4L - IMMIGRAZIONE - REVOCA MISURE DI ACCOGLIENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300151/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero, titolare di misure di accoglienza disposte dalle autorità competenti nel territorio della Provincia di Milano, si è visto revogare tali misure con provvedimento del Prefetto di Milano in data 11 febbraio 2021, notificato il giorno successivo tramite posta elettronica certificata. Il Prefetto ha disposto l'immediata sospensione dell'accoglienza senza fornire, almeno stando a quanto ricostruibile dalla sentenza, una motivazione articolata o una valutazione del singolo caso. Di fronte a questo provvedimento, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della revoca e il ripristino delle misure di accoglienza, che costituivano per il ricorrente una forma essenziale di protezione e garanzia dei diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti vulnerabili è disciplinata da una complessa normativa sia nazionale che internazionale, in cui confluiscono gli obblighi derivanti dalla Direttiva europea 2013/33/UE sulla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione italiano. Il Prefetto, quale autorità amministrativa competente in materia di ordine e sicurezza pubblica, esercita funzioni discrezionali nella gestione dei sistemi di accoglienza, ma tale discrezionalità non è libera ma vincolata a principi di proporzionalità, motivazione e tutela dei diritti fondamentali della persona. Qualora una misura di accoglienza sia revocata, essa deve essere accompagnata da una motivazione che giustifichi la decisione alla luce dei presupposti normativi e fattici che la legittimano.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia era costituito dalla legittimità del provvedimento prefettizio di revoca, vale a dire dall'accertamento se il Prefetto avesse adottato il provvedimento in conformità ai vincoli normativi e ai principi generali dell'azione amministrativa, in particolare al principio di proporzionalità e al dovere di motivazione. La questione sottesa era anche se la semplice decisione prefettizia, senza articolata valutazione del singolo caso e dei presupposti effettivi di revoca, fosse idonea a incidere sulla posizione giuridica di un soggetto vulnerabile quale un richiedente asilo. Il ricorrente contestava il provvedimento ritenendolo viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo il diritto a mantenere le misure di accoglienza.
La motivazione del giudice
La sentenza non espone una motivazione articolata sulla questione di merito, poiché il Tribunale ha rilevato che nel corso del procedimento si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Questo significa che la situazione fattuale e giuridica sottostante il ricorso si è modificata durante il pendere della causa, rendendo quindi impossibile al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato. La carenza sopravvenuta di interesse rappresenta un presupposto di ricevibilità della domanda ricorsoria: quando cioè la questione che il ricorrente voleva sottoporre al giudice cessa di avere rilevanza pratica per l'eliminazione della situazione controversa, il ricorso non può più essere definito nel merito poiché viene meno l'esigenza concreta di tutela giurisdizionale. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito della legittimità della revoca.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Conseguentemente, non annulla il provvedimento di revoca impugnato, poiché la questione non necessita più di una pronuncia di merito. Le spese processuali sono compensate tra le parti, assolvendo così al principio di equità. Al ricorrente è tuttavia concesso il patrocinio a spese dello Stato per la fase cautelare, riconoscendo così la ragionevolezza della sua azione almeno nella fase iniziale. La sentenza ordina infine alla Segreteria della cancelleria di procedere all'oscuramento dei dati personali del ricorrente al fine di tutelare la sua privacy e dignità in conformità alla normativa nazionale e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
La sopravvenuta cessazione della situazione controllata dal ricorso amministrativo, verificatasi durante il pendere della causa, determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, pur senza pregiudizio della valutazione preliminare della ragionevolezza della pretesa ricorsoria nella fase cautelare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso in data 11.2.2021 dal Prefetto di Milano – Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 12.2.2021, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 12.2.2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 790 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ammette il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato limitatamente alla fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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