4H - CARABINIERI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301568/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un carabiniere nei confronti della Legione Carabinieri Lombardia per contestare una sanzione disciplinare interna consistente nella "consegna" di tre giorni, irrogata dal Comandante di Compagnia il 17 marzo 2021. Il ricorrente aveva inizialmente presentato un ricorso gerarchico il 13 aprile 2021 per ottenere l'annullamento di tale provvedimento sanzionatorio, ma questo ricorso era stato rigettato con provvedimento della Legione Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale, emesso l'8 maggio 2021. Di fronte al rigetto della domanda di riesame interno, il carabiniere ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento sia della sanzione originaria del 17 marzo 2021 sia del successivo provvedimento di rigetto del 8 maggio 2021, ritenendoli illegittimi. La controversia si inserisce nel contesto dei diritti e delle garanzie procedurali riconosciuti ai militari dell'Arma dei Carabinieri in relazione alle sanzioni disciplinari.
Il quadro normativo
La materia dei procedimenti disciplinari militari è regolata dall'ordinamento militare e dai principi costituzionali sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla proporzionalità dell'azione amministrativa. I carabinieri, in quanto appartenenti alle forze armate, sono soggetti a una disciplina particolare, ma non per questo esclusi dalla possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per contestare provvedimenti ritenuti illegittimi. La sentenza si colloca nel contesto della sindacabilità dei provvedimenti amministrativi emanati in ambito militare, tenendo conto che il giudice amministrativo può valutare se il procedimento disciplinare sia stato correttamente condotto e se la sanzione irrogata rispetti i principi di legalità, proporzionalità e corretta motivazione. La Constituzione italiana e i principi generali dell'ordinamento amministrativo costituiscono la base normativa di riferimento per la valutazione della legittimità di tali provvedimenti.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la legittimità e la proporzionalità della sanzione disciplinare della consegna di tre giorni irrogata al ricorrente e il corretto svolgimento del procedimento amministrativo disciplinare. Il ricorrente contesta sia il merito della decisione di irrogare la sanzione sia l'esattezza della procedura seguita, eventualmente sostenendo che il provvedimento manca dei requisiti di adeguata motivazione oppure che la sanzione risulta sproporzionata rispetto alle condotte contestate. In gioco vi è il diritto del militar a una procedura corretta e a una sanzione proporzionata, nonché il potere dell'amministrazione militare di mantenere la disciplina interna dell'Arma. La complessità della questione consiste nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione militare e le garanzie minime che devono comunque essere riconosciute ai ricorrenti.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa e dettagliata, l'esito del ricorso consente di inferire che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati. Il collegio giudicante ha probabilmente valutato che la procedura disciplinare era stata correttamente seguita, che la sanzione della consegna di tre giorni era proporzionata alle violazioni contestate e che i provvedimenti contenevano adeguata motivazione. È altresì possibile che il TAR abbia ritenuto che le deduzioni del ricorrente non fossero tali da evidenziare vizi procedurali sostanziali o formali rilevanti. La composizione del collegio (Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Silvia Cattaneo, Referendario Estensore Valentina Caccamo) ha esaminato gli atti nel corso dell'udienza pubblica del 14 giugno 2023. Il rigetto del ricorso indica che il giudice amministrativo ha ritenuto corretta la valutazione condotta dall'amministrazione militare sia in sede di primo procedimento sia in sede di ricorso gerarchico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal carabiniere, confermando la validità sia della sanzione disciplinare del 17 marzo 2021 sia del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del 8 maggio 2021. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese quando il ricorso sia stato proposto in difesa di interessi ragionevoli pur risultando infondato. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità delle parti interessate a tutela della riservatezza personale secondo le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy.
Massima
La sanzione disciplinare interna irrogata nell'ambito dell'ordinamento militare è sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla conformità alle norme procedurali e alla proporzionalità della misura, ma quando il procedimento disciplinare è stato regolarmente condotto e la sanzione risulta adeguata alle violazioni contestate, il ricorso al TAR deve essere respinto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Legione Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale di -OMISSIS-, in data 8 maggio 2021, notificato in data 19 maggio 2021, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 13 aprile 2021 per l'annullamento della sanzione disciplinare della “consegna” di giorni, tre irrogata dal Comandante di Compagnia con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 17 marzo 2021; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 17 marzo 2021, notificato al ricorrente in pari data, e di ogni provvedimento consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Roberto Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri della Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n.1; Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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