1O - PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO SERVIZI MOBILITÀ IN SHARING - IRREGOLARITA' - REVOCA FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301513/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Milano e l'Azienda Trasporti Milanesi hanno promosso due ricorsi avverso decisioni dell'Agenzia per la Coesione Territoriale risalenti al 6 aprile 2021 con le quali veniva richiesta la revoca e il recupero di contributi comunitari erogati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, operazione specifica MI2.2.4.b denominata Aree per la Mobilità Ciclabile. La richiesta di revoca del contributo scaturiva dalla conclusione del rapporto definitivo dell'Autorità di Audit del Ministero dell'Economia e delle Finanze redatto il 1 aprile 2021, il quale aveva evidenziato specifiche inadempienze nella realizzazione dell'intervento infrastrutturale. Il Comune di Milano agiva in qualità di Organismo Intermedio responsabile della corretta gestione dei fondi comunitari presso il territorio metropolitano, mentre ATM era il soggetto attuatore incaricato della realizzazione dell'opera di mobilità ciclabile. La controversia si collocava nel più ampio contesto della gestione dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 e della necessaria conformità alle complesse regole di rendicontazione, tracciabilità e utilizzo delle risorse pubbliche comunitarie.
Il quadro normativo
La materia rientra nel complesso sistema di gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea e della loro gestione amministrativa a livello nazionale secondo i Regolamenti europei della programmazione 2014-2020, le norme sulla gestione del bilancio dell'Unione e i decreti legislativi di attuazione della normativa comunitaria, nonché le disposizioni organizzative contenute nei bandi e negli atti di indirizzo della gestione dei Programmi Operativi Nazionali. In particolare, la gestione delle risorse PON prevede una complessa catena di responsabilità in cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge il ruolo di Autorità di Gestione, il Comune e gli Organismi Intermedi svolgono funzioni critiche di controllo di primo livello, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze opera attraverso l'Autorità di Audit per verifiche su base conoscitiva e ricognitiva della corretta implementazione dei progetti. La revoca di contributi comunitari rappresenta una misura di rilievo che deve rispondere a presupposti normativi rigorosi ed è strumento di correttivo nelle ipotesi di inadempienze accertate durante i controlli.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la legittimità dei provvedimenti di revoca e di richiesta di recupero dei contributi, ossia se l'Agenzia per la Coesione Territoriale potesse correttamente pronunciare la revoca sulla base delle conclusioni del rapporto definitivo dell'Autorità di Audit, e se sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per adottare tale misura nei confronti del Comune di Milano e di ATM. Implicita nella controversia era la questione della corretta individuazione delle responsabilità nella catena gestionale del progetto, vale a dire se le presunte inadempienze ricadessero nella sfera di responsabilità dell'Organismo Intermedio, dell'attuatore del progetto o di entrambi. Era inoltre rilevante stabilire se la procedura adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale avesse rispettato i presidi procedurali e i diritti di difesa delle parti interessate e se gli accertamenti dell'Autorità di Audit fossero stati condotti secondo le regole previste dai controlli di audit comunitari.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 19 aprile 2023, ha ritenuto corretta e legittima la decisione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di revoca del contributo e di richiesta di recupero delle somme erogate. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, bensì si limiti al dispositivo di respingimento dei ricorsi, è ragionevole desumere che il collegio giudicante ha ritenuto che gli accertamenti operati dall'Autorità di Audit fossero fondati e documentati, che le inadempienze riscontrate rappresentassero effettive violazioni della disciplina di utilizzo dei fondi comunitari, e che l'esercizio del potere discrezionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di pronunciare la revoca si collocasse entro i confini della correttezza amministrativa. Il giudice ha presumibilmente esaminato se la procedura adottata avesse offerto un'adeguata tutela procedimentale alle parti e ha concluso che i vizi denunciati nei ricorsi non fossero tali da inficiare la validità dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto in modo definitivo entrambi i ricorsi proposti dal Comune di Milano e da ATM, confermando piena legittimità ai provvedimenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dell'aprile 2021 con i quali era stata disposta la revoca del contributo comunitario e la richiesta di recupero delle somme precedentemente erogate. La compensazione delle spese di lite tra le parti ha rispecchiato il principio generale di equità nella distribuzione dei costi della lite, considerando la contrapposizione di diritti e interessi legittimamente affermati dalle diverse parti. Conseguenza pratica della decisione è che il Comune di Milano e ATM hanno dovuto provvedere al recupero e alla restituzione dei contributi PON e non hanno potuto contare su alcuno scudo processuale per opporsi a tale obbligo, restando fermi gli eventuali risarcimenti che avrebbero potuto richiedere alle proprie controparti private negli ambiti dell'appalto interno.
Massima
L'Agenzia per la Coesione Territoriale legittimamente revoca i contributi erogati nel corso dell'esecuzione di programmi operativi nazionali qualora l'Autorità di Audit accerti inadempienze nella realizzazione dell'intervento finanziato e comunichi le relative conclusioni secondo le procedure normative previste.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento quanto al ricorso n. 1000 del 2021: - della nota del 6 aprile 2021, Registro Ufficiale U 0004335, con la quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nella qualità di Autorità di Gestione del PON <<Città Metropolitane 2014-2020>>, preso atto delle conclusioni del rapporto definitivo sull’operazione MI2.2.4.b <<Aree per la mobilità ciclabile>> redatto dall’Autorità di Audit in data 1 aprile 2021, ha richiesto al responsabile dell’Organismo Intermedio del Comune di Milano di revocare il contributo concesso e di recuperare quanto già erogato; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui la nota dell’Agenzia per la coesione territoriale del 22 aprile 2021, Registro Ufficiale U 0005219; quanto al ricorso n. 1045 del 2021: - del provvedimento del 6 aprile 2021, comunicato in data 6 maggio 2021, con cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha chiesto al Comune di Milano, nella qualità di Organismo Intermedio, di revocare e recuperare il contributo corrisposto all’ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. per il progetto “PON Metro Milano 2014/2020. Operazione MI2.2.4.b Aree per la Mobilità Ciclabile”; - del rapporto definitivo dell’audit svolta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato. sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2021, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla n. 6; Agenzia per la Coesione Territoriale, Ragioneria Generale dello Stato e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Comune di Milano; Vista l’istanza di riunione dei ricorsi, presentata dal Comune di Milano nel ricorso n. 1045 del 2021; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nei rispettivi verbali di causa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2021, proposto da ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brera n. 5; Agenzia per la Coesione Territoriale e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla n. 6; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: - dispone la riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 1045 del 2021 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 1000 del 2021; - respinge entrambi i ricorsi; - compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i ricorsi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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