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Sentenza n. 202300153/2023

Sentenza n. 202300153/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300153/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, le cui generalità sono state oscurate dal Tribunale a tutela della privacy, ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia contro un provvedimento emanato dal Questore della Provincia di Milano datato 4 gennaio 2019. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 4 marzo 2021, con un significativo ritardo nella comunicazione ufficiale dell'atto amministrativo. Il ricorso è stato presentato nel 2021 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta, impugnando tale provvedimento e chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, insieme a tutti gli atti presupposti, connessi o successivi. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato Francesco Mason, mentre il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato per difendere l'operato dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Il quadro normativo

Il ricorso si colloca nell'ambito della giurisdizione amministrativa, disciplinata dal decreto legislativo n. 104 del 2010 e successive modificazioni. Il provvedimento impugnato rientra nelle competenze del Questore, organismo di pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'Interno, che esercita funzioni amministrative in materia di ordine e sicurezza pubblica. La sentenza contiene riferimenti impliciti a principi di legalità, legittimità e correttezza dei provvedimenti amministrativi che devono essere rispettati dalle autorità pubbliche, nonché ai diritti e alla dignità dei soggetti interessati. In particolare, il Tribunale evidenzia l'applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali, richiamando il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che proteggono le informazioni sensibili del ricorrente.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità del provvedimento del Questore e la conformità dello stesso ai principi del diritto amministrativo. Il ricorrente contestava l'atto amministrativo per una o più ragioni di illegittimità che il Tribunale avrebbe dovuto valutare alla luce degli articoli 21 quater della Legge 241 del 1990 e dei principi generali del diritto amministrativo, quali la conformità a legge, la correttezza e la trasparenza. La controversia richiedeva al giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione avesse agito secondo le procedure corrette e con esercizio legittimo dei poteri conferiti dalla legge, oppure se il provvedimento presentasse vizi di illegittimità tali da renderlo annullabile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato approfonditamente gli elementi e gli argomenti sottoposti dalle parti durante l'udienza pubblica del 29 novembre 2022, alla quale hanno presenziato il relatore Alberto Di Mario e i difensori delle parti costituite. Dopo aver esaminato il ricorso, gli atti di costituzione e tutta la documentazione prodotta, il collegio giudicante ha ritenuto che le questioni di illegittimità sollevate dal ricorrente non trovassero fondamento nel diritto positivo applicabile al caso. Il giudice ha accolto le argomentazioni difensive del Ministero dell'Interno, ritenendo che il provvedimento del Questore fosse stato emanato secondo le modalità legittimamente previste e in conformità alle norme vigenti. Il Tribunale non ha riscontrato nei vizi dedotti dal ricorrente elementi sufficienti a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando pertanto la domanda di annullamento del provvedimento del Questore. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene proprie spese legali senza condanna dell'altra al pagamento. Il Tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalla legge. Inoltre, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il Tribunale ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai fini della tutela della privacy e della dignità personale nel deposito dei relativi fascicoli.

Massima

L'amministrazione di pubblica sicurezza, nell'esercizio dei poteri conferiti dal Questore, agisce legittimamente quando i propri provvedimenti sono conformi alla legge e alle procedure amministrative previste, e il ricorrente ha l'onere di provare l'effettivo sussistere di specifici vizi di illegittimità sostanziale o procedurale per ottenere l'annullamento presso il giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. -OMISSIS-, datato 4 gennaio 2019 e notificato il 4 marzo 2021  nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di Legge.
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Neri in Milano, viale Regina Margherita n. 30;
Questore di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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