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Sentenza n. 202301519/2023

Sentenza n. 202301519/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301519/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di -OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Aronica e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1015 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica del 14 giugno 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 14 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:

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