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Sentenza n. 202301546/2023

Sentenza n. 202301546/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301546/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Lauria Assistance s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Decreto di Aggiudicazione emanato in data 24 gennaio 2023 dalla Stazione appaltante, identificata con l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, relativamente a una procedura di gara per l'affidamento di un incarico gestito in collaborazione con il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Como e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La ricorrente Lauria Assistance era stata collocata al secondo posto nella graduatoria di merito, risultando quindi esclusa dall'aggiudicazione, che era stata invece conferita alla società Fron s.r.l. Il contratto è stato successivamente stipulato in data 26 maggio 2023 tra l'Agenzia del Demanio, la Prefettura di Como e la Fron s.r.l. La Fron s.r.l. ha a sua volta presentato un ricorso incidentale chiedendo l'annullamento dei verbali delle sedute di gara, sostenendo che l'offerta della Lauria Assistance non avrebbe dovuto essere ammessa alla valutazione di merito. La controversia riguardava quindi questioni critiche relative alla corretta gestione della procedura di aggiudicazione e alla legittimità dell'esclusione della ricorrente principale dalla fase decisoria.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e delle procedure di gara, normata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle disposizioni amministrative che regolano l'operato dell'Agenzia del Demanio. Le procedure di aggiudicazione devono rispettare i principi fondamentali di trasparenza, non discriminazione, pari trattamento tra i concorrenti e correttezza della valutazione delle offerte. In particolare, la Stazione appaltante è tenuta a rispettare scrupolosamente i criteri di valutazione preventivamente definiti e a motivare adeguatamente le decisioni di esclusione di offerte. La Giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo il quale qualsiasi violazione procedurale o sostanziale nella condotta della gara legittima il ricorrente a chiedere l'annullamento del relativo provvedimento aggiudicatorio. Il Tribunale Amministrativo è competente a sindacare la legittimità dei decreti di aggiudicazione e a verificare il rispetto della normativa vigente nella fase valutativa e decisoria.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità del procedimento di valutazione delle offerte, in particolare nella corretta applicazione dei criteri di esclusione e nella fondatezza della collocazione della Lauria Assistance al secondo posto della graduatoria. Il ricorso principale evidenziava probabilmente vizi procedurali o sostanziali nella valutazione dell'offerta della ricorrente, mentre il ricorso incidentale proposto da Fron contendeva proprio che l'offerta della Lauria Assistance avrebbe dovuto essere esclusa già in fase preliminare, impedendole così di partecipare alla valutazione di merito. La questione comportava una valutazione critica dei verbali di gara e del corretto operato della Commissione di valutazione, richiedendo al giudice di accertare se la ricorrente principale era stata trattata secondo i principi di parità e se l'aggiudicazione era stata assegnata legittimamente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso principale della Lauria Assistance, accogliendo le doglianze sollevate rispetto alla gestione della procedura di gara. Il collegio ha verosimilmente riscontrato profili di illegittimità nel procedimento valutativo o nella corretta applicazione dei criteri predeterminati, che avevano determinato un'unjustified esclusione della ricorrente dalla competizione paritaria o una violazione dei principi procedurali. Il fatto che il ricorso incidentale presentato da Fron sia stato invece respinto dimostra che il giudice non ha ritenuto fondate le contestazioni della società aggiudicataria circa l'inadmissibilità dell'offerta di Lauria, confermando implicitamente che la ricorrente principale aveva diritto a partecipare pienamente alla valutazione meritocratica. La decisione evidenzia come il giudice amministrativo abbia privilegiato il principio della trasparenza procedurale e del corretto svolgimento della gara rispetto alle posizioni delle parti controinteressate.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso principale e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione del 24 gennaio 2023 e ha dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato tra l'Agenzia del Demanio, la Prefettura di Como e la Fron s.r.l., a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Questo intervallo è stato previsto per consentire alle amministrazioni di organizzare l'esecuzione del giudicato e di adottare i provvedimenti conseguenti. Il ricorso incidentale presentato da Fron è stato respinto, comportando l'inefficacia di tutte le contestazioni mosse dalla società aggiudicataria contro l'ammissibilità della Lauria Assistance. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascun contendente sopporta le proprie. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, la violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e corretto procedimento valutativo legittima il ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento aggiudicatorio e l'inefficacia del contratto collegato, indipendentemente dalle contestazioni sollevate dalla parte aggiudicataria contro l'ammissibilità delle altre offerte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto di Aggiudicazione prot. UTG di Como n. 6491 del 24 gennaio 2023 e prot. Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Lombardia n. 2023/138/Atti del 24 gennaio 2023, comunicato con pec del 24 gennaio 2023, con cui la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della impresa controinteressata;
per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla Fron s.r.l. il 13.3.2023:
dei verbali del 22 marzo 2022, del 7 aprile 2022, del 18 maggio 2022, del 25 maggio 2022 e del 30 maggio 2022, nelle parti in cui l'offerta della Lauria Assistance s.r.l. non è stata esclusa, anzi è stata collocata al secondo posto della graduatoria di merito.
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2023 proposto dalla Lauria Assistance s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Mirella Lepore e Andrea Manfroni e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Como, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio - Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, in persona dei Ministri e del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Fron S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Pannia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Como, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio - Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia e della Fron s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Fron s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Agenzia del demanio, la Prefettura di Como e la Fron s.r.l. il 26 maggio 2023 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza;
respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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