AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301544/2023

Sentenza n. 202301544/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301544/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo proposto da un cittadino straniero contro un provvedimento della Questura di luglio 2022, con il quale l'amministrazione ha rigettato l'istanza di rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il ricorrente, rappresentato legalmente, ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Nel corso dei mesi di attesa della trattazione del merito, la situazione complessiva della causa ha subito modifiche rilevanti. Con ordinanza cautelare del 2023, il TAR aveva precedentemente accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fissando successivamente l'udienza pubblica per la discussione nel merito della controversia. Tuttavia, al momento della pronuncia della sentenza, il quadro fattuale risultava profondamente mutato rispetto all'epoca dell'impugnazione.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le condizioni e le modalità per il soggiorno degli stranieri in Italia. In particolare, le questure sono competenti al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno secondo le previsioni normative vigenti, dovendo valutare i requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla legge. Il ricorso amministrativo contro i provvedimenti amministrativi è regolato dal codice del processo amministrativo, il quale disciplina anche le questioni di interesse della parte ricorrente e della prosecuzione del giudizio. L'art. 52 del decreto legislativo 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 riguardano la protezione dei dati personali, aspetto che emerge anche nella motivazione della sentenza per l'oscuramento delle generalità delle parti.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava la legittimità della decisione della Questura, sostenendo che il rigetto fosse ingiustificato o viziato sotto il profilo procedimentale o sostanziale. La questione appariva inizialmente meritevole di tutela giurisdizionale, come testimoniato dal fatto che il TAR aveva disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con ordinanza cautelare. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale e prima della pronuncia della sentenza nel merito, circostanze sopravvenute hanno alterato la rilevanza della decisione che il giudice avrebbe dovuto adottare, rendendo la causa incapace di produrre effetti concreti per il ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che al momento della decisione sussistesse una sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio. Questo significa che, nel corso dei mesi trascorsi da quando era stata proposta l'istanza e da quando era stato emesso il provvedimento impugnato, la situazione fattuale si era evoluta in modo tale da rendere la sentenza inutile o priva di effetti pratici. Probabilmente il ricorrente aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno attraverso altre vie amministrative, oppure la situazione personale era mutata in modo tale da estinguere l'interesse alla pronuncia sulla questione originaria. La carenza di interesse sopravvenuta è una causa di improcedibilità riconosciuta dal diritto amministrativo, che impedisce al giudice di pronunciarsi su controversie che hanno perso significato pratico. Tale circostanza comporta che il ricorso non viene deciso nel merito, ma dichiarato semplicemente improcedibile, senza accoglimento o rigetto nel senso tecnico.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, impedendo così che la sentenza affrontasse il merito della controversia originaria. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese di giudizio senza condanna reciproca. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa. Inoltre, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo delle parti nei registri pubblici, al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della persona ricorrente, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente nel corso del procedimento giudiziale comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal fondamento della contestazione originaria, quando la situazione fattuale si sia modificata in modo tale da rendere privo di effetti concreti l'intervento del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 19 luglio 2022 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, notificato in data 26 luglio 2022.
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vanessa Colnago e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 116/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 14 giugno 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →