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Sentenza n. 202301571/2023

Sentenza n. 202301571/2023

4D/2D - SPETTACOLI - ISTANZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE A DETENERE ANIMALI A SCOPO DI MANIFESTAZIONE CIRCENSE - RILASCIO CONDIZIONATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301571/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il circo "Madagascar Circus" di Oreste Gravagna ha presentato ricorso al TAR della Lombardia contro l'autorizzazione del Comune di Milano che, sebbene avesse assentito la manifestazione circense, conteneva un divieto specifico: la detenzione e l'esibizione di un elefante. Il circo ricorrente contestava questa limitazione e chiedeva l'annullamento parziale dell'autorizzazione comunale, nonché l'annullamento del parere favorevole dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana e la disapplicazione dell'articolo 34 del Regolamento comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali. La controversia si inserisce nel quadro più ampio della regolamentazione dei circhi itineranti e della loro compatibilità con le norme di protezione degli animali in ambito urbano. L'Agenzia di Tutela della Salute aveva espresso parere favorevole al divieto di detenzione dell'elefante, posizionandosi dunque dalla parte dell'amministrazione comunale. La Lega Anti Vivisezione è intervenuta nella causa per opporsi alle pretese del ricorrente, schierandosi a favore della limitazione imposta dal Comune di Milano.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'applicazione del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3 febbraio 2020, in particolare l'articolo 34 che contiene disposizioni restrittive sulla detenzione di animali da parte dei circhi. Questo regolamento si inscrive nel contesto normativo di sempre maggiore attenzione al benessere animale e alla salvaguardia dei diritti degli animali negli spettacoli pubblici, rappresentando un esercizio del potere normativo locale in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché protezione ambientale, competenze tradizionalmente riconosciute ai comuni. La regolamentazione comunale rappresenta una scelta di politica locale volta a equilibrare la libertà di impresa e di manifestazione con gli obblighi di tutela del benessere animale e del decoro urbano. La materia del benessere animale rientra tra gli interessi pubblici che le amministrazioni locali possono disciplinare attraverso regolamenti comunale, in coerenza con i principi costituzionali di protezione dell'ambiente e della salute.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della restrizione imposta dal Comune sulla detenzione dell'elefante, in particolare se tale limitazione fosse proporzionata, ragionevole e se trovasse fondamento adeguato nelle norme regolamentari e nelle competenze amministrative dell'ente locale. Il circo ricorrente sosteneva presumibilmente che il divieto fosse illegittimo in quanto arbitrario, non sufficientemente motivato o eccedente le competenze comunali, laddove l'amministrazione comunale e la LAV sostennevano che la restrizione fosse necessaria e proporzionata alla tutela del benessere animale e alla qualità della vita urbana. La questione comportava il bilanciamento tra diritti e libertà economiche, ossia il diritto del circo di operare con il suo allestimento tradizionale, e interessi pubblici di rilievo costituzionale, segnatamente la protezione del benessere animale e la qualità dell'ambiente urbano.

La motivazione del giudice

Il TAR ha accolto integralmente le ragioni dell'amministrazione comunale respingendo il ricorso nella sua totalità, il che significa che il collegio ha ritenuto legittima e ben fondata la restrizione imposta nel divieto dell'elefante. Il giudice amministrativo ha valorizzato la competenza dell'ente locale di regolamentare, all'interno del proprio territorio, le attività che incidono sulla salute pubblica e sul benessere animale, confermando il margine di discrezionalità amministrativa riconosciuto ai comuni in tali materie. La decisione di respingere il ricorso anche quanto alla disapplicazione dell'articolo 34 del Regolamento indica che il TAR ha ritenuto questa norma legittima nella sua formulazione e nella sua applicazione al caso concreto, priva di arbitrarietà o violazione di principi generali dell'ordinamento. Il collegio ha verosimilmente ritenuto che il divieto fosse proporzionato all'obiettivo di tutela perseguito, trovando adeguato fondamento negli atti amministrativi sottoposti al controllo giurisdizionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha integralmente respinto il ricorso della Ditta Individuale Madagascar Circus, confermando pienamente l'autorizzazione del Comune di Milano nella parte in cui vietava la detenzione dell'elefante e confermando la validità del parere dell'Agenzia di Tutela della Salute e dell'articolo 34 del Regolamento comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali. La pronuncia definitiva significa che il circo non potrà esibire l'elefante nella manifestazione autorizzata dal Comune di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, una soluzione che consente a entrambe di non sostenere integralmente i costi del contenzioso.

Massima

L'amministrazione comunale ha legittimo potere di vietare la detenzione e l'esibizione di determinati animali in manifestazioni circensi all'interno del proprio territorio, quando tale restrizione sia finalizzata alla tutela del benessere animale e al rispetto di standard di protezione definiti da appositi regolamenti locali appositamente deliberati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- in parte qua, dell’autorizzazione prot. 29/12/2022.0715783.U della Direzione Verde e Ambiente del Comune di Milano, notificata in data 3 gennaio 2023, nella parte in cui ha assentito la manifestazione circense della ricorrente, imponendo tuttavia il divieto di detenzione di un singolo elefante;
- in parte qua, del parere favorevole dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 22 dicembre 2022, PG 0710860/2022 del 27 dicembre 2022;
- ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 34 del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3 febbraio 2020, nelle parti in cui risulta ostativo alla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo a parte ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2023, proposto da
- Ditta Individuale Madagascar Circus di Gravagna Oreste, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Ippoliti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
ad opponendum:
- L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 3/2023 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione cautelare proposta dalla parte ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista l’ordinanza n. 91/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visto l’intervento ad opponendum di L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 aprile 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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