2G/L - PROFESSIONI - RAGIONIERE COMMERCIALISTA - CONSIGLIO DELL'ORDINE - RIUNIONE - VERBALE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301588/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Francesco Maria Renne, un professionista, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il provvedimento di rigetto opposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, allora guidato dal Presidente Luigi Castagna, nei confronti della sua istanza di accesso agli atti. Renne aveva inoltrato la richiesta di accesso alla documentazione il 7 marzo 2023, rivolgendosi all'amministrazione dell'Ordine professionale per ottenere copia di determinati atti. Di fronte al rigetto del suo istanza, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando la legittimità del diniego e rivendicando il suo diritto di accedere ai documenti richiesti. La controversia si inquadra nel più ampio tema della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso alle informazioni presso gli enti di diritto privato che svolgono funzioni di interesse pubblico, quale è un Ordine professionale.
Il quadro normativo
La vicenda investe il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla legge 241 del 1990 e dalle norme del Decreto Legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa, nonché le disposizioni che regolano l'accesso agli atti presso gli ordini professionali. Gli ordini professionali, pur essendo enti di diritto privato, esercitano funzioni di interesse pubblico e sono assoggettati a obblighi di trasparenza. Il diritto di accesso è riconosciuto generalmente a chiunque abbia un interesse legittimo, personale e concreto, a conoscere il contenuto di atti amministrativi, sia per tutelare una situazione giuridicamente rilevante sia per controllare l'operato dell'amministrazione. La legittimazione a ricorrere presuppone un interesse giuridicamente rilevante e tutelabile in capo al ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale del contendere era se Francesco Maria Renne disponesse del diritto di accesso alla documentazione da lui richiesta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti varesino e, conseguentemente, se il provvedimento di rigetto fosse stato legittimo. La questione implicava una valutazione della sussistenza dei presupposti per un accesso agli atti, vale a dire l'interesse legittimo del ricorrente, la natura degli atti richiesti e l'eventuale sussistenza di ragioni imperative di esclusione dell'accesso. In particolare, era controverso se il ricorrente avesse titolo per accedere ai documenti e quali fossero le motivazioni che potevano giustificare il diniego opposto dall'amministrazione dell'Ordine.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, ha concluso per una inammissibilità parziale del ricorso. Tale conclusione suggerisce che alcune delle censure mosse dal ricorrente soffrissero di difetti nella formulazione del ricorso stesso, possibilmente relativamente alla corretta individuazione dei vizi del provvedimento impugnato o alla mancanza di specificità nelle rivendicazioni. Per quanto riguarda la restante parte del ricorso, il collegio giudicante ha preferito il ragionamento sostenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, respingendo il ricorso e ritenendo che il provvedimento di rigetto non fosse viziato da illegittimità. Questo approdo procedurale suggerisce che il TAR abbia ritenuto non sussistenti i presupposti sostanziali per un accesso agli atti o che il rigetto fosse adeguatamente motivato e giuridicamente corretto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte e lo ha respinto per la restante parte, confermando così la legittimità del provvedimento dell'Ordine. Per effetto di tale esito, Francesco Maria Renne non ha potuto ottenere l'esibizione della documentazione e il riconoscimento del suo diritto di accesso. Il TAR ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, liquidandole in duemila euro oltre gli accessori di legge, comprendenti IVA, contributo del Primo Avvocato e spese generali nella misura del quindici per cento.
Massima
Chi rivendica il diritto di accesso agli atti presso un Ordine professionale deve dimostrare di disporre di un interesse legittimo specifico e concreto, sussistente alla data della richiesta, pena l'inammissibilità o il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento dell'ODCECVA a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, Dott. Luigi Castagna di rigetto dell'istanza di accesso agli atti inoltrata in data 7.3.2023 e, per l'effetto, accertato in capo a Francesco M. Renne il diritto alla piena ed integrale ostensione della documentazione richiesta con l'istanza del 7.3.2023, ordinare all'ODCECVA ed al Consiglio dell'ODCECVA di Varese, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Luigi Castagna, l'esibizione della documentazione attraverso il rilascio di copia. sul ricorso numero di registro generale 654 del 2023, proposto da Francesco Maria Renne, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Chelazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmatteo Vitella e Massimiliano Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Vincenzo Patane' in Milano, Alzaia Naviglio Grande, 46; Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, non costituito in giudizio; Michele Bulgheroni, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge per la restante parte. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Nulla per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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