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Sentenza n. 202301598/2023

Sentenza n. 202301598/2023

1B - BENI PATRIMONIALI - CONCESSIONE D'USO UNITÀ IMMOBILIARE - STIPULA NUOVA CONCESSIONE -INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301598/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Verga S.r.l. era titolare di una concessione d'uso di un immobile situato in Piazza Duomo numero 21 a Milano, precisamente nell'ambito della Galleria Vittorio Emanuele II, sulla base di una convenzione sottoscritta il 10 maggio 2011. Tale convenzione aveva una scadenza contrattuale fissata al 10 giugno 2020. Successivamente alla scadenza del termine, il Comune di Milano, attraverso la propria Area Patrimonio Immobiliare, ha indirizzato alla ricorrente una comunicazione protocollata il 21 settembre 2022, contenente un invito alla stipula di una nuova convenzione. In seguito a tale comunicazione, il Comune ha inoltre trasmesso un'ulteriore comunicazione datata 27 dicembre 2022, con la quale ha manifestato l'intenzione di trattenere una cauzione di euro 59.370,84 quale misura di garanzia relativa ai precedenti rapporti contrattuali. Verga S.r.l. ha quindi deciso di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia tanto la comunicazione iniziale del 21 settembre 2022 quanto quella successiva del 27 dicembre 2022.

Il quadro normativo

La materia in questione rientra nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare pubblico e delle concessioni d'uso di beni comunali, disciplinata da varie disposizioni del codice civile relative ai contratti, nonché dalla legislazione amministrativa in materia di procedure contrattuali e di trattamento delle cauzioni. La convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e Verga S.r.l. costituiva un atto di diritto amministrativo che regolava l'uso di un bene di proprietà dell'ente pubblico, con conseguenti effetti sulla distribuzione delle relative responsabilità e dei relativi diritti patrimoniali. La normativa applicabile comprende i principi generali del diritto amministrativo in materia di gestione dei beni pubblici, i principi di correttezza e buona fede nell'amministrazione della cosa pubblica, nonché le disposizioni specifiche relative alle cauzioni versate a titolo di garanzia nell'ambito dei contratti pubblici e delle concessioni.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della comunicazione inviata dal Comune a oltre tre anni di distanza dalla scadenza della convenzione originaria, nella quale era contenuto un invito a stipulare una nuova convenzione. In secondo luogo, la società ricorrente contestava la pretesa del Comune di trattenere la cauzione di 59.370,84 euro, ritenendo tale comportamento illegittimo e non supportato da alcun idoneo fondamento normativo. La questione centrale riguardava pertanto la valutazione della tempestività e della corretta procedura seguita dal Comune nel comunicare alla società le conseguenze della scadenza della convenzione e nel gestire la cauzione depositata. Inoltre, era in discussione se il Comune potesse legittimamente ritardare la comunicazione di invito a stipula e se avesse il potere di disporre autonomamente sulla trattenuta della cauzione senza specifiche procedure di liquidazione o compensazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato che la comunicazione inviata dal Comune il 21 settembre 2022 costituisse un atto amministrativo lecito e proporzionato al fine di consentire il rinnovo della concessione d'uso dell'immobile. Il collegio ha ritenuto che, nonostante il ritardo nella comunicazione rispetto alla data di scadenza effettiva della convenzione, il Comune non avesse agito in contrasto con le disposizioni normative vigenti e che il semplice invito alla stipula non costituisse una lesione dei diritti della ricorrente. Per quanto concerne la cauzione, il giudice amministrativo ha considerato legittima la pretesa del Comune di trattenere il deposito cauzionale quale garanzia autonoma, indipendentemente dall'esito dei negoziati per il rinnovo della concessione. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente, non avendo contestato tempestivamente la comunicazione di invito alla stipula attraverso i dovuti ricorsi amministrativi, avesse in sostanza accettato lo status quo creato dal Comune. Inoltre, il collegio ha valutato che la cauzione costituisse una misura di tutela dell'interesse pubblico e che il Comune disponesse dei necessari poteri per mantenerla quale garanzia, almeno fino alla definizione dell'intero procedimento relativo alla concessione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 19 aprile 2023, ha rigettato il ricorso introduttivo presentato da Verga S.r.l. volto all'annullamento della comunicazione del 21 settembre 2022. Inoltre, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, con il quale la società aveva inteso contestare la comunicazione del 27 dicembre 2022 relativa alla cauzione. Come conseguenza del rigetto, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 4.000,00 a favore del Comune di Milano, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e alle spese generali di legge. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica gestora di beni immobili può legittimamente inviare comunicazioni di invito alla stipula di nuove concessioni anche a distanza di tempo dalla scadenza della convenzione precedente, e può trattenere le cauzioni versate in garanzia di contratti scaduti quale misura autonoma di tutela dell'interesse pubblico, salvo che non ricorrano vizi procedurali sostanziali o gravi violazioni dei diritti della controparte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione del Comune di Milano, Area Patrimonio Immobiliare, prot. 21/09/2022.0489350.U. avente ad oggetto “Galleria Vittorio Emanuele II – Convenzione del 10/05/2011 regolante la concessione d'uso alla società VERGA srl dell'unità immobiliare di proprietà comunale di Piazza Duomo n. 21 – Milano. Contratto indennità 1200000201 (ex Cod. affitto 051-54517) – scadenza contrattuale 10/06/2020. Invito alla stipula”, ricevuta dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 21 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della comunicazione del Comune di Milano, Area Patrimonio Immobiliare, Unità Gestione Contratti – Ufficio 2 prot. 0709237/2022 del 27 dicembre 2022 avente oggetto “Galleria Vittorio Emanuele II – Verga srl – Piazza Duomo 21 – Cauzione”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti
e per l'accertamento e la declaratoria
dell'infondatezza e illegittimità della pretesa del Comune di Milano, esplicitata nel provvedimento impugnato prot. 0709237/2022 del 27 dicembre 2022, di trattenere a titolo di cauzione, unitamente alla cauzione disposta con ordinanza del TAR Lombardia n. 1477/2022, il deposito cauzionale di euro 59.370,84 legato al precedente contratto.
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Verga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Patrisso, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via G. Leopardi, n. 14;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Milano, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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