e di licenza del servizio dell'esponente, come risulta dalla determina prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2022 del Comando Provinciale di -OMISSIS- e dalla nota prot.-OMISSIS- del 21 febbraio 2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria -OMISSIS-, atti parimenti impugnati, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali ivi compresi l'invito a produrre la documentazione vaccinale prot. -OMISSIS- del 15 dicembre 2021. 2. quanto al ricorso per motivi aggiunti: della determinazione n. -OMISSIS- del 21 giugno 2021 del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del Comando Generale, concernente la detrazione d'anzianità di grado adottata nei confronti del ricorrente, notificata in data 23 giugno 2022, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 553 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi e Massimo Bruno Maria Bernuzzi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n. 1; Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza Comando Regionale, Guardia di Finanza Comando Provinciale di -OMISSIS-, Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - quanto al ricorso introduttivo in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento prot. 2836 del 4 gennaio 2022 limitatamente alla decorrenza della sospensione dell’attività lavorativa nonché annulla la determinazione prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2022; - quanto al ricorso per motivi aggiunti lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione n. -OMISSIS- del 21 giugno 2021. Rigetta la domanda risarcitoria. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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