4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO - DECRETO ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300152/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento -del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno lavoro autonomo n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Como in data 1.2.2021 e notificato al ricorrente in data 8.4.2021; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso e, precipuamente, del decreto ex artt. 13 T.U.I. del Prefetto di Como di espulsione dal territorio nazionale Prot. -OMISSIS- e del provvedimento ex art. 14 c. 1 bis T.U.I. del Questore di Como di misura alternativa al trattenimento Prot. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 878 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Tafuto, Mauro Leanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Como, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice di pace. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →