3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO/CONVERSIONE - IRRICEVIBILITÀ/RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301579/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso avverso due provvedimenti amministrativi riguardanti il suo permesso di soggiorno in Italia. Il primo atto contestato è un decreto emesso dalla Questura di Milano il 8 settembre 2021 e notificato il 18 gennaio 2022, con cui è stata dichiarata l'irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno che il ricorrente aveva spedito mediante kit postale assicurato il 10 luglio 2020. Il secondo atto impugnato è il decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano del 22 novembre 2021, con il quale è stato rigettato il ricorso per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La situazione fattuale riflette le complesse e spesso incerte procedure amministrative in materia di immigrazione, dove modalità di trasmissione dei documenti, tempistiche di notificazione e valutazione discrezionale delle istanze si intrecciano generando effetti pregiudizievoli per il cittadino straniero.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione e da una complessa trama di regolamenti attuativi e circolari ministeriali. Le autorità competenti, la Questura e lo Sportello Unico per l'Immigrazione, esercitano funzioni amministrative caratterizzate da rilevanti margini di discrezionalità nella valutazione delle istanze, ma pur sempre soggette ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale. La conversione da un tipo di permesso a un altro rappresenta un aspetto cruciale della gestione amministrativa dell'immigrazione, poiché consente al lavoratore straniero di regolarizzare la propria posizione al mutare delle circostanze lavorative. La ricevibilità e il merito delle domande devono essere valutati secondo criteri obiettivi e procedure trasparenti, tutelate dal controllo giurisdizionale.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava su due piani: primo, l'illegittimità della dichiarazione di irricevibilità della domanda originaria, sostenendo che la trasmissione mediante posta assicurata costituiva mezzo lecito e idoneo di spedizione; secondo, l'illegittimità del rigetto della istanza di conversione, ritenendo che l'Amministrazione non avesse correttamente valutato i presupposti per la conversione del permesso. La questione comportava una riflessione sul significato della ricevibilità formale nel procedimento amministrativo e sulla corretta applicazione della normativa sulla conversione dei permessi di soggiorno, laddove due provvedimenti potenzialmente illegittimi avevano creato una situazione di precarietà e incertezza della posizione dello straniero in territorio nazionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, pronunciandosi definitivamente sulla questione nel merito. Sebbene la sentenza non esponga in forma analitica la motivazione estesa, dalla struttura del ricorso e dall'esito accoglimento emerge che il collegio giudicante ha ritenuto illegittime entrambe le decisioni amministrative. Presumibilmente, il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di irricevibilità non fosse fondata su una valida ragione procedurale, riconoscendo la validità della trasmissione mediante kit postale assicurato, oppure ha considerato che comunque la questione dovesse essere rimessa in valutazione nel merito. Per quanto riguarda il merito, il giudice ha verosimilmente ritenuto che l'Amministrazione non avesse correttamente esaminato i presupposti richiesti per la conversione del permesso, oppure avesse agito in violazione di corretti principi procedimentali nel valutare la istanza. L'accoglimento complessivo del ricorso ha comportato l'annullamento di entrambi gli atti contestati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha ordinato l'annullamento sia del decreto della Questura che dichiara irricevibile la domanda sia del decreto dello Sportello Unico che rigetta la istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il giudice ha inoltre condannato l'Amministrazione resistente, rappresentata dal Ministero dell'Interno, al rimborso delle spese di giudizio nella misura di duemila euro, oltre alle spese generali e accessori di legge dovuti, liquidati a favore del difensore del ricorrente che aveva dichiarato natura antistataria. L'ordinanza finale prescrive che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, ripristinando la legittimità della posizione del ricorrente. Infine, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'Amministrazione non può dichiarare irricevibile una domanda di permesso di soggiorno trasmessa mediante mezzo lecito di comunicazione, né può rigettare la istanza di conversione del permesso senza una puntuale e corretta valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, essendo obbligata a motivare adeguatamente il rifiuto secondo i principi generali del diritto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del Decreto – Prot. n. P-MI/L/Q/2020/142373 emesso dall'UTG – Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano il 22 novembre 2021, rilasciato al ricorrente in pari data, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale – identificativo n. MI2207292208, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto; del Decreto – ID.1035414, emesso dalla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, il 08.09.2021, notificato al ricorrente in data 18.01.2022, con il quale veniva disposta l'irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno spedita mediante kit postale – assicurata n. 061553892997, dal ricorrente in data 10.07.2020, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto. sul ricorso numero di registro generale 289 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; QUESTORE DI MILANO, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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